Cassazione Civile, Ordinanza n. 19132/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2013 con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione costi fatturati per operazioni ritenute inesistenti e l'IVA corrispondentemente detratta. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la Commissione tributaria regionale aveva invece accolto il gravame della contribuente, affermando che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, grava sull'Amministrazione la prova che il cessionario sapesse o potesse sapere, con l'ordinaria diligenza, di partecipare a una frode, e ritenendo nel caso concreto mancante la prova della fittizietà del cedente e della consapevolezza fraudolenta della contribuente. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma la Corte ha esaminato preliminarmente l'eccezione di tardività sollevata dalla società controricorrente, fondata sulla notificazione della sentenza d'appello all'Amministrazione il 12 maggio 2021. La ricorrente ha replicato che la notifica non era idonea a far decorrere il termine breve perché la parte che aveva notificato la sentenza non avrebbe adempiuto all'onere di deposito previsto dall'art. 38, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. La Corte ha accolto l'eccezione di tardività, ritenendo che la notificazione della sentenza, anche se effettuata in copia non autentica ma attestata conforme, sia comunque idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, e che gli adempimenti di deposito presso la segreteria non incidano sul decorso di tale termine.
La decisione
Il ricorso dell'Agenzia delle entrate è stato dichiarato inammissibile perché tardivo. La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione della società controricorrente sulla decorrenza del termine breve di impugnazione dalla notificazione della sentenza d'appello. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre escluso, nei confronti dell'Amministrazione statale, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per l'esenzione connessa al meccanismo della prenotazione a debito.
Norme richiamate
ha consentito la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 38, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
la Corte ha ritenuto che gli adempimenti di deposito previsti dalla norma non condizionino il decorso del termine breve di impugnazione, che deriva dalla sola notificazione della sentenza.
art. 25-bis d.lgs. n. 546/1992
la Corte ha osservato che la mancanza dell'attestazione di conformità non esclude l'idoneità della copia notificata a far decorrere il termine breve, richiamando il valore di copia autentica attribuito dalla disciplina sulla copia informatica o cartacea attestata conforme.
art. 25, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
"La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità ai sensi dei commi precedenti equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico"
la copia notificata, se attestata conforme, vale come originale o copia conforme ai fini processuali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato esentate dal pagamento mediante prenotazione a debito.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ma la Corte ne ha escluso l'applicazione all'Amministrazione statale nel caso di specie.
Massime di principio
- Nel processo tributario la notificazione della sentenza, anche se eseguita in copia non autentica ma completa e corrispondente all'originale, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, salvo contestazione sulla incompletezza o difformità della copia ricevuta.
- Gli adempimenti successivi di deposito in segreteria previsti dall'art. 38, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 non incidono sulla decorrenza del termine breve, che resta collegato alla sola notificazione della sentenza.
- L'eccezione di tardività dell'impugnazione va accolta quando la notificazione della sentenza è avvenuta in data anteriore al termine di legge e il ricorso è proposto oltre il termine breve così decorrente.
- L'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato esentate dal versamento delle imposte e tasse processuali mediante prenotazione a debito.
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