Cassazione Civile, Ordinanza n. 09535/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La vicenda riguarda un contratto preliminare di cessione di quote sociali, rispetto al quale erano stati versati acconti per complessivi euro 418.000,00. Il definitivo non fu stipulato. In primo grado la società promissaria acquirente aveva chiesto, in via preliminare e assorbente, la ratifica di un accordo conciliativo asseritamente intervenuto a seguito di proposta del giudice ex art. 185-bis c.p.c., con declaratoria di validità della conciliazione giudiziale e di sua efficacia di titolo esecutivo, nonché l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. La corte d’appello, invece, ha escluso che vi fosse stata un’effettiva intesa conciliativa completa su tutti gli elementi essenziali, ha respinto tale domanda e, in parziale accoglimento dell’appello incidentale dei promittenti venditori, ha ridotto la somma da restituire a euro 140.000,00, ritenendo che euro 278.000,00 fossero stati convertiti in caparra confirmatoria. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita pronuncia oltre il chiesto in tema di conciliazione; 2) violazione dell’art. 185-bis c.p.c., dell’art. 88 disp. att. c.p.c. e di norme sull’interpretazione per avere escluso la natura di titolo esecutivo dell’accordo conciliativo; 3) violazione degli artt. 1343, 1344 e 1414 c.c. e dell’art. 53 Cost. per il rigetto della domanda di nullità del preliminare, che sarebbe stato solo apparentemente una cessione totale di quote ma in realtà volto all’acquisto dell’unico bene della società, in violazione di norma imperativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, condividendo la valutazione della proposta di definizione del giudizio e ritenendo infondati o inammissibili tutti i motivi. Sul primo motivo ha escluso la violazione dell’art. 112 c.p.c., osservando che la corte d’appello si era limitata a rigettare la domanda di ratifica della conciliazione e ad accogliere, in parte, l’appello incidentale, senza introdurre un petitum o una causa petendi nuovi. Sul secondo motivo ha ritenuto inammissibile la censura perché non confrontata con il reale contenuto della decisione e priva di specificità, trattandosi in sostanza di contestazione della valutazione di fatto e dell’interpretazione dell’assetto negoziale. Sul terzo motivo ha dichiarato l’inammissibilità, poiché le doglianze erano totalmente di merito e non integravano una vera violazione di legge, mirando soltanto a ottenere una diversa ricostruzione fattuale. In conseguenza del rigetto, ha condannato la ricorrente alle spese, al pagamento di euro 6.000,00 in favore della controricorrente, di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende e all’ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è violato solo se il giudice attribuisce un bene diverso da quello domandato, introduce un titolo nuovo o decide su fatti estranei al tema del contendere; non vi è violazione se la domanda è semplicemente rigettata e la decisione si mantiene entro l'oggetto del giudizio.
La proposta conciliativa del giudice non è di per sé sufficiente, in assenza di un completo accordo sulle condizioni essenziali, a fondare una conciliazione giudiziale o un titolo esecutivo.
L'accordo eventualmente raggiunto deve essere effettivamente perfezionato e definito nei suoi elementi essenziali per poter essere qualificato come convenzione avente valore esecutivo.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte fuori dei poteri officiosi; non basta contestare la valutazione delle prove acquisite.
La valutazione delle prove rientra nel giudizio di merito e non è sindacabile in cassazione come violazione dell'art. 115 c.p.c.
art. 12 disp. sulla legge in generale
Il richiamo alle regole ermeneutiche deve essere specifico e pertinente; non è sufficiente invocarle in modo generico senza indicare il concreto errore interpretativo.
Chi denuncia un errore nell'interpretazione del contratto deve indicare quali canoni ermeneutici siano stati violati e in che modo il giudice se ne sia discostato.
La censura di illiceità della causa deve investire realmente il significato giuridico della fattispecie e non risolversi in una diversa ricostruzione dei fatti.
Il divieto di negozio in frode alla legge non può essere evocato per contestare soltanto l'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito.
La simulazione va dedotta come vizio giuridico effettivo del negozio, non come mera alternativa interpretazione del contenuto economico dell'operazione.
art. 53 Cost.
Il richiamo al principio costituzionale, nel caso concreto, non è stato ritenuto idoneo a mutare la natura fattuale della censura proposta.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge si distingue dall'erronea ricognizione del fatto: la prima riguarda l'interpretazione della norma, la seconda la valutazione delle risultanze di causa.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia o ultrapetizione richiede un effettivo scostamento dal petitum o dalla causa petendi.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere specifico: occorre indicare le norme violate, il loro contenuto precettivo e il punto della sentenza che si assume contrastante.
La definizione camerale sulla base di proposta manifesta infondatezza è compatibile con la decisione di rigetto del ricorso.
art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
Quando il giudizio è definito in conformità alla proposta, può essere disposta la condanna aggravata della parte istante.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il vizio di ultrapetizione o violazione dell'art. 112 c.p.c. ricorre solo quando il giudice attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello richiesto, oppure introduca d'ufficio un titolo o fatti estranei alla domanda; non sussiste se il giudice si limita a rigettare la domanda e a decidere sulle impugnazioni proposte.
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazione delle regole ermeneutiche contrattuali richiede l'indicazione specifica dei canoni interpretativi asseritamente violati e del modo in cui il giudice di merito se ne sia discostato; la mera contrapposizione di una lettura alternativa del contratto è inammissibile.
- La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione del fatto: se la doglianza investe la ricostruzione della fattispecie concreta o la ponderazione delle prove, essa è inammissibile in sede di legittimità.
- Per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. occorre allegare che il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; non basta contestare il modo in cui le prove ritualmente acquisite sono state apprezzate.
- Un accordo conciliativo fondato su proposta del giudice è configurabile solo se vi sia un’intesa completa su tutti gli elementi essenziali dell’assetto transattivo; in difetto, non può affermarsi né l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere né la natura esecutiva dell’accordo.
- Le doglianze di nullità per illiceità della causa, frode alla legge o simulazione devono colpire il significato giuridico del negozio come accertato dal giudice di merito, non limitarsi a prospettare una diversa lettura economico-fattuale dell'operazione.
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