Cassazione Penale, Sentenza n. 29090/2024 del 18/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava: 1) la mancanza o manifesta illogicità della motivazione riguardo alla destinazione alla vendita degli alimenti trasportati. Si assumeva che il Tribunale avesse dedotto la destinazione alla vendita unicamente dal fatto che i prodotti erano stati rinvenuti nel "bagagliaio del camion", ritenendo così che il solo trasporto fosse idoneo a integrare la contravvenzione; si evidenziava inoltre che Maiuri era dipendente della Cilento CPF (proprietaria dei punti vendita MD) e che era stato assolto dal reato di tentata frode in commercio (artt. 56 e 515 c.p.) per mancata prova della consapevolezza della destinazione alla vendita. 2) la violazione degli artt. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., per omessa motivazione circa il diniego dei benefici di legge.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: la sentenza di primo grado contiene una palese inconciliabilità motivazionale perché da un lato condanna per la contravvenzione ritenendo che gli alimenti fossero "destinati al consumo", dall'altro assolve dal reato più grave sostenendo che non risultava la consapevolezza della destinazione alla vendita. Questo vizio motivazionale, pur giustificando in generale l'annullamento con rinvio, è stato superato dall'accertamento che nel frattempo è intervenuta l'estinzione del reato per prescrizione (calcolata fino al 17.4.2023, tenuto conto anche della sospensione dei termini disposta nel corso del processo). Pertanto la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) c.p.p., in quanto il residuo reato si è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
legge 283/62, art. 5, lett. b) e ci)
Norma sanzionatoria in materia di igiene e commercio degli alimenti impiegata per contestare il trasporto di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione; la Corte ha valutato la prova del fatto materiale ma ha rilevato incongruenze sulla valutazione della destinazione alla vendita.
d.P.R. n. 327/1980, artt. 25 e ss.
Regolamentazione esecutiva in materia di igiene che integra la disciplina sulla commercializzazione e trasporto di alimenti; richiamata nel capo di imputazione per i profili tecnici del reato.
Art. 56 (tentativo) e art. 515 (frodi nelle pubbliche vendite / frode in commercio): in primo grado l'imputato era stato assolto dal reato di tentata frode in commercio per mancanza di prova della consapevolezza della destinazione alla vendita, elemento psicologico necessario per il delitto.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Norme che disciplinano i motivi di impugnazione per cassazione, qui richiamate dal ricorrente per censurare la presunta omessa/insufficiente motivazione in ordine al diniego dei benefici di legge; la Corte ha esaminato il motivo ma ha deciso sulla base del più rilevante vizio motivazionale e della prescrizione.
codice di procedura penale, art. 620, comma 1, lett. a)
Norma che consente alla Corte di cassazione di annullare senza rinvio quando il reato è estinto per prescrizione; applicata per dichiarare l'annullamento definitivo della sentenza impugnata.
Giurisprudenza sulla computazione della prescrizione (Sez. U. n. 21 del 22/10/2000; Sez. 6, n. 58095 del 30/11/2017, Tornei)
Sez. U. n. 21 del 22/10/2000, Rv. 217266; Sez. 6, n. 58095 del 30/11/2017, Rv. 271965
Principi utilizzati dalla Corte per computare il decorso dei termini di prescrizione e per ritenere efficaci determinate sospensioni/interruzioni; hanno consentito di stabilire che alla data indicata il reato era prescritto.
Massime di principio
- Contraddizioni nella motivazione tra la valutazione degli elementi costitutivi del reato (es. destinazione alla vendita) e l'accertamento della consapevolezza dell'imputato (elemento psicologico) costituiscono vizio grave che può determinare l'annullamento della sentenza.
- La semplice constatazione del trasporto di alimenti in cattivo stato, senza elementi probatori che attestino la destinazione alla vendita e la consapevolezza dell'imputato, può non essere sufficiente a integrare il delitto più grave ( dolo ); occorre valutare separatamente la destinazione materiale e la conoscenza soggettiva.
- Quando la decisione di merito presenta un vizio che in via ordinaria comporterebbe annullamento con rinvio, l'ulteriore decorso dei termini processuali può determinare l'estinzione del reato per prescrizione: in tal caso la Corte può annullare senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
- Il giudice deve motivare espressamente le ragioni per le quali concede o nega benefici di legge; l'omessa motivazione in proposito integra un motivo di censura in cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
- In contestazioni sul trasporto di alimenti destinati alla vendita è importante acquisire e valorizzare prove documentali o fattuali che colleghino inequivocabilmente la merce al circuito commerciale (documenti di trasporto, ordini, ruolo aziendale dell'operatore), al fine di provare sia la destinazione che la consapevolezza dell'operatore.
- Nel valutare responsabilità penale per condotte colpose o contravvenzionali, il giudice deve distinguere e motivare in modo coerente tra profili di colpa e profili di dolo; una motivazione che mescoli o contraddica queste determinazioni è viziata.
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