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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07381/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il saldo passivo di un rapporto di apertura di credito in conto corrente. La correntista propose opposizione deducendo, tra l'altro, l'illegittima applicazione di interessi usurari, della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e della commissione di massimo scoperto. Il Tribunale revocò il decreto ingiuntivo ma, all'esito di consulenza tecnica d'ufficio, condannò l'opponente al pagamento di una somma inferiore a quella ingiunta. La Corte d'appello, pur riducendo ulteriormente l'importo dovuto, confermò la qualificazione del rapporto come apertura di credito e non come mutuo, ritenne inammissibile il motivo sull'usura per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., confermò la legittimità della commissione di massimo scoperto e respinse le censure sugli interessi moratori; accolse invece il motivo sulla capitalizzazione successiva al 30.6.2000, ritenendo necessaria un'espressa pattuizione scritta. Con il ricorso per cassazione la correntista dedusse: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. e vizi motivazionali per la pretesa errata qualificazione del contratto come apertura di credito anziché mutuo; 2) violazione dell'art. 1815 c.c., motivazione apparente e omesso esame, sostenendo che la banca avrebbe applicato un tasso effettivo superiore alla soglia di usura anche considerando gli interessi moratori e che l'appello era specifico; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente sulla commissione di massimo scoperto. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili perché diretti, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, senza una corretta deduzione dei vizi di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo fosse una critica di merito alla qualificazione del rapporto, non traducibile in sede di legittimità se non mediante specifica denuncia di violazione dei canoni di interpretazione contrattuale; ha escluso l'uso corretto dell'art. 2697 c.c. e del vizio di omesso esame di un fatto decisivo. Ha giudicato inammissibile anche il secondo motivo perché cumulava in modo promiscuo violazioni di legge, vizi di motivazione e richiesta di riesame delle risultanze istruttorie, oltre a investire una consulenza tecnica di parte che non costituisce fatto storico decisivo. Il terzo motivo è stato qualificato come manifestamente inammissibile, poiché la motivazione della Corte territoriale sulla commissione di massimo scoperto era sintetica ma intellegibile e non presentava anomalie motivazionali rilevanti ai sensi dell'art. 360, n. 4 c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1842 c.c.

    richiamato come base dello schema dell'apertura di credito in conto corrente, coerente con la qualificazione del rapporto operata dal giudice di merito

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    la censura sulla qualificazione del contratto è proponibile in cassazione solo denunciando la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale, con specifica indicazione delle regole asseritamente violate

  • art. 2697 c.c.

    è invocabile solo se il giudice abbia erroneamente ripartito l'onere della prova, non quando si contesti la valutazione delle prove raccolte

  • art. 342 c.p.c.

    il motivo di appello sull'usura è stato ritenuto inammissibile per genericità e mancata indicazione degli elementi necessari al raffronto tra tasso applicato e tasso soglia

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato per chiarire i limiti del sindacato di legittimità e l'inammissibilità delle censure che mirano a un nuovo esame del merito

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    la nullità della sentenza per motivazione è configurabile solo in presenza di anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo e non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori

  • art. 366, comma 1, nn. 4 e 6 c.p.c.

    per il ricorso per cassazione occorre indicare in modo specifico il fatto storico omesso, la sua decisività e il suo oggetto di discussione processuale

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    nel dedurre anomalie motivazionali occorre rispettare gli oneri di specifica indicazione del ricorso

  • art. 1815 c.c.

    invocato dalla ricorrente in tema di usura, ma le censure sono state reputate inammissibili perché rivolte al riesame del merito

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per la declaratoria dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamata in relazione all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • La qualificazione di un contratto e la ricostruzione della volontà delle parti sono questioni di fatto riservate al giudice di merito; in cassazione sono censurabili solo per violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale, non mediante una mera contrapposizione della propria lettura a quella accolta in sentenza.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l'onere della prova alla parte sbagliata; se invece si contesta la valutazione del materiale probatorio, la doglianza attiene al merito ed è, di regola, inammissibile in sede di legittimità.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione di un fatto storico, principale o secondario, discusso tra le parti e decisivo; non è sufficiente denunciare il mancato esame di singoli elementi istruttori o di consulenze di parte.
  • Non è ammissibile un motivo di ricorso che cumuli in modo promiscuo violazioni di legge, vizi motivazionali e richieste di nuovo apprezzamento delle prove, se non consente di individuare con precisione la specifica censura e il suo oggetto.
  • La nullità della sentenza per motivazione sussiste solo in presenza di anomalie radicali della motivazione, come mancanza assoluta, motivazione apparente, contraddizione irriducibile o perplessità obiettiva; non è deducibile il mero difetto di sufficienza della motivazione.
  • In tema di usura e di specificità dei motivi di appello, la doglianza deve indicare gli elementi concreti necessari al raffronto tra tasso applicato e tasso soglia; in mancanza, il motivo può essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieMutuoConto correnteUsura bancariaIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariAmmortamento alla francese
IstitutiOnere della provaNullità

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