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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00119/2026 del 02/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall'azione revocatoria fallimentare proposta dalla procedura concorsuale per ottenere la declaratoria di inefficacia, ex art. 67, comma 2, l. fall., di un pagamento di euro 510.890,55 eseguito dalla società poi convenuta in favore della fallita durante il periodo sospetto, con conseguente domanda di restituzione della somma. Il tribunale accolse la domanda; la corte d'appello confermò. La società soccombente ricorse per cassazione con undici motivi, deducendo in sintesi: impossibilità di ritenere conosciuto o conoscibile lo stato di insolvenza di una società pubblica costantemente ricapitalizzata; inutilizzabilità di uno scambio di comunicazioni riservate tra avvocati come prova della scientia decoctionis; divieto di praesumptio de praesumpto; erroneo richiamo a un fatto notorio che sarebbe in realtà un personale convincimento del giudice; necessità di provare un danno all'attivo o la lesione della par condicio creditorum; nullità della decisione per uso di prova illecita o per motivazione incomprensibile; invocata esenzione da revocatoria per pagamenti relativi a rapporti di durata e per la disciplina dell'esercizio provvisorio e dei crediti sorti in corso di continuazione del rapporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi infondati o inammissibili e ha rigettato il ricorso. Ha affermato, tra l'altro, che nella revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, l. fall. rileva la scientia decoctionis effettivamente desumibile da indizi anteriori al pagamento; che il giudice di merito può fondare il convincimento su presunzioni semplici e su dati tratti dalla stampa locale; che non esiste un divieto generale di presunzioni di secondo grado; che, ai fini della revocatoria del pagamento di debiti liquidi ed esigibili, l'eventus damni è in re ipsa e coincide con la lesione della par condicio creditorum; e che l'asserita esenzione ex art. 67, comma 3, l. fall. non operava, anche perché era stato accertato in fatto che la curatela aveva sciolto il precedente vincolo e stipulato un nuovo contratto, rendendo non applicabili le disposizioni invocate. Ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 67 l. fall.

    Per la revocatoria fallimentare dei pagamenti è sufficiente la prova della conoscenza effettiva dello stato di insolvenza del debitore da parte dell'accipiens; l'eventus damni è presunto in re ipsa come lesione della par condicio creditorum.

  • art. 67 l. fall.

    L'esenzione da revocatoria dei pagamenti non è riconosciuta quando, in fatto, risulti lo scioglimento del precedente vincolo negoziale e la stipulazione di un nuovo contratto, non essendo sufficiente la mera invocazione della continuità del rapporto.

  • art. 74 l. fall.

    Richiamato dalla ricorrente come norma sui crediti nascenti da contratti di durata; la Corte ne ha escluso l'applicazione per il difetto del presupposto fattuale del subentro/continuazione del medesimo rapporto.

  • art. 104 l. fall.

    In combinato con l'art. 74 l. fall. è stato ritenuto non applicabile, perché la curatela non era subentrata nel contratto ma aveva sciolto il vincolo originario.

  • art. 1 l. fall.

    Richiamato nel primo motivo come norma sulla soggezione al fallimento; la Corte ha ritenuto irrilevante la tesi secondo cui la particolare natura del soggetto avrebbe reso non conoscibile l'insolvenza.

  • art. 5 l. fall.

    Richiamato nel primo motivo; la Corte ha ribadito che, una volta dichiarato il fallimento, lo stato di insolvenza nel periodo sospetto opera come presupposto non contestabile in sede revocatoria nei termini prospettati dalla ricorrente.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici possono fondare l'accertamento della scientia decoctionis; il fatto noto può essere a sua volta premessa di ulteriori inferenze presuntive, senza divieto di presunzioni di secondo grado.

  • art. 2729 c.c.

    Il sindacato di legittimità sulla prova presuntiva è limitato; la scelta dei fatti noti e delle regole inferenziali rientra nell'apprezzamento del giudice di merito, se logicamente motivato.

  • art. 115 c.p.c.

    Non è stato violato, poiché la Corte territoriale ha tratto la prova da elementi oggettivi e non da un personale convincimento extra-processuale del giudice.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata respinta perché la corte di merito aveva comunque esaminato la doglianza sulla mancata prova del danno/par condicio, qualificandola come petizione di principio.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è stata ritenuta sufficiente e intellegibile, non apparente né incomprensibile.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c.; la sentenza è stata reputata sorretta da motivazione idonea al controllo di legittimità.

  • art. 48 c.d.f.

    La censura di utilizzazione di corrispondenza riservata tra difensori è stata respinta perché, in fatto, il documento non era scambio tra avvocati ma tra il legale rappresentante della fallita e il difensore della controparte.

  • art. 15 Cost.

    Richiamato nel motivo sulla prova illecita; la Corte non ha ravvisato alcuna violazione concreta poiché mancava uno scambio di corrispondenza tra avvocati.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel motivo sulla prova illecita; non è stato ritenuto leso, per la medesima ragione fattuale.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di ricorso respinto.

Massime di principio

  • Nella revocatoria fallimentare dei pagamenti, ciò che deve essere provato dal curatore è la conoscenza effettiva dello stato di insolvenza da parte dell'accipiens al momento dell'atto, mentre gli indizi possono essere valorizzati se anteriori al pagamento e logicamente coerenti con la conclusione raggiunta.
  • L'accertamento della scientia decoctionis può essere fondato su presunzioni semplici e anche su una catena inferenziale di presunzioni, poiché nel sistema processuale non esiste un divieto assoluto di presunzioni di secondo grado.
  • La valutazione dei fatti noti, dei criteri inferenziali e della prova presuntiva appartiene al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione dei canoni legali della presunzione, non per ottenere una diversa ricostruzione del fatto.
  • Ai fini della revocatoria fallimentare dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, l'eventus damni è in re ipsa e coincide con la lesione della par condicio creditorum, sicché non occorre una specifica allegazione o prova di un danno ulteriore all'attivo.
  • L'eccezione di esenzione da revocatoria relativa ai rapporti di durata o alla continuazione del rapporto in esercizio provvisorio richiede un preciso riscontro fattuale del permanere del medesimo vincolo negoziale; se il curatore ha sciolto il vecchio rapporto e ne è sorto uno nuovo, la disciplina invocata non opera.
  • Il vizio di motivazione è configurabile solo in presenza di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, non quando il ricorrente contesti soltanto la sufficienza o l'opportunità dell'argomentazione seguita dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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