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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02425/2024 del 25/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (utilizzatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di leasing relativo a un trattore usato, nel quale una società finanziaria aveva concesso il bene all’utilizzatore. La società ricorrente ha agito per ottenere la condanna dell’utilizzatore al pagamento delle somme che assumeva dovute a titolo di canoni di leasing versati alla società finanziaria, oltre al risarcimento dei danni asseritamente subiti per effetto dell’escussione della garanzia prestata dalla stessa ricorrente. I motivi di ricorso per cassazione erano tre: 1) violazione degli artt. 166 e 167 c.p.c., perché la Corte d’appello avrebbe considerato ammissibili deduzioni e documenti dell’utilizzatore ritenuti tardivi; 2) violazione dell’art. 183 c.p.c., comma 6, perché i giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto che la ricorrente avesse agito solo come garante, senza valorizzare una diversa qualificazione del rapporto o un diverso titolo restitutorio; 3) falsa applicazione dell’art. 1957 c.c., perché la ricorrente sosteneva che il patto dedotto integrasse una garanzia atipica e che, quindi, l’utilizzatore non potesse essere considerato estraneo al patto di riacquisto intercorrente tra la società finanziaria e la ricorrente stessa. Nel ricorso si contestava inoltre l’interpretazione data dalla Corte d’appello a specifici documenti e alla ricostruzione del rapporto negoziale tra leasing e patto di riacquisto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che le difese dell’utilizzatore costituivano mera difesa e non eccezione in senso stretto, sicché non erano soggette ai termini decadenziali degli artt. 166 e 167 c.p.c.; ha anche rilevato la genericità della censura relativa all’insussistenza del contratto. Ha poi respinto il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, perché non coglievano tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata: la Corte d’appello aveva infatti fondato il rigetto non solo sull’assunta qualità di garante della ricorrente, ma soprattutto sulla mancata prova del titolo di garanzia, sull’assenza di un collegamento negoziale tra leasing e patto di riacquisto e sulla estraneità dell’utilizzatore al patto stesso. Poiché tali accertamenti di fatto erano sorretti da motivazione congrua e immune da vizi logico-giuridici, il ricorso è stato respinto. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 166 c.p.c.

    I termini di costituzione e le preclusioni non operano per mere difese, ma per le eccezioni in senso stretto.

  • art. 167 c.p.c.

    Le eccezioni in senso stretto soggiacciono a decadenza; le mere difese possono essere svolte anche successivamente.

  • art. 183 c.p.c.

    La diversa qualificazione del titolo dedotto deve essere ammissibile nei limiti delle preclusioni processuali, ma nel caso concreto le doglianze erano comunque infondate per difetto di prova del titolo azionato.

  • art. 1957 c.c.

    La censura sulla garanzia atipica è stata ritenuta infondata perché la decisione di merito si fondava anche sull’assenza di prova del collegamento negoziale e dell’estraneità dell’utilizzatore al patto di riacquisto.

  • art. 2697 c.c.

    La deduzione della carenza di prova del diritto azionato costituisce mera difesa e non eccezione in senso stretto.

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere articolato in motivi riconducibili alle specifiche ipotesi previste dalla norma; la denuncia di omessa pronuncia deve evidenziare la nullità della decisione, non una mera insufficienza motivazionale.

  • art. 366 c.p.c.

    La doglianza è inammissibile se il richiamo ai fatti o ai documenti è generico e non consente l’esatta individuazione degli atti processuali rilevanti.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Ha inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 la previsione dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • La deduzione della mera insussistenza del diritto azionato, fondata sul difetto di prova, integra una mera difesa e non un’eccezione in senso stretto, sicché non soggiace alle preclusioni di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c.
  • Quando la decisione di merito è sorretta da più rationes autonome e ciascuna sufficiente a giustificarla, il ricorso per cassazione che non le censuri tutte è inammissibile o comunque non può condurre alla cassazione della sentenza.
  • L’eventuale qualificazione di un rapporto come garanzia atipica o come diverso negozio è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità.
  • La doglianza di omessa pronuncia o di vizi motivazionali deve essere specifica e deve colpire la concreta nullità della decisione, non potendo essere proposta in modo generico o meramente assertivo.
  • Nel giudizio di legittimità la mancata specifica individuazione degli atti e dei documenti rilevanti, o il loro richiamo generico, comporta inammissibilità della censura per violazione dell’onere di specificazione.

Come è indicizzato

MaterieLeasingImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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