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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25601/2022 del 31/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia nasce da una transazione conclusa il 5 luglio 2013, collegata alla liquidazione della partecipazione del resistente in una società a seguito del suo recesso, nella quale era previsto il trasferimento di un immobile e la cessione dei frutti civili. Il resistente aveva chiesto l'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni, la declaratoria di inadempimento delle convenute e il trasferimento della proprietà dell'immobile ex art. 2932 c.c., oltre ai frutti civili quantificati in euro 5.000 a semestre dal momento in cui avrebbe dovuto essere stipulato il rogito. I giudici di merito avevano accolto la domanda, riconoscendo il trasferimento della proprietà e liquidando i frutti civili, con decorrenza poi rideterminata dalla Corte d'appello. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto: omesso esame di fatti decisivi sull'asserita insussistenza dell'inadempimento e sul differimento del rogito; nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte d'appello riqualificato la posizione della amministratrice in termini di responsabilità extracontrattuale; violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. per decisione a sorpresa; falsa applicazione degli artt. 2395 e 2476 c.c.; omesso esame e/o vizio motivazionale sui fatti relativi alla stipula del rogito; violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 345 c.p.c. sulla prova del canone di locazione e sui frutti civili; e motivazione apparente sulla questione IVA.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo, il quarto, il quinto e il settimo motivo; non fondati il secondo, il terzo e il sesto. In particolare, ha affermato che operava la preclusione dell'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. rispetto ai motivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme; che la Corte d'appello non aveva davvero trasformato la responsabilità della amministratrice in responsabilità aquiliana, ma aveva mantenuto fermo il titolo contrattuale della pretesa; che, anche a voler ipotizzare una questione rilevata d'ufficio, non vi era nullità per mancato contraddittorio su questione di puro diritto; che non era configurabile la violazione degli artt. 2395 e 2476 c.c. perché tali norme non erano il reale parametro decisorio; che la censura sul vizio motivazionale era inammissibile perché costruita su un confronto con le risultanze processuali e non su un'anomalia testuale; che la Corte di merito aveva correttamente valutato la non contestazione come elemento probatorio, senza attribuirle valore di prova legale; e che la motivazione sull'IVA, pur eventualmente insufficiente, non era censurabile nei limiti attuali del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese perché il resistente era rimasto intimato.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    richiamato come fondamento della domanda di trasferimento coattivo della proprietà dell'immobile in esecuzione della transazione

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il motivo è ammissibile solo nei limiti del nuovo vizio di omesso esame e, in presenza di doppia conforme, è precluso se non si indicano le diverse ragioni di fatto delle due decisioni

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    opera la preclusione al motivo per omesso esame del fatto quando vi sia doppia conforme di merito

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la censura di nullità deve individuare un vizio processuale effettivo e non può surrogare un diverso vizio di merito

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché non ha attribuito un bene diverso da quello domandato né ha mutato i fatti costitutivi della pretesa

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    la mancata attivazione del contraddittorio su una questione di puro diritto rilevata d'ufficio non determina automaticamente nullità della sentenza

  • art. 2395 c.c.

    richiamato dalle ricorrenti, ma ritenuto non decisivo perché la Corte d'appello non ha fondato la decisione su responsabilità aquiliana degli amministratori

  • art. 2476 c.c.

    richiamato dalle ricorrenti in relazione alla responsabilità dell'amministratrice, ma non applicato come base effettiva della decisione

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    il vizio di motivazione è configurabile solo se la motivazione è meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o assente nel minimo costituzionale

  • art. 2697 c.c.

    invocato in tema di prova dell'entità del canone, ma la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse comunque compiuto una valutazione globale del materiale probatorio

  • art. 115 c.p.c.

    la non contestazione non vale come prova legale, ma come elemento probatorio liberamente valutabile dal giudice

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per escludere l'utilizzabilità di documenti tardivamente prodotti dalle parti in appello

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    il rigetto del ricorso comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme di merito, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se la parte non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
  • La censura per omesso esame di un fatto decisivo deve individuare con precisione il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento e il modo in cui è stato discusso; non è sufficiente una critica che, in realtà, mira a rivalutare il materiale istruttorio.
  • Il giudice può riqualificare giuridicamente i fatti dedotti in causa, purché non muti i fatti costitutivi della domanda né attribuisca un bene diverso da quello richiesto; il principio iura novit curia opera nei limiti dell'art. 112 c.p.c.
  • La mancata attivazione del contraddittorio su una questione di puro diritto rilevata d'ufficio non comporta nullità automatica della sentenza, se non si concreta un effettivo error in procedendo o in iudicando.
  • La non contestazione non costituisce prova legale, ma un elemento di prova che il giudice deve comunque valutare insieme agli altri elementi acquisiti; in appello il giudice deve procedere a una valutazione complessiva del materiale probatorio.
  • Nel sistema attuale del vizio motivazionale, è censurabile solo la motivazione mancante, apparente o affetta da radicale incoerenza testuale; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniProveNotificazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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