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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23138/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un contratto avente a oggetto il prodotto finanziario denominato "4you" sottoscritto nel 2001, poi dichiarato nullo. Successivamente, nel 2010, il cliente e la banca conclusero una transazione in base alla quale l'istituto di credito doveva corrispondere al cliente una somma di euro 7.266,69; tale importo fu però pagato solo a seguito di decreto ingiuntivo. Il cliente dedusse che, subito dopo la transazione con la banca, aveva a sua volta concluso con un terzo creditore un accordo per la restituzione di euro 6.500 entro una certa data e che, a causa del mancato tempestivo incasso delle somme dovute dalla banca, era incorso nell'inadempimento verso il terzo, subendo una penale e dovendo comunque pagare la somma transatta. Chiese quindi il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda di primo grado. In cassazione il ricorrente articolò tre motivi: 1) violazione di legge e vizi motivazionali, sostenendo che la Corte territoriale non avesse valorizzato il contenuto del ricorso per decreto ingiuntivo e il preteso giudicato formatosi sulla conoscenza, da parte della banca, dell'impegno assunto verso il terzo, ai fini della prevedibilità del danno; 2) violazione delle norme processuali e dell'art. 2697 c.c., lamentando la mancata ammissione di prove, in particolare testimoniale, e la cattiva applicazione delle regole sull'onere della prova; 3) violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell'adempimento, sostenendo che la condotta della banca fosse comunque risarcibilmente illecita.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto sostanzialmente un vizio di omessa valutazione documentale, ma inammissibile perché il ricorrente non aveva indicato se e dove il fatto fosse stato dedotto nel giudizio di merito e non aveva specificato la rilevanza processuale del documento; è stata inoltre esclusa la deduzione nel merito di un vizio di violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità rispetto all'art. 342 c.p.c. e perché la censura sull'art. 2697 c.c. non denunciava una vera errata ripartizione dell'onere probatorio, ma mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove; inoltre non era riportato il capitolo di prova da sottoporre al teste. Il terzo motivo è stato ritenuto non adeguatamente correlato alla ratio decidendi della sentenza d'appello, che aveva assorbito il tema della violazione dei doveri di correttezza e buona fede per mancanza di un danno risarcibile, in ragione dell'assenza di prevedibilità del pregiudizio. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese di lite e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    il motivo per violazione di legge deve effettivamente censurare la regola di diritto applicata e non mascherare una contestazione sul fatto o sulla valutazione delle prove

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il vizio di omesso esame è configurabile solo nei limiti rigorosi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, con specifica indicazione del fatto storico, della sua deduzione e della sua decisività

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dal ricorrente, ma la censura non è stata sviluppata in modo coerente come vera violazione della disciplina dell'inadempimento

  • art. 1225 c.c.

    la prevedibilità del danno è decisiva ai fini del risarcimento del maggior danno da inadempimento; la sua mancanza esclude il danno risarcibile

  • art. 1255 c.c.

    richiamato in modo incongruo nel ricorso

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente, ma senza una specifica e pertinente deduzione di violazione dei principi di valutazione della prova

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente, ma la censura in sostanza mirava a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio

  • art. 342 c.p.c.

    l'appello deve contenere motivi specifici; in cassazione va indicato specificamente il motivo di gravame che si assume ammissibilmente proposto

  • art. 2697 c.c.

    la violazione dell'onere della prova è deducibile solo quando il giudice abbia attribuito l'onere alla parte sbagliata, non quando si contesti solo l'esito della valutazione delle prove

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato insieme ai doveri di correttezza e buona fede, senza però incidere sulla ratio decidendi

  • art. 1175 c.c.

    i doveri di correttezza hanno natura comportamentale e non fondano autonomamente, da soli, la responsabilità risarcitoria secondo la motivazione della Corte d'appello

  • art. 1375 c.c.

    i doveri di buona fede nell'esecuzione del contratto non sono stati ritenuti, nella specie, autonomamente sufficienti a fondare il risarcimento, in assenza di danno risarcibile

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    la censura relativa alla mancata sottoposizione di una questione alle parti non è stata validamente introdotta in cassazione

  • art. 13, comma 1, quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità del ricorso, va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che denunci l'omesso esame di un documento deve indicare in modo specifico il fatto storico, il suo tempestivo dedotto nel giudizio di merito, la sede processuale della deduzione e la sua decisività; in difetto, la censura è inammissibile.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia ripartito in modo errato l'onere della prova tra le parti; non può essere utilizzata per contestare, in via surrettizia, la mera valutazione del materiale probatorio.
  • La censura di violazione dell'art. 342 c.p.c. richiede la specifica indicazione del motivo di appello che si assume erroneamente trattato o non esaminato, non essendo sufficiente un generico dissenso sulla decisione di merito.
  • I doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto hanno natura di regole di comportamento, ma la loro violazione non basta, da sola, a fondare il risarcimento se manca un danno giuridicamente apprezzabile e causalmente rilevante, come nel caso di danno non prevedibile.
  • Ai fini del risarcimento del maggior danno da inadempimento, la prevedibilità del pregiudizio resta un limite decisivo; in mancanza di allegazione e prova della prevedibilità, la domanda risarcitoria non può essere accolta.

Come è indicizzato

MaterieMutuoImpugnazioniProveInadempimento
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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