Cassazione Civile, Ordinanza n. 28378/2021 del 15/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per maggiori imposte IRES, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2010, determinati ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; in appello, la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva dichiarato inammissibile il gravame dell'Agenzia delle entrate per asserita genericità dei motivi, ritenendo che l'Ufficio non avesse adeguatamente preso in considerazione le ragioni della decisione di primo grado, pur dando atto dell'eccezione di extrapetizione. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, la violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente applicato il requisito di specificità dell'appello, poiché nel processo tributario è sufficiente anche la riproposizione delle ragioni poste a base dell'atto impositivo, se dal gravame, considerato nel suo complesso, il dissenso verso la sentenza di primo grado risulta in termini inequivoci.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che, nel processo tributario, l'onere di impugnazione specifica ex art. 53 d.lgs. n. 546/1992 è assolto anche quando l'Amministrazione riproponga in appello le stesse argomentazioni già poste a sostegno dell'accertamento, trattandosi di norma speciale rispetto all'art. 342 c.p.c.; inoltre, la specificità sussiste quando, letto complessivamente, l'atto di appello consenta di ricavare con chiarezza le ragioni di censura, anche implicitamente. Poiché la CTR aveva dichiarato inammissibile l'appello pur in presenza di rilievi specifici e della riproposizione delle ragioni difensive dell'Ufficio, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
È richiamato come base normativa dell'accertamento analitico-induttivo da cui originano le maggiori imposte contestate.
Costituisce la norma speciale che disciplina la specificità dei motivi di appello nel processo tributario; la sua violazione è stata esclusa dalla Corte perché la riproposizione delle ragioni dell'atto impositivo può bastare ad assolvere l'onere di impugnazione specifica.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro di legittimità invocato per denunciare la nullità della sentenza d'appello per violazione di norma processuale.
È richiamato solo come termine di raffronto, in quanto l'art. 53 del processo tributario è norma speciale e più pertinente rispetto al requisito di specificità dell'appello civile ordinario.
È menzionato per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'appello dell'Amministrazione finanziaria soddisfa il requisito di specificità anche se si limita a riproporre le ragioni poste a fondamento dell'atto impositivo già fatte valere in primo grado, purché dall'atto di gravame emerga chiaramente il dissenso verso la decisione impugnata.
- L'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992 è norma speciale rispetto all'art. 342 c.p.c.; pertanto, il giudizio sulla specificità dei motivi di appello nel contenzioso tributario deve essere effettuato con criteri coerenti con la struttura del processo tributario e non con un rigorismo proprio del processo civile ordinario.
- L'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità non può essere dichiarata quando i motivi, letti complessivamente, consentano di ricavare in modo inequivoco, anche solo implicitamente, le critiche mosse alla sentenza di primo grado.
- Se l'atto di appello contiene rilievi specifici avverso la decisione impugnata e ribadisce le argomentazioni a sostegno dell'accertamento, il giudice d'appello non può qualificare il gravame come genericamente inammissibile senza confrontarsi con il contenuto complessivo delle censure.
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