Cassazione Penale, Sentenza n. 03809/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Si contestava la validita' del decreto di latitanza del 16.11.1995 e, di conseguenza, la nullita' delle notifiche dell'estratto contumaciale e della citazione a giudizio. Il ricorrente sosteneva che fosse noto fin dalle indagini che viveva stabilmente a Calì (Colombia) e che non furono svolte ricerche internazionali idonee; pertanto la latitanza non sarebbe stata volontaria e la procedura di notifica in absentia risultava invalida. In subordine si chiedeva la restitutio in terminis ex art. 175 c.p.p.
La decisione
Il ricorso e' stato rigettato. La Corte ha ritenuto applicabile la disciplina vigente all'epoca degli atti (tempus regit actum) e ha osservato che, anche ammettendo l'eventuale vizio del decreto di latitanza, dal 15.5.1997 Massaro aveva nominato un difensore di fiducia che ha partecipato al dibattimento e impugnato la sentenza. Tale conoscenza effettiva del processo ha sanato la presunta nullita' formale delle notifiche; inoltre le ricerche svolte all'epoca ritenute esaustive alla luce degli strumenti di cooperazione internazionale allora disponibili. E' stato altresi' richiamato il principio secondo cui nullita' endoprocedimentali che dovevano essere dedotte nel giudizio di cognizione non possono essere rialzate tramite incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 c.p.p., soprattutto dopo la passata in giudicato della sentenza.
Norme richiamate
Disciplina il decreto di latitanza; la Corte valuta se la sua eventuale nullita' incida sulla validita' delle notifiche, ma conclude che l'erronea dichiarazione di latitanza non annulla automaticamente la vocatio in ius quando risulti conoscenza effettiva del processo.
art. 165, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la notifica al difensore in caso di latitanza; il tribunale ha ritenuto che le notifiche eseguite al difensore domiciliatario siano idonee a produrre conoscenza effettiva dell'atto.
Norma sulla restitutio in terminis invocata in subordine dal ricorrente; non e' stata accolta perche' il vizio denunciato si e' ritenuto sanato dalla conoscenza effettiva del processo.
Regola le ricerche della polizia giudiziaria; la Corte ha ritenuto che le ricerche eseguite all'epoca furono conformi agli strumenti allora disponibili e non obbligavano a ricerche internazionali estese.
art. 169, comma 4, cod. proc. pen.
art. 169, comma 4, cod. proc. pen.
Citato in riferimento ai limiti all'attivazione di ricerche all'estero per la notifica; la Corte ha ritenuto applicabile la regola storica e quindi che non sempre sia richiesta collaborazione internazionale in assenza di strumenti normativi o trattati operativi.
Normativa allora vigente sugli estratti contumaciali; la Corte ha valutato la regolarita' delle notifiche dell'estratto contumaciale alla luce della procedura seguita.
Tratta delle nullita' assolute; la Corte distingue la nullita' assoluta (che rende inidonea la conoscenza effettiva) dalla nullita' a regime intermedio, applicabile nei casi di errata procedura ma con effettiva conoscenza dell'imputato.
Prevede la sanatoria delle notifiche irregolari in presenza di conoscenza effettiva dell'atto; principio richiamato per giustificare la sanatoria della presunta nullita'.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Riguarda le modalita' di intervento dell'imputato; la Corte ricorre a questa disposizione per qualificare il tipo di nullita' ipotizzabile (a regime intermedio) quando l'imputato ha comunque partecipato al giudizio tramite difensore.
Norma sulle notifiche presso il domiciliatario; la Corte ha evidenziato che il difensore domiciliatario ha ricevuto regolari notifiche, elemento che prova la conoscenza effettiva del procedimento.
Regola l'incidente di esecuzione; la sentenza afferma che le nullita' inerenti la fase introduttiva del giudizio di cognizione non possono essere efficacemente dedotte tramite l'art. 670 dopo la irrevocabilita' della decisione.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione invocate dal difensore (nullita' di atti e violazione di norme di diritto); utilizzate per inquadrare i motivi del ricorso in Cassazione.
art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990
art. 74 D.P.R. n. 309/1990
Richiamato come riferimento ai reati per i quali Massaro era stato condannato nella sentenza di merito; non centrale ai fini procedurali del ricorso.
Norma sostanziale richiamata nella sentenza di condanna originale; citata nel quadro fattuale.
Massime di principio
- La validita' formale di un decreto di latitanza puo' essere messa in discussione, ma se l'imputato ha successivamente nominato un difensore di fiducia che ha partecipato al processo e ricevuto notifiche, si configura conoscenza effettiva del procedimento che di norma sana la nullita' procedurale.
- Le ricerche della polizia giudiziaria vanno valutate in base agli strumenti e alle regole vigenti al momento del loro compimento (principio tempus regit actum); l'assenza di trattati o meccanismi di cooperazione allora operativi puo' giustificare la mancata attivazione di canali internazionali.
- Non tutte le irregolarita' procedurali producono una nullita' assoluta: va distintA la nullita' assoluta (che preclude la conoscenza effettiva e puo' travolgere gli atti) dalla nullita' a regime intermedio sanabile per effetto della conoscenza reale dell'imputato.
- Le nullita' che avrebbero dovuto essere dedotte nel giudizio di cognizione non sono efficacemente proponibili tramite incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p. dopo che la sentenza e' divenuta irrevocabile.
- Se si contesta la volontarieta' della sottrazione alla giustizia (latitanza non volontaria), e' necessario provare la mancata conoscenza del procedimento e l'assenza di elementi che possano far ritenere la consapevolezza; l'onere probatorio grava sul ricorrente.
- La nomina di un difensore di fiducia che riceve notifiche e agisce in giudizio costituisce un indizio decisivo di conoscenza e puo' integrare la sanatoria delle notifiche irregolari, salvo dimostrazione di negligenza grave o mancata attivita' del difensore da parte dell'imputato.
- Quando si agisce su vizi di notificazione o su presunte nullita' formali, conviene verificare tempestivamente la possibilita' di eccepirle nel corso del giudizio di cognizione; tardive impugnazioni in sede esecutiva sono frequentemente inammissibili o inefficaci.
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