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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35148/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006 con cui l'Amministrazione finanziaria aveva negato, ai fini IVA e imposte dirette, la deduzione/detraibilità di costi relativi a operazioni ritenute inserite in una frode carosello, rideterminando la maggiore pretesa fiscale. La CTP aveva confermato l'accertamento, mentre la CTR aveva accolto l'appello del contribuente limitatamente a un rilievo relativo al recupero di componenti negativi di reddito. L'Agenzia ricorreva per cassazione limitatamente al recupero IVA, deducendo: (1) violazione degli artt. 19, comma 1, e 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, dell'art. 2729 c.c. e dei principi della giurisprudenza unionale, perché la CTR aveva preteso la prova della partecipazione del contribuente alla preordinazione dolosa della frode; (2) violazione degli artt. 54, 21 e 19 d.P.R. n. 633/1972 e degli artt. 2697 e 2729 c.c., perché la CTR aveva valorizzato la regolarità formale della contabilità e la tracciabilità dei pagamenti; (3) vizio motivazionale e omesso esame di fatti decisivi, con riferimento, tra l'altro, alle dichiarazioni del legale rappresentante della contribuente, ai rapporti con il soggetto che controllava la fornitrice ritenuta cartiera e ad alcune annotazioni su una fattura.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati, esaminandoli unitariamente, i motivi del ricorso. Ha ribadito che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può assolvere l'onere probatorio anche in via indiziaria, dimostrando l'oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza o conoscibilità da parte del cessionario dell'inserimento dell'operazione in un'evasione IVA; non occorre provare la partecipazione del contribuente all'accordo criminoso o la sua piena consapevolezza, essendo sufficiente che egli sapesse o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza, della frode. Ha inoltre affermato che la regolarità formale della documentazione contabile e la tracciabilità dei pagamenti non sono di per sé idonee a superare la prova presuntiva, perché dati facilmente falsificabili, e che la CTR aveva omesso di considerare fatti decisivi specificamente indicati dall'Ufficio e idonei a dimostrare i rapporti tra la contribuente e la società cartiera. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La detrazione IVA richiede la spettanza sostanziale del diritto; nelle operazioni soggettivamente inesistenti il contribuente deve provare la legittimità della detrazione se l'Ufficio ha fornito elementi indiziari di frode.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La rettifica dell'imposta può fondarsi su elementi indiziari; la prova dell'Amministrazione non deve essere piena, ma può essere presuntiva e specifica.

  • art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato unitamente alle altre norme IVA nella censura sulla corretta valutazione delle fatture nell'ambito delle operazioni contestate.

  • art. 2697 c.c.

    Dopo la prova, anche indiziaria, della frode da parte dell'Ufficio, grava sul contribuente l'onere della prova contraria circa l'effettività dell'operazione e la propria inconsapevolezza della frode.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici sono ammissibili per dimostrare la fittizietà del fornitore e la conoscibilità della frode da parte del cessionario.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro del sindacato di legittimità per i denunciati errori di diritto sulla disciplina delle operazioni soggettivamente inesistenti.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il motivo è stato ritenuto ammissibile nella parte in cui deduce l'omesso esame di fatti decisivi specificamente individuati.

Massime di principio

  • Nelle controversie su operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria può assolvere il proprio onere probatorio mediante presunzioni semplici, dimostrando l'oggettiva fittizietà del fornitore e indizi specifici della conoscenza o conoscibilità della frode da parte del cessionario.
  • Non è necessario provare che il contribuente abbia partecipato all'accordo fraudolento o abbia avuto piena consapevolezza della frode; basta che, usando l'ordinaria diligenza richiesta dalla propria qualità professionale, egli avrebbe dovuto accorgersi dell'inserimento dell'operazione in un'evasione IVA.
  • La sola regolarità formale delle fatture, della contabilità e dei pagamenti tracciati non è sufficiente a dimostrare l'effettività dell'operazione né a superare gli indizi di frode, perché tali elementi sono facilmente manipolabili.
  • Quando il giudice di merito omette di considerare fatti storici decisivi specificamente allegati e idonei a sorreggere la prova della frode, la motivazione è censurabile in cassazione per omesso esame di un fatto decisivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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