Cassazione Civile, Ordinanza n. 32756/2024 del 16/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (avente causa)
La controversia
La controversia trae origine da un'azione di accertamento dell'usucapione di alcune unità immobiliari site in Catanzaro, proposta dall'originario attore contro il proprietario apparente dei beni. Il tribunale rigettò la domanda; in appello intervenne l'erede dell'attore originario, che impugnò la decisione deducendo, tra l'altro, la qualità di erede e la maturazione dell'usucapione. La corte territoriale rigettò l'appello principale, dichiarò inammissibile l'appello incidentale della controparte e ritenne che l'erede non avesse provato né il decesso del dante causa né la propria qualità ereditaria; inoltre affermò che la domanda di usucapione fosse preclusa dal giudicato formatosi in un precedente giudizio di rilascio relativo agli stessi beni, e comunque che mancasse la prova del possesso utile, essendo la disponibilità dei beni riconducibile a detenzione derivante da una permuta verbale mai traslata in possesso. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 24 e 111 Cost. per asserita mancanza di terzietà del collegio d'appello, in ragione della partecipazione di un giudice che aveva conosciuto di un precedente giudizio tra le stesse parti; 2) nullità della sentenza di primo grado resa ex art. 281 sexies c.p.c. per asserita mancanza di elementi essenziali e di motivazione adeguata; 3) violazione delle norme su prova e legittimazione, sostenendo che l'impugnazione della sentenza da parte dell'erede integrasse accettazione tacita dell'eredità e che la controparte non potesse più contestare la legittimazione; 4) violazione del giudicato e dell'art. 1158 c.c. per avere la corte fondato il rigetto sulla sentenza di rilascio già passata in giudicato; 5) omessa pronuncia sulla dedotta usucapione già maturata in capo al dante causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché l'obbligo di astensione del giudice ex art. 51 c.p.c. vale solo se il magistrato abbia conosciuto la medesima causa in altro grado, non una causa diversa ancorché tra le stesse parti; ha reputato manifestamente infondato il secondo motivo, chiarendo che la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può integrare gli elementi mancanti attraverso il verbale d'udienza e che la censura era comunque generica; ha respinto il terzo motivo, osservando che il ricorrente non aveva provato la propria qualità di figlio ed erede, prova necessaria per proporre l'impugnazione, e che la critica non era riferita alla ratio decidendi effettiva, fondata proprio sulla mancata dimostrazione di tale qualità. Ha dichiarato inammissibili il quarto e il quinto motivo, poiché la sentenza d'appello era sorretta da più rationes autonome, tra cui quella non specificamente censurata sulla mancanza di prova della qualità ereditaria, sicché l'eventuale accoglimento delle ulteriori doglianze non avrebbe inciso sul decisum. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese di legittimità e, trattandosi di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., ha applicato anche la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e l'ulteriore importo del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base della domanda di usucapione, ma non ritenuto decisivo perché la domanda è stata respinta per difetto di prova della qualità ereditaria e, comunque, per altre rationes autonome non utilmente censurate
l'obbligo di astensione del giudice opera solo quando abbia conosciuto della medesima causa come magistrato in altro grado; non è estensibile per analogia a controversie diverse tra le stesse parti
la sentenza resa in forma semplificata coincide con il verbale che la contiene e può essere integrata dagli elementi risultanti dal verbale d'udienza e da quelli precedenti
i requisiti di contenuto della sentenza non impongono, nel rito ex art. 281 sexies, la riproduzione materiale di tutti gli elementi se desumibili dal verbale
richiamato in tema di contenuto e motivazione della sentenza semplificata
richiamato nel motivo di appello sulla pretesa nullità, ma la Corte di cassazione non accoglie la censura
la nullità processuale non è ravvisabile ove la sentenza ex art. 281 sexies sia comunque intellegibile e integrabile dal verbale
art. 111 Cost.
invocato per la pretesa mancanza di terzietà e per il difetto di motivazione, ma le censure sono state respinte o dichiarate inammissibili
art. 24 Cost.
invocato per la dedotta lesione del diritto di difesa, ma la censura è stata ritenuta inammissibile
richiamato nel terzo motivo sulla valutazione delle prove, ma senza incidenza decisiva
richiamato nel terzo motivo sulla valutazione delle prove, ma senza incidenza decisiva
richiamato nel terzo motivo in tema di successione nel processo
richiamato nel quarto motivo per la dedotta violazione del giudicato
richiamato nel quarto motivo per la dedotta formazione del giudicato
richiamato nel quinto motivo per asserita omessa pronuncia
il soggetto che agisce come erede deve provare la propria qualità, che costituisce elemento costitutivo della domanda/impugnazione
la decisione è stata resa in conformità alla proposta del consigliere delegato, con conseguenze anche ai fini dell'art. 96 c.p.c.
applicato, nella forma aggravata prevista per la decisione conforme alla proposta, con condanna a somma ulteriore in favore della controparte e della cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
disposto l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- L'obbligo di astensione del giudice ex art. 51 c.p.c. è di stretta interpretazione e riguarda la medesima causa già conosciuta in altro grado, non un diverso giudizio tra le stesse parti solo perché avente oggetto analogo.
- La sentenza pronunciata nella forma semplificata ex art. 281 sexies c.p.c. non è nulla se gli elementi mancanti risultano dal verbale d'udienza o dai verbali precedenti, purché il provvedimento consenta di ricostruire conclusioni, svolgimento e ragioni della decisione.
- Chi impugna un provvedimento in qualità di erede deve allegare e provare la propria qualità ereditaria, poiché essa costituisce presupposto costitutivo della legittimazione sostanziale e processuale a far valere il diritto del dante causa.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che colpisca una ragione diversa da quella posta a base della decisione.
- Quando la decisione di merito è sorretta da rationes autonome e ciascuna idonea da sola a reggerla, l'omessa censura anche di una sola di esse rende inammissibili le doglianze rivolte alle altre, per difetto di interesse.
- Nel giudizio di legittimità, la genericità della censura comporta inammissibilità, specie quando si deduca un error in procedendo senza indicare puntualmente le parti della decisione e i fatti processuali asseritamente viziati.
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