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Sentenza

Sentenza n. 4220/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma, della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia (sezione prima) n. -OMISSIS- resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202403794

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: sentenza del TAR per il Friuli Venezia Giulia che aveva respinto la domanda di accertamento della responsabilità delle Amministrazioni e di risarcimento dei danni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni datrici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante chiedeva la riforma della sentenza che aveva respinto la domanda di risarcimento, quantificata in 500.000 euro o nella diversa somma ritenuta di giustizia, per danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivanti da plurime condotte dell'Amministrazione durante il rapporto di servizio. Deduceva, in primo luogo, la violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 30, commi 3 e 5, c.p.a. e dell'art. 73 c.p.a., sostenendo che la domanda non riguardasse singoli provvedimenti amministrativi, ma l'accertamento dell'inadempimento complessivo degli obblighi contrattuali e di servizio ex artt. 1218, 2103 e 2087 c.c.; lamentava quindi che il TAR avesse erroneamente ritenuto tardiva l'azione risarcitoria senza esaminare globalmente i fatti e il nesso causale. In secondo luogo, deduceva violazione degli artt. 2087, 2043 e 2059 c.c., oltre a eccesso di potere per illogicità, insufficiente e contraddittoria motivazione, difetto di istruttoria, travisamento e ingiustizia manifesta. Assumeva di avere allegato le molteplici inadempienze dell'Amministrazione, tra cui provvedimenti di destituzione poi annullati, iniziative disciplinari, deferimento alla Procura militare e collocamento in congedo assoluto, nonché di avere dimostrato il danno e il nesso causale attraverso il riconoscimento, da parte della Corte dei conti e degli organi medico-legali, della dipendenza da causa di servizio delle patologie. Il TAR aveva invece ritenuto tardive le pretese riferite ai provvedimenti già annullati o non tempestivamente impugnati e comunque non provate le specifiche violazioni degli obblighi datoriali, la nocività dell'ambiente e il nesso causale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha preliminarmente dichiarato inutilizzabile la memoria dell'appellante, perché depositata oltre il termine dei venti giorni liberi prima dell'udienza. Nel merito ha ritenuto i motivi generici e aspecifici, incapaci di confrontarsi adeguatamente con la motivazione del TAR. Ha confermato che le pretese risarcitorie riferite ai provvedimenti già annullati dal giudice amministrativo erano tardive ai sensi dell'art. 30, comma 5, c.p.a., mentre quelle riferite al provvedimento di congedo assoluto del 2012 erano tardive ai sensi dell'art. 30, comma 3, c.p.a., anche assumendo quale dies a quo la conoscenza della lesività nel 2018 o nel 2020, quando furono riconosciute la dipendenza da causa di servizio e le conseguenti condizioni pensionistiche o medico-legali. Ha inoltre rilevato che le ulteriori vicende disciplinari e il deferimento alla Procura militare erano state prospettate mediante mere enunciazioni, senza chiarire la loro genesi, il carattere vessatorio, l'assenza di rimproverabilità dell'interessato o la specifica violazione di obblighi datoriali. Quanto alla responsabilità ex art. 2087 c.c., il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è stato ritenuto insufficiente, poiché non dimostra automaticamente né l'inadempimento dell'Amministrazione né la responsabilità risarcitoria. Il lavoratore avrebbe dovuto provare il danno, la nocività dell'ambiente lavorativo, il nesso causale e le specifiche regole precauzionali violate o le misure omesse; solo dopo tale dimostrazione sarebbe gravato sul datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie. Nel caso concreto, il ricorrente aveva dedotto genericamente la conflittualità e la gravosità del servizio nell'Arma dei Carabinieri, senza individuare specifici fattori di rischio, cautele omesse o condotte illecite. La sentenza ha quindi confermato il rigetto della domanda e condannato l'appellante alle spese del grado, liquidate in 2.000 euro complessivi.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 3, c.p.a.

    L'azione risarcitoria per lesione di interessi legittimi deve essere proposta entro il termine decadenziale decorrente dalla verificazione o dalla conoscenza della lesività del provvedimento o del comportamento; il termine è stato ritenuto decorso anche assumendo come momento iniziale il riconoscimento della causa di servizio nel 2018 o nel 2020.

  • art. 30, comma 5, c.p.a.

    Per i danni derivanti dall'attività provvedimentale già annullata dal giudice amministrativo, l'azione risarcitoria deve rispettare il termine decadenziale decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento; la domanda proposta nel 2023 è stata ritenuta tardiva.

  • art. 2087 c.c.

    Il lavoratore che agisce per responsabilità contrattuale del datore di lavoro deve provare il danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, il nesso causale e le specifiche violazioni degli obblighi di protezione; soltanto dopo tale prova il datore deve dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie.

  • art. 1218 c.c.

    L'inadempimento contrattuale dell'Amministrazione non può essere affermato sulla base di allegazioni generiche, ma richiede l'individuazione e la prova delle condotte costitutive dell'inadempimento e del relativo nesso causale con il danno.

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità extracontrattuale dell'Amministrazione richiede la prova degli elementi costitutivi dell'illecito e non può essere desunta automaticamente dal riconoscimento della dipendenza di una patologia da causa di servizio.

  • art. 2103 c.c.

    Il richiamo alla conservazione del posto e all'assegnazione a mansioni idonee non esonera il ricorrente dall'individuare la specifica condotta datoriale illegittima e dal rispettare i termini dell'azione risarcitoria.

  • art. 112 c.p.c.

    Non è stata ravvisata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché il TAR aveva esaminato i profili risarcitori dedotti, escludendone la tempestività o la prova.

  • art. 73 c.p.a.

    La memoria dell'appellante è stata dichiarata tardiva e non è stata presa in considerazione perché depositata oltre il termine dei venti giorni liberi anteriori all'udienza di discussione.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della dipendenza di una patologia da causa di servizio, ai fini dell'equo indennizzo o della pensione privilegiata, non dimostra automaticamente la responsabilità risarcitoria dell'Amministrazione: i due istituti hanno presupposti, fatti costitutivi e regimi probatori differenti.
  • Chi agisce ai sensi dell'art. 2087 c.c. deve allegare e provare il danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, il nesso causale e le specifiche regole precauzionali o misure di protezione violate dal datore di lavoro; non è sufficiente denunciare genericamente stress, conflittualità o gravosità del servizio.
  • Soltanto dopo che il lavoratore abbia provato la nocività dell'ambiente, il danno e il nesso causale, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno.
  • L'azione risarcitoria riferita a provvedimenti amministrativi già annullati deve essere proposta nel termine decadenziale previsto dall'art. 30, comma 5, c.p.a.; tale termine non può essere eluso riqualificando la domanda come accertamento dell'inadempimento degli obblighi contrattuali o di servizio.
  • La domanda risarcitoria non può fondarsi su mere enunciazioni di iniziative disciplinari o di altre condotte amministrative asseritamente vessatorie: devono essere individuate la specifica illiceità della condotta, le violazioni imputabili all'Amministrazione e il nesso causale con i danni dedotti.
  • La mera riconducibilità di una patologia al contesto lavorativo, accertata in sede pensionistica o medico-legale, può al più costituire un elemento di giudizio o un indizio, ma non sostituisce la prova della violazione di obblighi di protezione e della causalità giuridica ai fini risarcitori.

Come è indicizzato

MaterieDanno da provvedimento illegittimoDanno da lesione dell'affidamentoRapporto di impiego non privatizzatoTermini e notificazione del ricorso
RamiResponsabilità della pubblica amministrazionePubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivoDecadenza e tardivitàDifetto di istruttoria

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