Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46566/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di assoluzione del Tribunale di Frosinone relativa a un reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.), per presunta violazione dell'art. 172 del Codice della Strada (mancato utilizzo della cintura di sicurezza da parte del passeggero deceduto). Il fatto: in orario notturno la conducente perdeva il controllo del veicolo dopo l'impatto evitato con un cane randagio; il passeggero posteriore sinistro, Gianmarco Ruspantini, risultava non indossare la cintura e moriva. Il perito del giudice di merito concluse che l'uso della cintura avrebbe verosimilmente evitato il decesso. Il Tribunale aveva assolto ritenendo assente la violazione delle norme della circolazione (ritenendo esigibile il limite di velocità di 90 km/h e valutando non esigibile un controllo continuativo delle cinture da parte della conducente; rilevando inoltre l'assenza di segnali acustici sul veicolo). Il Procuratore Generale ha eccepito che quella condotta integra la violazione dell'art. 172 C.d.S. e che la mancata esigibilità di avvisi acustici o il continuo controllo non escludono la responsabilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale ritenendolo fondato. Ha fatto proprio il rilievo che dal perito risultava verosimile che l'uso della cintura avrebbe impedito il decesso e che, quindi, la violazione dell'art. 172 C.d.S. era accertata. Ha censurato la motivazione assolutoria del Tribunale che aveva posto rilievo sull'assenza di dispositivi acustici e sull'inesigibilita del controllo continuo, ritenendo tali argomentazioni estranee alla normativa e alla giurisprudenza consolidata. Per tali ragioni la sentenza è stata annullata e il giudizio rinviato alla Corte d'appello competente per un nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 172 d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada)

    Il conducente è tenuto ad esigere che i passeggeri indossino le cinture di sicurezza; in caso di renitenza deve rifiutare il trasporto e astenersi dall'intraprendere la marcia. L'omissione integra una condotta colposa rilevante ai fini dell'evento e non esclude automaticamente il nesso causale tra condotta e danno.

  • art. 589 codice penale (omicidio colposo)

    Combinato con l'art. 172 C.d.S., la violazione dell'obbligo di fare indossare la cintura può integrare il reato di omicidio colposo se la mancata adozione del dispositivo ha contribuito all'esito letale.

  • art. 606 co.1 lett. b) cod. proc. pen.

    Motivo di ricorso per cassazione relativo a vizio di motivazione o errata applicazione del diritto; la Corte ha ritenuto fondato il rilievo sulla errata valutazione della normativa stradale e della prova da parte del giudice di merito.

  • art. 2 codice penale (riferimento alla legge vigente al momento del fatto)

    Richiamato per indicare la normativa penale applicabile al tempo del fatto contestato; conferma che la fattispecie di omicidio colposo va valutata con la disciplina allora vigente.

Massime di principio

  • Il conducente ha l'obbligo di esigere che i passeggeri indossino le cinture di sicurezza prima di iniziare la marcia; in caso di rifiuto deve rifiutare il trasporto o rifiutare di partire.
  • La mancata presenza di segnali acustici sul veicolo o l'impossibilità di controllo continuo non esonerano automaticamente il conducente dalla responsabilità derivante dall'art. 172 C.d.S.
  • Se un perito accerta che l'uso della cintura avrebbe verosimilmente evitato il decesso, tale elemento rafforza la responsabilità penale del conducente per omicidio colposo se è anche dimostrata l'omissione dell'obbligo di controllo.
  • Il mancato uso della cintura da parte del passeggero può costituire causa concorrente ma, di norma, non interrompe il nesso causale tra la condotta del conducente e l'evento mortale; può semmai influire sul grado di colpa.
  • In procedure analoghe il giudice deve motivare specificamente perché ritiene inesigibile l'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 172; argomentazioni generiche o basate su assenti dispositivi tecnici sono insufficienti.
  • Per ridurre il rischio probatorio il conducente dovrebbe, quando possibile, documentare o far accertare (testimoni, dichiarazioni, registrazioni) di aver richiesto ai passeggeri di indossare le cinture prima della partenza.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.