Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08299/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente riscossore)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento recante iscrizioni a ruolo per ICI e IMU relative agli anni 2010, 2011 e 2012, per un importo complessivo di oltre 100.000 euro. La contribuente aveva dedotto in primo grado l’omessa notifica della cartella, la conseguente prescrizione e/o decadenza del credito erariale e la carenza di motivazione dell’atto. Il giudice di primo grado aveva dichiarato cessata la materia del contendere per rinuncia dell’agente della riscossione al pignoramento presso terzi. In appello, la Corte tributaria regionale aveva invece accolto il gravame della contribuente, ritenendo nulla la notifica della cartella perché eseguita tramite vettore privato non munito della specifica licenza ministeriale richiesta dal D.M. 19 luglio 2018, e da ciò aveva fatto discendere la prescrizione e la decadenza della pretesa tributaria. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione delle norme sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo e sulla tardività del ricorso, sostenendo che la rinuncia al pignoramento aveva reso carente l’interesse ad agire e che, comunque, il ricorso sarebbe stato tardivo; (2) violazione delle norme sulle notificazioni degli atti tributari, deducendo che la notifica della cartella tramite operatore postale privato era valida perché la cartella è atto tributario/amministrativo e non atto giudiziario, con sufficienza della licenza individuale; inoltre ha eccepito che la questione della nullità era stata introdotta solo in appello senza rituali motivi aggiunti; (3) violazione del termine di impugnazione per non aver dichiarato inammissibili le eccezioni di prescrizione e decadenza. La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo, ha dichiarato assorbito il terzo, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l’originario ricorso della contribuente, ritenendo rituale la notificazione della cartella e quindi infondate le doglianze su omessa notifica, prescrizione e decadenza.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo: la rinuncia al pignoramento non ha eliminato l’interesse ad agire della contribuente, che poteva contestare davanti al giudice tributario la mancata o invalida notifica della cartella quale atto presupposto dell’esecuzione tributaria. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la notifica di una cartella di pagamento, essendo notifica di atto tributario/amministrativo e non di atto giudiziario, può essere eseguita anche tramite operatore postale privato munito della sola licenza individuale prevista dal D.Lgs. n. 261/1999; pertanto non era necessaria la speciale abilitazione del D.M. 19 luglio 2018. La Corte ha anche osservato che la censura sulla nullità era stata introdotta solo in appello senza rituali motivi aggiunti, sicché il giudice di secondo grado non era stato legittimamente investito della questione. Il terzo motivo è stato assorbito. In conseguenza dell’accoglimento del secondo motivo, la sentenza è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Le spese di merito e di legittimità sono state poste a carico della contribuente soccombente.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602 del 1973

    La rinuncia al pignoramento e la disciplina dell’estratto di ruolo non escludono, nel caso concreto, l’interesse ad agire quando il contribuente contesta la mancata o invalida notifica della cartella quale atto presupposto dell’esecuzione.

  • art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992

    Sono impugnabili davanti al giudice tributario gli atti dell’esecuzione tributaria e gli atti presupposti, inclusa la contestazione della notificazione della cartella che precede il pignoramento.

  • art. 21 D.Lgs. n. 546 del 1992

    Il termine decadenziale di sessanta giorni rileva per l’impugnazione degli atti tributari; nel caso concreto il motivo è stato ritenuto assorbito dopo l’accoglimento sulla validità della notifica, mentre la Corte ha richiamato la data di notificazione del pignoramento come riferimento fattuale della tempestività dell’azione.

  • art. 26, comma 2, D.P.R. n. 600 del 1973

    La notificazione della cartella di pagamento tramite operatore postale privato è valida per gli atti tributari/amministrativi, nei limiti del regime introdotto dal D.Lgs. n. 58 del 2011.

  • art. 60, ultimo comma, D.P.R. n. 600 del 1973

    La disciplina delle notificazioni degli atti tributari non richiede, per gli atti amministrativi, la speciale abilitazione riservata alle notifiche giudiziarie.

  • art. 1, comma 4, D.Lgs. n. 58 del 2011

    Ha modificato il regime delle notificazioni postali consentendo, per gli atti tributari non giudiziari, l’utilizzo di operatori postali privati abilitati con licenza individuale.

  • D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4

    Il testo, come modificato, consente dal 30 aprile 2011 la notificazione tramite operatore postale privato degli invii raccomandati relativi ad atti tributari diversi da quelli stricto sensu giudiziari.

  • D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 5, comma 1

    Per le notifiche di atti tributari amministrativi è sufficiente la licenza individuale quale titolo abilitativo minore.

  • D.M. 19 luglio 2018

    La speciale licenza ministeriale prevista per notifiche di atti giudiziari e comunicazioni connesse non è necessaria per la cartella di pagamento, che è atto tributario/amministrativo.

  • art. 24 D.Lgs. n. 546 del 1992

    La contestazione della nullità della notificazione, se sopravvenuta sulla base di documenti prodotti in giudizio, richiede rituali motivi aggiunti; in mancanza, la questione introdotta solo in appello è nuova e inammissibile.

  • art. 32 D.Lgs. n. 546 del 1992

    La memoria di replica ha sola funzione illustrativa e non vale a introdurre nuove censure o contestazioni sostanziali sulla notifica.

  • art. 100 c.p.c.

    L’interesse ad agire sussiste quando l’atto esecutivo incide concretamente sulla sfera giuridico-patrimoniale del contribuente.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Una volta esclusa la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

  • art. 617 c.p.c.

    L’opposizione agli atti esecutivi per vizi della notificazione dell’atto presupposto del pignoramento va ricondotta al sistema delle impugnazioni davanti al giudice tributario, nei casi di esecuzione forzata tributaria.

Massime di principio

  • Nell’esecuzione forzata tributaria, la mancata o invalida notificazione della cartella di pagamento o di altro atto presupposto può essere fatta valere davanti al giudice tributario quando l’atto esecutivo successivo è il primo momento in cui la pretesa si manifesta in modo concreto.
  • La rinuncia dell’agente della riscossione al pignoramento non fa venir meno, di per sé, l’interesse del contribuente a ottenere una decisione di merito sulla legittimità della pretesa tributaria già azionata.
  • La cartella di pagamento è atto tributario/amministrativo e non atto giudiziario: per la sua notificazione può essere sufficiente l’operatore postale privato munito della licenza individuale prevista dalla disciplina postale, senza la speciale abilitazione riservata alle notifiche giudiziarie.
  • La doglianza sulla nullità della notificazione, se fondata su documenti emersi nel giudizio di primo grado, deve essere proposta con rituali motivi aggiunti; se introdotta solo in appello è nuova e inammissibile.
  • Quando la notificazione dell’atto presupposto è valida, restano assorbite le censure su prescrizione e decadenza fondate sull’assunto della mancata conoscenza dell’atto stesso.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioOpposizioni esecutive
RamiTributiProcesso civileEsecuzioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.