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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25305/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per guida senza patente, contestando: 1) la rilevanza penale del fatto, sostenendo in sostanza l'erroneità della motivazione sulla configurabilità del reato, nonostante la guida in assenza di titolo abilitativo e la precedente analoga violazione nel biennio; 2) il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo una generica contestazione del ragionamento dei giudici di merito, il secondo aspecifico e comunque manifestamente infondato perché la particolare tenuità non si applica alla contravvenzione di guida senza patente, ove la punibilità è prevista solo in caso di recidiva nel biennio, e il terzo manifestamente infondato, richiamando i criteri sul diniego delle attenuanti generiche e la valutazione di fatto rimessa al giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la condotta accertata integra la fattispecie di guida senza patente aggravata dalla recidiva nel biennio, che esclude la rilevanza del fatto come prospettata dal ricorrente; ha inoltre affermato che la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. non è applicabile a tale contravvenzione per difetto del requisito della non abitualità del comportamento; infine ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche per assenza di elementi positivi e in considerazione dei precedenti dell'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    La guida in assenza del necessario titolo abilitativo assume rilievo penale nella speciale ipotesi di recidiva nel biennio prevista dalla norma incriminatrice.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, perché difetta il requisito della non abitualità del comportamento.

  • art. 62-bis c.p.

    Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere motivato dalla mancanza di elementi positivi; non basta il solo stato di incensuratezza.

  • art. 133 c.p.

    Ai fini della concessione o del diniego delle attenuanti generiche il giudice di merito può valorizzare gli elementi ritenuti preponderanti, anche uno solo, attinente alla personalità del colpevole, all'entità del reato o alle modalità di esecuzione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La guida senza patente è penalmente rilevante, ai sensi dell'art. 116 cod. strada, quando ricorre la specifica condizione della recidiva nel biennio; fuori da tale ipotesi, la condotta non integra il fatto tipico penalmente sanzionato dalla disposizione richiamata.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non è applicabile quando la struttura della fattispecie richiede, per la punibilità, una condotta non occasionale o abituale, come nei casi in cui la punibilità scatti solo in presenza di recidiva nel biennio.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice evidenzia l'assenza di elementi positivi e può fondarsi anche su un singolo elemento valutato come preponderante, inclusi i precedenti dell'imputato; tale valutazione è di merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiReati stradaliParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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