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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03365/2024 del 06/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal trattamento di previdenza integrativa di cui godevano alcuni dipendenti ENEA in forza di un accordo aziendale risalente, attuato tramite polizza assicurativa collettiva n. 33000 presso INA, con accantonamenti annuali pari al 20% della retribuzione. I ricorrenti hanno allegato che la legge n. 70/1975 aveva sì escluso per il futuro tali forme di previdenza integrativa, ma aveva anche salvaguardato i fondi integrativi già esistenti per il personale in servizio o cessato. Hanno quindi contestato il successivo "congelamento" operato dal 1982 dall'ente, che aveva mantenuto i versamenti al valore maturato a dicembre 1981 senza adeguarli agli incrementi retributivi successivi, chiedendo l'integrazione del trattamento previdenziale e, in via risarcitoria, la condanna al pagamento delle somme non corrisposte, pari al 20% degli incrementi stipendiali maturati dal 1982 in poi. Nel ricorso per cassazione hanno dedotto la violazione degli artt. 1411 e 1920, ultimo comma, c.c., sostenendo che il loro diritto di credito discendesse direttamente dalla polizza assicurativa e dalla qualità di terzi beneficiari-assicurati, con conseguente intangibilità rispetto alle modifiche introdotte dal successivo contratto collettivo e dall'art. 52, comma 4, del CCL ENEA 1982. La Corte d'appello, in sede di rinvio dopo una precedente cassazione, aveva invece rigettato l'appello ritenendo legittimo il mancato adeguamento in base all'art. 46, terzo comma, d.P.R. n. 509/1979 e alla L. n. 84/1982, che demandava alla contrattazione collettiva la disciplina del trattamento economico del personale ENEA e consentiva la conservazione del trattamento di previdenza nel valore già fissato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura proposta introducesse, in realtà, una questione non scrutinabile in sede di giudizio di rinvio, perché non oggetto del precedente giudizio di legittimità che aveva determinato l'annullamento con rinvio. Richiamando i limiti propri del giudizio ex art. 384 c.p.c., la Corte ha affermato che il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato nella precedente decisione e non può riesaminare presupposti, questioni o profili non dedotti o già definitivamente coperti dalla fase rescindente; analogamente, in sede di ricorso contro la sentenza resa in rinvio, non è consentito lamentare l'omessa pronuncia su una questione che non era stata devoluta al giudice di legittimità nel precedente giudizio. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1411 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere che il diritto del beneficiario della stipulazione a favore di terzo sorga direttamente dal contratto di assicurazione ed sia intangibile rispetto a successive modifiche del trattamento

  • art. 1920, ultimo comma, c.c.

    richiamato dai ricorrenti per affermare l'autonomia del credito del beneficiario-assicurato derivante dalla polizza vita/assicurativa

  • art. 384 c.p.c.

    la sentenza di cassazione che enuncia il principio di diritto vincola il giudice di rinvio, che non può rimettere in discussione questioni decise o presupposte nella fase rescindente

  • art. 394 c.p.c.

    il giudizio di rinvio ha natura chiusa e rescissoria, non è una nuova fase di merito liberamente riesaminabile

  • art. 372 c.p.c.

    solo fatti sopravvenuti e non allegabili prima dell'ultimo momento utile nel giudizio di cassazione possono essere considerati nel rinvio

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    parametro formale del motivo di ricorso per dedotta violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    in caso di inammissibilità del ricorso va dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza in cassazione

  • L. n. 70/1975

    secondo la ricostruzione dei ricorrenti, aveva escluso per il futuro alcune forme di previdenza integrativa ma salvaguardato i fondi esistenti per il personale in servizio o cessato

  • art. 46, terzo comma, d.P.R. n. 509/1979

    indicato dalla Corte d'appello come base normativa del mancato adeguamento della base di calcolo stipendiale ai fini dei versamenti assicurativi

  • L. n. 84/1982

    richiamata dalla Corte d'appello per affermare che la disciplina del trattamento economico del personale ENEA era demandata alla contrattazione collettiva

  • art. 52, comma 4, CCL ENEA 1982

    richiamato dai ricorrenti come previsione che avrebbe illegittimamente congelato il trattamento di previdenza integrativa

  • art. 2077 c.c.

    menzionato dai ricorrenti quale parametro della dedotta contrarietà della clausola collettiva ai diritti derivanti dal rapporto

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio ex art. 394 c.p.c. la posizione delle parti resta cristallizzata nei limiti definiti dalla sentenza rescindente e dal precedente giudizio di legittimità: non possono essere introdotte o riesaminate questioni che costituiscano presupposto, esplicito o implicito, della decisione di cassazione.
  • Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può sindacarne l'esattezza né tener conto di nuovi argomenti che mirino a rimettere in discussione l'assetto già definito dalla fase rescindente.
  • In sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in rinvio, la censura di omessa pronuncia non è ammissibile quando investa una questione che non sia stata già devoluta e scrutinata nel precedente giudizio di legittimità.
  • Solo fatti sopravvenuti, non allegabili fino all'ultimo momento utile nel giudizio di cassazione, possono essere considerati nel giudizio di rinvio senza violare la struttura chiusa del processo rescissorio.
  • La deduzione di un diritto direttamente discendente da un contratto a favore di terzo richiede che la questione sia tempestivamente e ritualmente devoluta nei gradi di merito e di legittimità; in caso contrario, la sua prospettazione successiva può essere preclusa dalle regole sul giudizio di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniGiurisdizioneIntermediazione finanziaria
RamiLavoroProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della prova

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