Cassazione Civile, Ordinanza n. 24808/2022 del 12/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La società ricorrente aveva proposto opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto dal condominio per il pagamento di spese condominiali relative agli anni 2002-2005. In primo grado e in appello i giudici avevano ritenuto provato il credito condominiale sulla base dei rendiconti consuntivi, delle schede contabili e della documentazione depositata, mentre avevano escluso la prova di un accordo compensativo tra la società e l’amministratore del condominio: secondo la tesi della società, il godimento da parte del condominio di un locale di sua proprietà da adibire ad ambulatorio avrebbe dovuto compensare i contributi condominiali dovuti. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizi di motivazione per omessa o errata valutazione dei documenti contabili e dei pagamenti nel frattempo effettuati; 2) violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che le testimonianze avrebbero confermato la disponibilità del locale ambulatorio da parte del condominio e che vi sarebbe stata ratifica implicita dell’accordo per comportamento concludente dei condomini; 3) omessa decisione sulla domanda di accertamento dell’avvenuto pagamento, da parte di nuovi acquirenti di alcuni villini, di somme ricomprese nel titolo monitorio. La ricorrente chiedeva anche la rinnovazione dell’istruttoria e una CTU contabile, oltre al riconoscimento di un’indennità di occupazione per il locale di sua proprietà.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che tutti e tre i motivi mirassero, in sostanza, a ottenere un nuovo esame del merito e delle risultanze istruttorie, precluso in sede di legittimità. Ha inoltre affermato che, trattandosi di sentenza di appello confermativa della decisione di primo grado sulla base delle medesime ragioni di fatto, operava la cd. doppia conforme, con conseguente inammissibilità della censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. La Corte ha poi precisato che la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non era configurabile nei termini prospettati, poiché la ricorrente contestava soltanto la valutazione del materiale probatorio. Nel merito delle questioni giuridiche, ha ribadito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali il condominio assolve l’onere probatorio mediante verbale di approvazione delle spese e documentazione contabile; che l’amministratore non può validamente impegnare il condominio con accordi transattivi o compensativi senza deliberazione o ratifica assembleare; che una convenzione derogatoria dei criteri legali di riparto non può essere approvata o ratificata per facta concludentia; e che, in difetto di riferibilità dell’accordo alla collettività condominiale, era priva di fondamento anche la domanda di indennità di occupazione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La censura di violazione di questa norma è ammissibile in cassazione solo se il giudice abbia esplicitamente disapplicato la regola di giudizio o abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti; non se si contesta soltanto il diverso apprezzamento delle prove.
La violazione è deducibile solo quando il giudice abbia attribuito a una prova un regime legale diverso da quello previsto o abbia disatteso il principio della libera valutazione in assenza di deroga normativa; non quando si critichi la scelta delle prove ritenute più persuasive.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 consente solo di censurare l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, non l’insufficiente o contraddittoria motivazione.
In presenza di doppia conforme non è deducibile il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando la decisione di appello conferma quella di primo grado sulle stesse questioni di fatto.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Chi deduce un vizio legato a documenti o risultanze istruttorie deve indicare specificamente come e quando i relativi fatti siano stati discussi nel processo e dove il documento sia stato prodotto.
Le censure sono inammissibili quando non superano un orientamento di legittimità consolidato sulla questione di diritto.
L’approvazione del rendiconto assembleare vincola i condomini e integra titolo del credito; la sospensione dell’efficacia della delibera o il suo annullamento possono incidere sull’opposizione a decreto ingiuntivo.
Il riparto delle spese condominiali segue i criteri legali e non può essere derogato da accordi non riferibili e non approvati dall’assemblea.
La norma, richiamata solo come conferma sistematica, evidenzia che l’amministratore deve agire per il recupero coattivo dei contributi salvo dispensa assembleare; non gli attribuisce un potere generale di transigere con i morosi senza autorizzazione.
La ratifica di un contratto stipulato dall’amministratore oltre i propri poteri richiede un atto dell’organo collegiale che surroghi quello mancante e non può essere desunta automaticamente dal mero comportamento dei condomini.
È richiamato per affermare che una convenzione derogatoria ai criteri legali di partecipazione alle spese non può intendersi approvata o ratificata per facta concludentia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso sussiste, se dovuto, l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali, il condominio assolve l’onere probatorio producendo la delibera di approvazione delle spese e la relativa documentazione contabile; il giudice deve accogliere l’opposizione solo se la delibera sia stata sospesa o annullata.
- La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usata per ottenere un nuovo giudizio di merito sulla valutazione delle prove; dopo la riforma del 2012 è denunciabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione fondato sull’omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando la sentenza di appello conferma la decisione di primo grado sulle medesime questioni di fatto.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile in cassazione solo se il giudice abbia violato il regime legale della prova o utilizzato prove non introdotte, non quando si contesti il mero apprezzamento delle risultanze istruttorie.
- L’amministratore di condominio non può validamente impegnare il condominio con accordi transattivi o compensativi su spese comuni senza previa deliberazione o successiva ratifica dell’assemblea.
- Una convenzione in deroga ai criteri legali di riparto delle spese condominiali non può essere approvata o ratificata per facta concludentia; occorre un atto riferibile alla collettività condominiale.
- Se manca la riferibilità dell’accordo alla collettività condominiale, la parte che invoca una compensazione o un corrispettivo alternativo non può fondare su tale accordo una pretesa estintiva del debito condominiale né una domanda di indennità di occupazione.
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