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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20709/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello dei contribuenti contro avvisi di accertamento emessi per il periodo d'imposta 1999. La società risultava aver omesso la dichiarazione dei redditi; l'Ufficio aveva quindi recuperato IRAP e IVA nei confronti della società e IRPEF nei confronti dei soci per reddito di partecipazione, utilizzando un accertamento induttivo fondato su elementi tratti da un PVC relativo al periodo d'imposta precedente e applicando al periodo accertato la percentuale di redditività/ricarico del 25,72%. Con il primo motivo l'Ufficio ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la CTR non avesse adeguatamente spiegato perché non fosse consentita l'estensione della percentuale di ricarico del precedente esercizio. Con il secondo motivo ha dedotto violazione delle norme sull'accertamento induttivo e sull'onere della prova, sostenendo che, in caso di omessa dichiarazione, l'Ufficio possa fondare l'accertamento anche su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, compresi dati desunti da annualità precedenti, con conseguente inversione dell'onere probatorio in capo al contribuente.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza di merito, pur sintetica, fosse comprensibile e sufficiente a individuare la ratio decidendi. Ha invece accolto il secondo motivo: ha affermato che, in presenza di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, l'Ufficio può procedere ad accertamento induttivo puro e utilizzare anche presunzioni "supersemplici", non necessariamente assistite da gravità, precisione e concordanza, compresi elementi desunti da periodi d'imposta precedenti. Tuttavia la CTR non aveva considerato tale regime probatorio e la natura della presunzione utilizzata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La nullità della sentenza per motivazione apparente sussiste solo quando non sia in alcun modo ricostruibile il percorso logico-argomentativo seguito dal giudice; una motivazione molto sintetica ma intellegibile è sufficiente.
  • In caso di omessa presentazione della dichiarazione fiscale, l'Ufficio può procedere ad accertamento induttivo puro e fondare la pretesa anche su elementi presuntivi non assistiti dai requisiti di gravità, precisione e concordanza.
  • Nell'accertamento induttivo puro è legittimo utilizzare dati e indizi desunti da annualità precedenti, purché l'Amministrazione determini induttivamente anche i costi relativi ai maggiori ricavi accertati.
  • Quando l'Amministrazione fonda l'accertamento su presunzioni supersemplici, si determina un'inversione dell'onere della prova: spetta al contribuente dimostrare che il reddito non è stato prodotto o lo è stato in misura inferiore.
  • La mera autonomia dei periodi d'imposta non esclude, di per sé, l'utilizzabilità di elementi tratti da periodi precedenti nell'accertamento induttivo in presenza di omissione dichiarativa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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