Cassazione Civile, Ordinanza n. 02761/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (operatore economico)
La controversia
Una società privata aveva convenuto il gestore pubblico dinanzi al Tribunale di Roma, deducendo l'inadempimento di una convenzione del 18 gennaio 2018 relativa al riconoscimento di tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e chiedendo il risarcimento del danno o, in subordine, la risoluzione per inadempimento. Il gestore, costituitosi, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e ha promosso regolamento preventivo di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite, sostenendo che la lite rientrasse nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a., perché attinente a procedure e provvedimenti della pubblica amministrazione in materia di produzione di energia. La resistente ha contrastato tale tesi. La questione posta alle Sezioni Unite era quindi se la controversia, avente ad oggetto il pagamento degli incentivi previsti dalla convenzione, fosse soggetta alla giurisdizione ordinaria o amministrativa.
La decisione
La Corte ha affermato che la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, perché la domanda sostanziale aveva per oggetto il semplice pagamento di una somma di denaro dovuta in base a una convenzione di incentivazione, senza che fosse in discussione l'esercizio di poteri autoritativi del gestore o della pubblica amministrazione. Ha quindi rigettato il regolamento preventivo di giurisdizione, rimettendo gli atti al Tribunale ordinario di Roma, che provvederà anche sulle spese del procedimento.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. o), d.lgs. n. 104/2010
"le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia"
La giurisdizione esclusiva amministrativa opera solo quando la controversia attenga all'esercizio di poteri pubblicistici o a procedure/provvedimenti amministrativi in materia energetica; non quando la domanda abbia contenuto meramente patrimoniale e privatistico.
È richiamato come norma che ha delineato il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili, senza esaurirne integralmente la disciplina nella fase transitoria, rimettendo ulteriori regole alla decretazione ministeriale.
d.m. 6 luglio 2012, art. 19
È richiamato come fonte regolamentare della fase transitoria del sistema di incentivazione, inserita in un assetto che coinvolge anche negozi privatistici con funzione pubblicistica.
È citato per il procedimento camerale di decisione del regolamento preventivo di giurisdizione.
Massime di principio
- Nelle controversie relative agli incentivi per energie rinnovabili, la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale: se la domanda riguarda il pagamento di somme dovute in forza di una convenzione, la posizione del privato è di diritto soggettivo e la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
- La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia energetica presuppone che la lite investa l'esercizio di poteri autoritativi o procedimentali della pubblica amministrazione; in mancanza di tale profilo, la presenza di un soggetto pubblico o para-pubblico non basta a radicare la giurisdizione amministrativa.
- Le convenzioni di incentivazione con il gestore del servizio energetico, pur inserite in un sistema di regolazione pubblicistica, possono conservare natura privatistica quanto al rapporto patrimoniale dedotto in giudizio; in tale ipotesi, la controversia va devoluta al giudice ordinario.
- Ai fini del riparto di giurisdizione, occorre distinguere tra contestazione della legittimità dell'esercizio del potere di verifica/erogazione degli incentivi e mera richiesta di adempimento o pagamento della prestazione dovuta.
- Il GSE, pur operando in forma societaria, svolge funzioni pubblicistiche nel sistema degli incentivi energetici; tuttavia la sua veste soggettiva non è decisiva, dovendosi verificare di volta in volta se la controversia coinvolga o meno poteri autoritativi.
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