Cassazione Civile, Ordinanza n. 07183/2024 del 18/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato l’esito sfavorevole per la società ricorrente e l’ha condannata a rifondere alla controparte le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 7.900,00 oltre spese generali e accessori di legge. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (gestore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di somministrazione relativo a un’area di servizio, regolato dagli "Accordi di Colore" conclusi tra il fornitore petrolifero e le associazioni di categoria dei gestori. La società gestrice aveva chiesto la condanna del fornitore al pagamento di somme asseritamente dovute per margini di gestione e altre voci economiche, previa declaratoria di nullità e/o inefficacia del contratto, ottenendo in primo grado la condanna al pagamento di euro 267.379,08 oltre accessori, con accoglimento solo parziale di una riconvenzionale della convenuta. La Corte d’appello ha confermato la decisione. In cassazione il fornitore ha proposto tre motivi: (1) ha sostenuto che la Corte d’appello avrebbe erroneamente escluso gli effetti estintivi di presunte rinunce sottoscritte dalla controparte per gli esercizi 2008, 2010, 2011 e 2012, qualificandole non come transazioni ma, di fatto, contestandone la portata di rinuncia unilaterale; (2) ha denunciato violazione delle regole sull’onere della prova, assumendo di avere dimostrato che la gestrice vendeva carburante al pubblico a prezzi superiori a quelli massimi previsti dagli accordi, con conseguente perdita del diritto agli sconti/margini richiesti, e lamentando che la prova del prezzo effettivamente praticato fosse nella disponibilità esclusiva della controparte; (3) ha contestato l’interpretazione degli accordi collettivi, sostenendo che, in presenza di overpricing, le conseguenze sul singolo rapporto dovessero essere valutate secondo la procedura condivisa prevista dagli accordi e che, comunque, la gestrice non potesse pretendere gli sconti. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili perché, sotto l’apparente veste di censure di diritto e di motivazione, essi miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, già apprezzate dai giudici di merito, i quali avevano escluso la prova della pratica di sovrapprezzo e avevano rilevato che le lettere di definizione non richiamavano una pregressa contestazione specifica sul prezzo alla pompa.
Norme richiamate
Le censure formalmente incardinate come violazione di legge e vizio motivazionale non possono tradursi in una rivalutazione del merito e del fatto già accertato dai giudici di merito.
Richiamato come disciplina ratione temporis vigente, a conferma del limite al sindacato di legittimità sulle censure di merito.
Invocato dalla ricorrente in relazione alla pretesa efficacia estintiva di rinunce/atti di definizione, ma la Corte non entra nel merito perché la censura è fattuale e quindi inammissibile.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura di rinuncia unilaterale delle lettere sottoscritte dalla controparte.
Richiamato in relazione all’applicabilità alla rinuncia unilaterale delle norme sugli atti unilaterali.
artt. 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369 e 1370 c.c.
Invocati per sostenere l’erronea interpretazione degli accordi e delle lettere, ma la Corte osserva che si tratta in sostanza di una contestazione di fatto sulla lettura delle risultanze documentali.
Invocato sul riparto dell’onere della prova; la Corte rileva che il motivo è inammissibile perché mira a sovvertire l’accertamento di fatto sulla prova dell’overpricing.
Richiamato insieme all’art. 2697 c.c. per contestare la valutazione delle prove, ma senza prospettare un reale vizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto della debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una censura di diritto in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio: quando la doglianza si risolve nella contestazione dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, il motivo è inammissibile.
- La deduzione di violazione delle norme sull’interpretazione del contratto o dell’atto unilaterale non è ammissibile se, in concreto, mira soltanto a sostituire la propria lettura dei documenti a quella già compiuta dal giudice di merito.
- La doglianza relativa al riparto dell’onere della prova è inammissibile se la parte, sotto tale etichetta, pretende di contestare l’apprezzamento delle prove e l’insufficienza del compendio istruttorio valutato dal giudice di merito.
- Il principio di vicinanza della prova non può essere invocato in modo astratto per ribaltare l’onere probatorio quando la censura implica comunque una contestazione del fatto storico ritenuto non provato dai giudici di merito.
- In cassazione, la prova del fatto decisivo già esclusa dai giudici di merito non può essere riesaminata attraverso il richiamo a documenti o a una consulenza tecnica non disposta; il sindacato di legittimità resta esterno e non sostitutivo del giudizio di merito.
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