Cassazione Civile, Ordinanza n. 03469/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore di servizi)
La controversia
La controversia origina da un furto avvenuto nella notte del 12 aprile 2013 ai danni di un esercizio commerciale situato nel centro commerciale Lungo Savio di Cesena. La proprietaria dell’esercizio ha convenuto in giudizio la società incaricata dei servizi di sicurezza del centro, sostenendo che questa avesse inadempiuto agli obblighi contrattuali assunti in relazione alla vigilanza, al presidio con guardie giurate, alla telesicurezza, all’apertura e chiusura e alla gestione delle chiavi, e che tale omissione avesse causato o comunque contribuito a causare il furto delle merci. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato la società e l’assicuratore chiamato in garanzia. La Corte d’appello ha invece riformato la decisione, respingendo la domanda risarcitoria. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per asserito travisamento delle prove e violazione degli artt. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.; 2) violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1369 c.c. per errata interpretazione del contratto; 3) nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere ritenuto non provati fatti che la ricorrente assumeva non contestati. La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle doglianze, ritenendo il ricorso inammissibile per violazione dei requisiti di specificità, autosufficienza e corretta deduzione dei vizi denunciati.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l’atto non offrisse una chiara esposizione dei fatti di causa e delle ragioni della decisione impugnata, e che i tre motivi fossero comunque inammissibili: il primo perché il preteso travisamento della prova si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito ed era, in ipotesi, veicolabile con gli strumenti della revocazione o nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c.; il secondo perché censurava l’interpretazione del contratto senza riportare l’accordo nel suo complesso né confrontarsi con la motivazione della sentenza d’appello e con i canoni ermeneutici asseritamente violati; il terzo perché non rispettava l’onere di autosufficienza nella deduzione della non contestazione e, in ogni caso, mirava ad una diversa valutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata a rifondere le spese di legittimità a ciascuna controricorrente ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve contenere una chiara esposizione dei fatti essenziali, una chiara e sintetica esposizione dei motivi e la specifica indicazione degli atti, documenti e contratti rilevanti su cui ciascun motivo si fonda.
La violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o non consentite; non è invece ammissibile la doglianza che contesti la sola valutazione delle prove acquisite o il diverso apprezzamento del materiale istruttorio.
La violazione è configurabile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o abbia dichiarato di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece fosse soggetta a regola legale; non è censurabile in cassazione il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
artt. 1362, 1363, 1366, 1369 c.c.
La censura sull’interpretazione contrattuale richiede la specifica indicazione dei canoni ermeneutici violati, il confronto con la motivazione della sentenza impugnata e la dimostrazione dello scostamento del giudice di merito; non basta contrapporre una diversa lettura del testo negoziale.
Le doglianze di nullità della sentenza e di vizio motivazionale devono essere correttamente ricondotte alla specifica ipotesi di ricorso prevista dalla norma, senza trasformarle in richieste di rivalutazione del fatto.
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando consista in una svista sul fatto probatorio in sé, trova rimedio nella revocazione per errore di fatto, non nel ricorso per cassazione, salvo i diversi casi in cui il fatto probatorio sia stato oggetto di decisione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato quale parametro per la misura dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l’esposizione dei fatti e dei motivi non consenta di comprendere, in modo chiaro e autosufficiente, la decisione impugnata, il contenuto degli atti rilevanti e le ragioni specifiche della censura.
- La deduzione di un travisamento della prova non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito; se la doglianza riguarda una svista sul contenuto oggettivo del mezzo istruttorio, il rimedio è, di regola, la revocazione per errore di fatto.
- La violazione delle regole legali di interpretazione contrattuale è denunciabile in cassazione solo se il ricorrente indica quali canoni siano stati violati, come il giudice se ne sia discostato e perché la motivazione sarebbe illogica o insufficiente; non è sufficiente proporre una lettura alternativa del contratto.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non sussiste per il solo fatto che il giudice abbia attribuito maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre o abbia ritenuto provato un fatto in base al complesso del materiale istruttorio.
- Il principio di non contestazione non impedisce al giudice di accertare diversamente il fatto se le prove acquisite ne diano una ricostruzione differente.
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