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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28933/2023 del 18/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una banca aveva agito contro un fideiussore per ottenere il pagamento del saldo dovuto dalla società garantita in forza di una fideiussione e, inoltre, la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. di due atti compiuti dal debitore: la costituzione di una garanzia ipotecaria e il rilascio di una cambiale ipotecaria a favore di un terzo. Il tribunale aveva accolto sia la domanda di condanna sul debito fideiussorio sia la revocatoria degli atti di garanzia; la corte d'appello aveva confermato. In cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2901, comma 2, c.c. e delle regole ermeneutiche, sostenendo che gli atti di garanzia erano contestuali al debito garantito e quindi onerosi, non revocabili; 2) violazione dell'art. 116 c.p.c. per avere la corte territoriale negato l'identità tra il soggetto del contratto di prestito e il beneficiario della garanzia, senza valorizzare il collegamento tra gli atti; 3) nullità della sentenza per difetto di motivazione/apparente motivazione e omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla motivazione del primo giudice; 4) violazione dell'art. 1418 c.c. e della disciplina antitrust, deducendo d'ufficio la nullità della fideiussione perché conforme a uno schema ABI censurato dalla Banca d'Italia e quindi nulli i contratti a valle dell'intesa anticoncorrenziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile sotto più profili: anzitutto per violazione del requisito di esposizione sommaria dei fatti ex art. 366, n. 3, c.p.c.; poi ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché sollecitava una rivalutazione del merito sulla contestualità degli atti; inammissibile il secondo perché la censura ex art. 116 c.p.c. era formulata fuori dai limiti consentiti dalla giurisprudenza di legittimità; infondato il terzo, poiché la sentenza d'appello conteneva una motivazione sufficiente sulla prova del credito e sulla sussistenza dei presupposti della revocatoria; inammissibile il quarto, sia perché la questione di nullità della fideiussione non era stata utilmente devoluta nei gradi di merito e parte del credito era coperta da giudicato, sia perché la nullità era stata prospettata in modo non conforme al regime probatorio e comunque in termini non coincidenti con l'orientamento delle Sezioni Unite sulla nullità parziale delle fideiussioni conformi allo schema ABI. Le spese di cassazione sono state compensate per la controvertibilità della questione, e la Corte ha dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    gli atti di costituzione di garanzia possono assumere natura onerosa solo se contestualmente assunti rispetto al debito garantito; la contestualità è valutazione di fatto non sindacabile in cassazione se correttamente motivata.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione del principio di თავისუფer valutazione della prova è deducibile solo nei limiti rigorosi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità; non consente una mera richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio.

  • art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.

    il ricorso deve contenere un'esposizione sommaria ma completa dei fatti sostanziali e processuali, sufficiente a rendere comprensibile la controversia senza ricorso ad altre fonti.

  • art. 1418 c.c.

    la nullità del contratto può essere dedotta solo nei limiti e con le modalità processuali corrette; non può essere prospettata per la prima volta in cassazione se richiede accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito.

  • art. 2, secondo comma, lett. a), L. 287/1990

    la censura antitrust richiamata dal ricorrente riguardava lo schema fideiussorio conforme all'intesa vietata.

  • art. 2, terzo comma, L. 287/1990

    l'intesa anticoncorrenziale vietata è nulla; la nullità dei contratti a valle, secondo l'orientamento richiamato, è in linea di principio parziale e limitata alle clausole riproduttive dell'intesa illegittima.

  • art. 1419 c.c.

    il contratto a valle colpito dalla nullità dell'intesa è affetto, di regola, da nullità parziale limitata alle clausole conformi allo schema vietato, salvo diversa volontà delle parti.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    la Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione l'esposizione dei fatti deve consentire alla Corte una piena comprensione della vicenda sostanziale e processuale; la sua omissione o insufficienza comporta inammissibilità indipendentemente dall'esame dei singoli motivi.
  • La censura sulla valutazione delle prove non può trasformarsi in una richiesta di nuovo giudizio di merito: la violazione dell'art. 116 c.p.c. è deducibile solo quando il giudice abbia attribuito alla prova un valore legale diverso da quello previsto o abbia posto a base della decisione prove non dedotte, non già quando si contesti la ricostruzione fattuale.
  • In tema di revocatoria ordinaria, la contestualità tra costituzione della garanzia e nascita del debito garantito è decisiva per qualificare l'atto come oneroso; tale apprezzamento, se sorretto da motivazione, non è sindacabile in cassazione come semplice diversa lettura dei fatti.
  • La nullità di una fideiussione conformata allo schema ABI censurato in sede antitrust non comporta necessariamente la nullità integrale del contratto, ma tende a operare in via parziale sulle sole clausole riproduttive dell'intesa vietata, salvo prova di una diversa volontà negoziale.
  • Questioni di nullità che richiedano accertamenti di fatto nuovi o non devoluti nei gradi di merito non possono essere introdotte utilmente per la prima volta in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneContenzioso tributarioImpugnazioniMutuoOpposizioni esecutive
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civileBancario e finanziarioEsecuzioni
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullitàBuona fede e correttezza

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