Cassazione Civile, Ordinanza n. 25601/2022 del 31/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La controversia nasce da una transazione conclusa il 5 luglio 2013, collegata alla liquidazione della partecipazione del resistente in una società a seguito del suo recesso, nella quale era previsto il trasferimento di un immobile e la cessione dei frutti civili. Il resistente aveva chiesto l'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni, la declaratoria di inadempimento delle convenute e il trasferimento della proprietà dell'immobile ex art. 2932 c.c., oltre ai frutti civili quantificati in euro 5.000 a semestre dal momento in cui avrebbe dovuto essere stipulato il rogito. I giudici di merito avevano accolto la domanda, riconoscendo il trasferimento della proprietà e liquidando i frutti civili, con decorrenza poi rideterminata dalla Corte d'appello. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto: omesso esame di fatti decisivi sull'asserita insussistenza dell'inadempimento e sul differimento del rogito; nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte d'appello riqualificato la posizione della amministratrice in termini di responsabilità extracontrattuale; violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. per decisione a sorpresa; falsa applicazione degli artt. 2395 e 2476 c.c.; omesso esame e/o vizio motivazionale sui fatti relativi alla stipula del rogito; violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 345 c.p.c. sulla prova del canone di locazione e sui frutti civili; e motivazione apparente sulla questione IVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo, il quarto, il quinto e il settimo motivo; non fondati il secondo, il terzo e il sesto. In particolare, ha affermato che operava la preclusione dell'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. rispetto ai motivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme; che la Corte d'appello non aveva davvero trasformato la responsabilità della amministratrice in responsabilità aquiliana, ma aveva mantenuto fermo il titolo contrattuale della pretesa; che, anche a voler ipotizzare una questione rilevata d'ufficio, non vi era nullità per mancato contraddittorio su questione di puro diritto; che non era configurabile la violazione degli artt. 2395 e 2476 c.c. perché tali norme non erano il reale parametro decisorio; che la censura sul vizio motivazionale era inammissibile perché costruita su un confronto con le risultanze processuali e non su un'anomalia testuale; che la Corte di merito aveva correttamente valutato la non contestazione come elemento probatorio, senza attribuirle valore di prova legale; e che la motivazione sull'IVA, pur eventualmente insufficiente, non era censurabile nei limiti attuali del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese perché il resistente era rimasto intimato.
Norme richiamate
richiamato come fondamento della domanda di trasferimento coattivo della proprietà dell'immobile in esecuzione della transazione
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il motivo è ammissibile solo nei limiti del nuovo vizio di omesso esame e, in presenza di doppia conforme, è precluso se non si indicano le diverse ragioni di fatto delle due decisioni
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
opera la preclusione al motivo per omesso esame del fatto quando vi sia doppia conforme di merito
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
la censura di nullità deve individuare un vizio processuale effettivo e non può surrogare un diverso vizio di merito
il giudice non ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché non ha attribuito un bene diverso da quello domandato né ha mutato i fatti costitutivi della pretesa
la mancata attivazione del contraddittorio su una questione di puro diritto rilevata d'ufficio non determina automaticamente nullità della sentenza
richiamato dalle ricorrenti, ma ritenuto non decisivo perché la Corte d'appello non ha fondato la decisione su responsabilità aquiliana degli amministratori
richiamato dalle ricorrenti in relazione alla responsabilità dell'amministratrice, ma non applicato come base effettiva della decisione
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
il vizio di motivazione è configurabile solo se la motivazione è meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o assente nel minimo costituzionale
invocato in tema di prova dell'entità del canone, ma la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse comunque compiuto una valutazione globale del materiale probatorio
la non contestazione non vale come prova legale, ma come elemento probatorio liberamente valutabile dal giudice
richiamato per escludere l'utilizzabilità di documenti tardivamente prodotti dalle parti in appello
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
il rigetto del ricorso comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme di merito, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se la parte non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- La censura per omesso esame di un fatto decisivo deve individuare con precisione il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento e il modo in cui è stato discusso; non è sufficiente una critica che, in realtà, mira a rivalutare il materiale istruttorio.
- Il giudice può riqualificare giuridicamente i fatti dedotti in causa, purché non muti i fatti costitutivi della domanda né attribuisca un bene diverso da quello richiesto; il principio iura novit curia opera nei limiti dell'art. 112 c.p.c.
- La mancata attivazione del contraddittorio su una questione di puro diritto rilevata d'ufficio non comporta nullità automatica della sentenza, se non si concreta un effettivo error in procedendo o in iudicando.
- La non contestazione non costituisce prova legale, ma un elemento di prova che il giudice deve comunque valutare insieme agli altri elementi acquisiti; in appello il giudice deve procedere a una valutazione complessiva del materiale probatorio.
- Nel sistema attuale del vizio motivazionale, è censurabile solo la motivazione mancante, apparente o affetta da radicale incoerenza testuale; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
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