Cassazione Civile, Ordinanza n. 36948/2021 del 26/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di lavoro subordinato a termine stipulato per il periodo 1/6/1999-30/10/1999. La Corte d'appello aveva dichiarato nullo il termine finale, riconoscendo la natura a tempo indeterminato del rapporto, ordinando la riammissione in servizio e liquidando il danno in misura pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre a compensare per un quarto le spese di lite e a porre il residuo a carico della società. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 91, 92, 112, 118 disp. att. e 132 c.p.c. e vizio di motivazione, contestando la regolazione delle spese; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 91 c.p.c., dell'art. 24 L. 742/42 e delle norme tariffarie professionali (DM n. 127/04 e DM n. 55/14), sempre lamentando una motivazione insufficiente/contraddittoria sulla liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili nella parte in cui denunciavano vizi di motivazione, perché il sindacato di legittimità sulla motivazione è ormai limitato all'omesso esame di un fatto decisivo e al solo "minimo costituzionale" della motivazione; per il resto li ha giudicati infondati. Quanto alla compensazione delle spese, ha ritenuto corretta la motivazione fondata sulla soccombenza parziale, considerato che la domanda del lavoratore era stata accolta solo in parte (tre mensilità invece di dodici). Quanto alla liquidazione delle competenze, ha osservato che il valore della controversia va individuato in base al decisum e che non era stata adeguatamente dimostrata alcuna violazione dei minimi tariffari. Il ricorso è stato quindi respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla soccombenza e sulle spese di lite; la Corte ne conferma l'applicazione a carico del ricorrente soccombente.
La compensazione totale o parziale delle spese è ammessa, nel testo vigente, in presenza di soccombenza reciproca; la Corte richiama che la soccombenza parziale può giustificare la compensazione parziale disposta dal giudice di merito.
Invocato dal ricorrente, ma non ritenuto violato alla luce della decisione impugnata.
Invocato dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione; nessuna violazione riconosciuta.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per delimitare il vizio di motivazione rilevante in cassazione: solo la mancanza assoluta, la motivazione apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria integra nullità della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012, il vizio di motivazione è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 111, comma 6, Cost.
Usato come parametro del "minimo costituzionale" della motivazione della sentenza.
art. 54, comma 1, lett. b), D.L. 22 giugno 2012 n. 83
Richiamato quale fonte della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Legge di conversione del D.L. n. 83/2012, richiamata per la modifica del vizio di motivazione.
art. 24 L. 742/42
Invocato dal ricorrente ai fini della disciplina delle spese/competenze; la censura è stata ritenuta non decisiva e infondata.
Richiamato dal ricorrente in tema di tariffe professionali; la Corte osserva che il valore della causa va determinato in base al decisum e che non è stata dedotta in modo adeguato la violazione dei minimi tariffari.
Richiamato dal ricorrente in tema di liquidazione dei compensi; la Corte ritiene corretta la liquidazione operata e non sindacabile in cassazione nel caso concreto.
art. 1-bis, art. 13, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato unitamente all'art. 13, comma 1-quater, per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione è oggi scrutinabile solo nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti; al di fuori di tali ipotesi, il controllo si arresta al rispetto del minimo costituzionale della motivazione.
- La motivazione è nulla solo quando manchi del tutto, sia meramente apparente, perplessa, incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria; non è invece consentita una revisione del merito sotto l'etichetta del vizio motivazionale.
- In tema di spese processuali, la soccombenza parziale consente la compensazione, totale o parziale; ai fini della regolazione delle spese rileva l'esito globale della lite e non una valutazione frammentata dei singoli gradi o capi in astratto.
- La soccombenza va apprezzata in modo unitario rispetto al decisum: quando una domanda è accolta solo in parte, la parte parzialmente soccombente può essere gravata, in tutto o in parte, delle spese.
- La doglianza relativa alla liquidazione dei compensi professionali è inammissibile se non individua in modo specifico lo scaglione corretto e la concreta violazione dei minimi tariffari, poiché il valore della controversia va desunto dal decisum.
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