Cassazione Penale, Sentenza n. 44212/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Avella impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di declaratoria di "collaborazione attiva" ai sensi dell'art. 58-ter ord. pen. e, di conseguenza, aveva respinto la richiesta di concessione della semilibertà e di affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale aveva ritenuto che, con riferimento ai reati in esecuzione (reato ostativo ai sensi dell'art. 4-bis, specificamente il reato di cui all'art. 628, comma 3, cod. pen.), Avella si fosse limitato ad una mera ammissione dei fatti e che la collaborazione "utile" fosse riferita a vicende diverse e a procedimenti separati. Il ricorso denunciava vizio di motivazione e sosteneva che le dichiarazioni rese da Avella, anche nel procedimento RGNR n. 20487/2016, avevano invece costituito fonte di prova determinante per l'individuazione della responsabilità di terzi, come attestato dal Pubblico Ministero di Torino.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha rilevato che il Tribunale di sorveglianza era incorso in un errore di lettura delle risultanze processuali: le collaborazioni richiamate dal giudice a quo si riferiscono, in realtà, all'unitaria vicenda processuale connessa al medesimo RGNR e non a fatti estranei alla pena in esecuzione. La Corte ha evidenziato la nota del P.M. di Torino che qualificava come "fattiva collaborazione" le dichiarazioni di Avella, le quali avrebbero costituito elemento decisivo per l'affermazione della responsabilità penale di coimputati (Infantino e Milone). Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino per un nuovo esame, lasciando comunque al giudice del rinvio l'autonomia valutativa circa la qualificazione definitiva delle dichiarazioni di Avella come "collaborazione utile" ex art. 58-ter ord. pen.
Norme richiamate
art. 58-ter, Ordinamento Penitenziario (L. 26 luglio 1975, n. 354)
La norma consente al condannato per reati ostativi di accedere ai benefici penitenziari anche senza applicazione dei limiti di pena, quando il Tribunale di sorveglianza accerti positivamente la collaborazione con la giustizia. Tale collaborazione deve essere concreta e specifica, non limitarsi a una mera ammissione di responsabilità, e deve riguardare fatti attinenti alla condanna per la quale si richiede il beneficio
art. 4-bis, Ordinamento Penitenziario
Individua i reati ostativi rispetto ai benefici penitenziari; la valutazione della collaborazione ai sensi dell'art. 58-ter incide sull'applicabilità dei limiti previsti dall'art. 4-bis
art. 628, comma 3, Codice Penale
Reato per cui Avella era stato condannato (reato ostativo richiamato dall'ordinanza) e rispetto al quale il Tribunale aveva ritenuto non espiati i due terzi della pena e non riconoscibile la collaborazione
art. 444, Codice di Procedura Penale
Rilevato nel testo: la scelta processuale di Avella di procedere con patteggiamento ai sensi dell'art. 444 ha determinato la separazione delle posizioni e non escludeva che le dichiarazioni rese nel medesimo RGNR potessero costituire collaborazione utile rispetto alla pena in esecuzione
Massime di principio
- La "collaborazione utile" ai sensi dell'art. 58-ter non può essere confusa con una semplice ammissione: deve aver fornito elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti o per l'individuazione/cattura degli autori dei reati.
- Le dichiarazioni rese in procedimenti separati ma riconducibili alla stessa vicenda materiale o allo stesso RGNR possono essere valutate come collaborazione utile rispetto alla pena in esecuzione; la separazione formale dei procedimenti non impedisce il riconoscimento del valore probatorio delle dichiarazioni.
- Le attestazioni del Pubblico Ministero e della DDA circa la "fattiva collaborazione" hanno rilievo probatorio rilevante e devono essere adeguatamente considerati dal Tribunale di sorveglianza nella motivazione.
- L'errore nella valutazione delle risultanze processuali da parte del giudice di merito (ad es. confondere ammissione con collaborazione utile o ritenere le dichiarazioni riferite a vicende diverse quando non è così) può determinare l'annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione.
- Il giudice del rinvio mantiene autonomia valutativa sulla qualificazione finale delle dichiarazioni come "collaborazione utile", ma deve motivare compiutamente la decisione alla luce degli elementi probatori e delle attestazioni dell'accusa.
- Per l'accesso ai benefici penitenziari non è sufficiente il mero decorso di termini della pena: occorre una valutazione integrata che consideri natura del reato ostativo, contributo del detenuto alla giustizia e elementi di personalità (osservazione personologica) quando rilevanti ai fini di affidamento/probation.
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