Cassazione Penale, Ordinanza n. 13165/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza del GIP che aveva applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione per detenzione a fini di cessione a terzi di sostanze stupefacenti, tra cui eroina, cocaina e hashish, in concorso tra loro e con continuazione. Quanto a uno dei ricorrenti, il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché sottoscritto personalmente dall'interessato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Quanto all'altro ricorrente, si deduceva un unico motivo di violazione di legge per il mancato proscioglimento; la Corte ha rilevato che, contro la sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché il motivo proposto non rientrava in tali ipotesi, anche questo ricorso è stato dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per il primo ricorrente, l'inammissibilità deriva dalla mancanza di una valida sottoscrizione da parte di un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. Per il secondo ricorrente, l'inammissibilità discende dall'aver censurato una sentenza di patteggiamento con un motivo non consentito dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non essendo state dedotte questioni attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
indica la sentenza di applicazione della pena su richiesta, rispetto alla quale opera il regime di impugnazione speciale
la Corte richiama la disciplina processuale applicabile al ricorso avverso sentenza di patteggiamento
contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi inerenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 309/1990
norma incriminatrice contestata per detenzione di stupefacenti ai fini di cessione a terzi
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
attenuante della lieve entità invocata dal ricorrente, ma non esaminata nel merito perché il motivo è stato ritenuto inammissibile
richiamato quale titolo del concorso di persone nel reato contestato
richiamato quale continuazione nel titolo di reato contestato
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna alla sanzione pecuniaria
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è ammesso in via eccezionale e solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza estranea a tali categorie è inammissibile.
- Non è consentito utilizzare il ricorso per cassazione avverso il patteggiamento per contestare in via generale il mancato proscioglimento o per sollecitare una rivalutazione nel merito della responsabilità o del trattamento concordato.
- Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato, quando la legge richiede il ministero di un difensore abilitato davanti alla Corte di cassazione, è inammissibile per difetto di valida sottoscrizione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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