Cassazione Civile, Ordinanza n. 15091/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
La controversia nasce da due contratti di finanziamento collegati alla cessione del quinto dello stipendio e a una delegazione di pagamento, nei quali erano previste commissioni, spese di istruttoria e compensi/provvigioni per l'intermediario e per eventuali mediatori. La cliente ha agito per far dichiarare la nullità della clausola n. 6 relativa ai costi, deducendone l'indeterminatezza, la scarsa chiarezza, la vessatorietà e la mancanza di causa, con richiesta di restituzione delle somme pagate. La Corte d'appello ha accolto in parte la domanda, ritenendo nulle le clausole sui compensi per indeterminatezza e squilibrio contrattuale ex codice del consumo. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi: 1) difetto di legittimazione passiva perché avrebbe agito solo come mandataria con rappresentanza; 2) nullità dell'atto di citazione per difetto di causa petendi e incertezza dell'azione; 3) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per errata valutazione delle prove sulla legittimazione passiva; 4) omessa pronuncia sulla domanda di manleva/garanzia verso la società finanziatrice; 5) omesso esame di fatti decisivi sulla vessatorietà delle commissioni; 6) violazione dell'art. 120 T.U.B. per asserita applicazione retroattiva di norme successive; 7) omesso esame sul fatto che le somme sarebbero state incassate da soggetti terzi non convenuti; 8) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserito scostamento tra chiesto e pronunciato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla legittimazione passiva, chiarendo che l'azione di ripetizione d'indebito ha natura personale e va proposta contro il soggetto nella cui sfera giuridica confluiscono le somme, anche se materialmente incassate da un rappresentante; in tal senso la ricorrente era il destinatario finale dei pagamenti. Ha dichiarato inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza i motivi relativi alla nullità dell'atto di citazione, all'omessa pronuncia sulla manleva e alla violazione dell'art. 112 c.p.c., perché non erano state trascritte o specificamente indicate le parti rilevanti degli atti processuali. Ha dichiarato inammissibile il motivo che mirava a una rivalutazione del merito sulla vessatorietà delle clausole, e infondato quello sull'applicazione dell'art. 120 T.U.B., osservando che la Corte d'appello aveva in realtà applicato gli artt. 33 e 34 del codice del consumo e aveva escluso la rilevanza di una norma non ancora in vigore. È stato inoltre ritenuto inammissibile il motivo sulle somme incassate da terzi, perché la condanna restitutoria era conseguenza diretta dell'accoglimento della domanda e i rapporti interni tra eventuali coobbligati restano distinti. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la spendita del nome del rappresentato e il difetto di legittimazione passiva del mandatario con rappresentanza.
Invocato per eccepire la nullità dell'atto di citazione per incertezza della domanda.
Richiamati in relazione alla dedotta nullità dell'atto introduttivo per difetto di causa petendi.
La Corte ribadisce che la sua violazione è deducibile in cassazione solo nei limiti dell'omessa valutazione di risultanze decisive o della decisione fondata su fatti notori o conoscenza personale del giudice, non per contestare la valutazione del merito.
La violazione si configura solo se il giudice ripartisce erroneamente l'onere della prova tra le parti; non quando si contesti il concreto apprezzamento delle prove.
La doglianza di omessa pronuncia è inammissibile se non vengono riportati in modo specifico domanda, eccezione o motivo d'appello asseritamente non esaminato.
Usato quale parametro dei motivi di ricorso; la Corte sottolinea che le censure ex n. 5 non possono essere trasformate in richiesta di rivalutazione del merito.
primo comma n. 4; primo comma n. 6
Il ricorso deve contenere una compiuta descrizione del fatto processuale e l'indicazione specifica degli atti rilevanti; altrimenti i motivi sono inammissibili.
La Corte d'appello aveva ritenuto vessatorie e nulle le clausole che prevedevano costi non chiari e non comprensibili, con significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti.
Richiamato dalla Corte di cassazione insieme all'art. 33 per confermare il vaglio di vessatorietà delle clausole contrattuali.
La Corte osserva che la disposizione non era ancora entrata in vigore e quindi non poteva essere applicata retroattivamente al rapporto dedotto.
Invocato dalla ricorrente per lamentare un'applicazione retroattiva di disciplina bancaria successiva; la censura è stata respinta.
Richiamato dalla Corte d'appello per la nullità della clausola per indeterminatezza e contrasto con norme imperative.
Richiamato dalla Corte d'appello quale parametro della validità del contratto e della determinatezza dell'oggetto.
Richiamato dalla Corte d'appello per affermare che l'oggetto della clausola era indeterminato e poco chiaro.
Massime di principio
- L'azione di ripetizione di indebito oggettivo è un'azione personale di natura restitutoria e va proposta contro il soggetto nella cui sfera giuridica le somme sono confluite, anche se l'incasso sia avvenuto tramite rappresentante o mandatario.
- Nel giudizio di cassazione, le censure che investono la valutazione delle prove sono inammissibili se mascherate come violazione degli artt. 115 o 2697 c.c.; la violazione dell'onere della prova rileva solo quando il giudice abbia attribuito il carico probatorio alla parte sbagliata.
- Il motivo di ricorso che deduce nullità dell'atto introduttivo, omessa pronuncia o violazione dell'art. 112 c.p.c. deve rispettare rigorosi oneri di specificità e autosufficienza, indicando e trascrivendo o comunque individuando con precisione gli atti rilevanti e il loro contenuto.
- Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito; il ricorrente deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Le clausole contrattuali che prevedono compensi e costi devono essere formulate in modo chiaro, specifico e comprensibile; in caso contrario possono essere dichiarate nulle o vessatorie se determinano un significativo squilibrio a danno del consumatore.
- La disciplina sopravvenuta non può essere applicata retroattivamente a rapporti sorti anteriormente, salvo espressa previsione normativa.
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