Cassazione Penale, Sentenza n. 7480/2022 del 02/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato non manifestamente infondati i ricorsi e, rilevata la decorrenza del termine prescrizionale massimo quinquennale previsto dagli artt. 157 e 160 c.p. (anche valutando i periodi di sospensione risultanti dagli atti), ha dichiarato estinto il reato per prescrizione ai sensi dell'art. 129, comma 1, c.p.p. Conseguentemente ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere (art. 4, comma 2, L. 18/4/1975 n.110). Arditi propone tre motivi: (1) nullità processuale per motivazione di primo grado riferita a fatti diversi dall'imputazione; (2) vizio di legge e motivazione sul trattamento sanzionatorio; (3) mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. Ureche propone quattro motivi: (1-2) medesima nullità processuale denunciata da Arditi; (3-4) deduce illogicità della motivazione e violazione del principio del ragionevole dubbio nella affermazione della responsabilità penale.
Norme richiamate
Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, comma 2
Tipicizza la contravvenzione di porto ingiustificato, fuori dall'abitazione, di oggetti atti ad offendere; è il fatto-reato contestato agli imputati.
Prevede la causa di non punibilità per efficacia rieducativa della condotta o ridotta pericolosità sociale dell'autore; Arditi aveva dedotto il mancato riconoscimento di tale causa da parte dei giudici ma la Cassazione non ha affrontato il merito essendosi estinto il reato per prescrizione.
Codice di procedura penale, art. 129, comma 1
Consente alla Corte di Cassazione di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione alla stregua delle risultanze processuali; è la norma applicata per annullare senza rinvio la sentenza impugnata.
Codice penale, artt. 157 e 160 (ultimo comma)
Stabiliscono i termini di prescrizione delle pene e le regole di prolungamento/sospensione; la Corte ha ritenuto decorso il termine massimo quinquennale anche considerando sospensioni risultanti dagli atti.
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. L. 18/12/2020, n.176)
Ha disciplinato la trattazione scritta in Cassazione; il giudizio si è svolto con quella modalità.
Massime di principio
- Quando il termine di prescrizione è maturato, la Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato anche se permangono questioni di merito non risolte.
- Le questioni di nullità processuale (es. motivazione di primo grado riferita a fatti diversi) possono sollevare profili rilevanti, ma l'esito può risultare sostanzialmente influenzato dal computo della prescrizione.
- La difesa deve verificare tempestivamente e con precisione i termini prescrizionali e le eventuali sospensioni: un'errata valutazione può determinare la perdita di un vantaggio processuale decisivo.
- La domanda di riconoscimento di cause di non punibilità (es. art. 131-bis c.p.) va formulata e documentata nei gradi procedurali appropriati; tuttavia, se il reato si estingue per prescrizione, il giudizio sulla causa di non punibilità può rimanere inattuato.
- La Corte di Cassazione, quando ritiene che vi siano questioni di nomofilachia rilevanti e non manifesta infondatezza dei ricorsi, procede ad esame pur pronunciando l'estinzione per prescrizione se il dato è pacifico dagli atti.
- In caso di contestata insufficienza della motivazione sulla responsabilità penale, i ricorrenti devono puntare sia su vizi formali (nullità) sia su vizi sostanziali (ragionevole dubbio); ma la presenza della prescrizione può interrompere la trattazione del merito.
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