Cassazione Civile, Ordinanza n. 20709/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello dei contribuenti contro avvisi di accertamento emessi per il periodo d'imposta 1999. La società risultava aver omesso la dichiarazione dei redditi; l'Ufficio aveva quindi recuperato IRAP e IVA nei confronti della società e IRPEF nei confronti dei soci per reddito di partecipazione, utilizzando un accertamento induttivo fondato su elementi tratti da un PVC relativo al periodo d'imposta precedente e applicando al periodo accertato la percentuale di redditività/ricarico del 25,72%. Con il primo motivo l'Ufficio ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la CTR non avesse adeguatamente spiegato perché non fosse consentita l'estensione della percentuale di ricarico del precedente esercizio. Con il secondo motivo ha dedotto violazione delle norme sull'accertamento induttivo e sull'onere della prova, sostenendo che, in caso di omessa dichiarazione, l'Ufficio possa fondare l'accertamento anche su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, compresi dati desunti da annualità precedenti, con conseguente inversione dell'onere probatorio in capo al contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza di merito, pur sintetica, fosse comprensibile e sufficiente a individuare la ratio decidendi. Ha invece accolto il secondo motivo: ha affermato che, in presenza di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, l'Ufficio può procedere ad accertamento induttivo puro e utilizzare anche presunzioni "supersemplici", non necessariamente assistite da gravità, precisione e concordanza, compresi elementi desunti da periodi d'imposta precedenti. Tuttavia la CTR non aveva considerato tale regime probatorio e la natura della presunzione utilizzata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
È invocato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione, rispettivamente per violazione di legge e nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 111, sesto comma, Cost.
Richiamato per affermare il dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato quale norma che impone la motivazione della sentenza, la cui violazione integra nullità solo se il percorso logico non sia ricostruibile.
Richiamato insieme alle norme sulla motivazione apparente.
art. 36, commi 2 e 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato in relazione al contenuto/motivazione della sentenza tributaria.
art. 54 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel motivo relativo alla motivazione della decisione di appello tributaria.
art. 39, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1972, n. 600
Richiamato come base normativa dell'accertamento induttivo in materia di imposte dirette.
art. 41 d.P.R. 29 settembre 1972, n. 600
Richiamato in collegamento con l'accertamento nei casi di omessa dichiarazione.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova, che in caso di accertamento induttivo puro si sposta sul contribuente.
Richiamato per la disciplina delle presunzioni semplici; la Corte distingue però il caso dell'accertamento induttivo puro, in cui sono ammesse anche presunzioni supersemplici.
Massime di principio
- La nullità della sentenza per motivazione apparente sussiste solo quando non sia in alcun modo ricostruibile il percorso logico-argomentativo seguito dal giudice; una motivazione molto sintetica ma intellegibile è sufficiente.
- In caso di omessa presentazione della dichiarazione fiscale, l'Ufficio può procedere ad accertamento induttivo puro e fondare la pretesa anche su elementi presuntivi non assistiti dai requisiti di gravità, precisione e concordanza.
- Nell'accertamento induttivo puro è legittimo utilizzare dati e indizi desunti da annualità precedenti, purché l'Amministrazione determini induttivamente anche i costi relativi ai maggiori ricavi accertati.
- Quando l'Amministrazione fonda l'accertamento su presunzioni supersemplici, si determina un'inversione dell'onere della prova: spetta al contribuente dimostrare che il reddito non è stato prodotto o lo è stato in misura inferiore.
- La mera autonomia dei periodi d'imposta non esclude, di per sé, l'utilizzabilità di elementi tratti da periodi precedenti nell'accertamento induttivo in presenza di omissione dichiarativa.
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