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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20542/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratori)

La controversia

Una società in liquidazione, già cedente di un ramo aziendale poi trasferito a una diversa società di trasporti, ha impugnato la sentenza d'appello che aveva riconosciuto a due lavoratori il diritto a percepire somme connesse ai riposi compensativi derivanti da straordinari convertiti nella cosiddetta banca ore, nonché aveva condannato la cedente a manlevare la cessionaria per quanto quest'ultima fosse tenuta a pagare ai dipendenti. In primo grado il tribunale aveva ritenuto tali emolumenti di natura retributiva e li aveva assoggettati a prescrizione quinquennale; la corte d'appello, pur confermando la natura retributiva, aveva escluso la decorrenza della prescrizione fino a quando le ore restavano conservate e non fosse stata esercitata l'opzione per il mutamento in pagamento, ritenendo inoltre fondata la manleva in capo alla cedente. Con il ricorso per cassazione la società cedente ha dedotto, con il primo motivo, violazione di norme processuali e dell'art. 2697 e 2702 c.c., lamentando che la corte territoriale avesse attribuito rilievo decisivo a una relazione tecnica/perizia stragiudiziale acquisita tramite ordine di esibizione; con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. per l'interpretazione delle clausole degli accordi e il riconoscimento della manleva; con il terzo motivo ha dedotto vizio di motivazione ex art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c. e art. 111, comma 6, Cost., per assenza di motivazione sui presupposti della manleva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel caso concreto, la documentazione tecnica era stata acquisita a seguito di una richiesta di esibizione formulata dalla parte e di un conseguente ordine giudiziale, e comunque non proveniva da terzi ma costituiva perizia svolta su incarico del datore di lavoro. Ha ritenuto infondati anche il secondo e il terzo motivo: la corte territoriale aveva accertato che i crediti dei lavoratori riguardavano permessi compensativi maturati e non goduti quando il rapporto era ancora in capo alla cedente, quindi debiti pregressi; tali debiti non potevano essere neutralizzati da accordi tra alcuni condebitori, sicché era irrilevante la scrittura integrativa richiamata nel ricorso, e la manleva era stata correttamente riconosciuta anche perché i debiti non risultavano esposti in bilancio. La ricorrente è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 115, 116, 118, 210, 414, 421 c.p.c.

    Sono stati invocati per contestare l'utilizzo e la valenza probatoria della relazione tecnica acquisita nel giudizio di merito; la Corte ha escluso la violazione, valorizzando la richiesta di esibizione e la natura non terza della perizia.

  • artt. 2697 e 2702 c.c.

    Richiamati per censurare la valutazione del materiale probatorio; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza perché il documento era stato legittimamente acquisito e comunque non aveva la provenienza denunciata.

  • artt. 1362, 1363 e 1366 c.c.

    Invocati contro l'interpretazione degli accordi negoziali relativi alla manleva; la Corte ha confermato la lettura della sentenza di merito che aveva qualificato i crediti come debiti pregressi della cedente.

  • art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Dedotto per lamentare un difetto di motivazione sulla manleva; la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello fosse sufficiente e coerente.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione; la Corte ha escluso la censura ritenendo esplicitati i presupposti della manleva.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La censura sulla valutazione di una prova documentale o tecnica è infondata quando il documento sia stato acquisito nel contraddittorio processuale su iniziativa di parte e non presenti la natura di atto proveniente da terzi come prospettato dal ricorrente.
  • Nel trasferimento di azienda, i debiti sorti prima del trasferimento e riferibili al rapporto lavorativo già in capo al cedente conservano tale natura anche se le relative pretese emergono in epoca successiva; ne consegue la persistente rilevanza della manleva per gli oneri pregressi non contabilizzati.
  • Un accordo concluso solo tra alcuni condebitori non può liberare dagli obblighi verso il creditore quando il debito è già sorto in capo al soggetto tenuto e il rapporto di garanzia interna non incide sulla posizione del lavoratore creditore.
  • Il vizio di motivazione non sussiste quando la sentenza di merito esplicita in modo comprensibile i fatti decisivi e la ragione giuridica per cui la manleva è stata riconosciuta.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaProveImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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