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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39821/2022 del 20/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il GIP aveva disposto, ai sensi dell'art. 130 c.p.p., la correzione della sentenza del 11/06/2014 aggiungendo la sanzione accessoria della revoca di prestazioni assistenziali per una condanna ex art. 416-bis c.p.; il difensore ha impugnato l'ordinanza denunciando violazione di legge perché il giudice ha proceduto d'ufficio senza la necessaria istanza di parte e senza tener conto della declaratoria di incostituzionalità richiamata (sent. Corte cost. n.137/2021).

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che, nella fase esecutiva dopo il passaggio in giudicato, la correzione di errori materiali è disciplinata dall'art. 666 c.p.p. (procedura dell'incidente di esecuzione) e non può essere attivata d'ufficio dal giudice dell'esecuzione; l'uso dell'art. 130 c.p.p. nel caso concreto era improprio. L'assenza della domanda di parte, necessaria per avviare il procedimento di esecuzione, ha reso radicalmente invalido il provvedimento, con nullità insanabile ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b), c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 130 c.p.p.

    La Corte ha ritenuto che la disciplina prevista per la correzione dell'errore materiale dall'art. 130 c.p.p. non è sovrapponibile alla procedura dell'incidente di esecuzione e non legittima l'intervento d'ufficio del giudice dell'esecuzione dopo il passaggio in giudicato

  • art. 666 c.p.p.

    La correzione degli errori materiali nella fase esecutiva è regolata dall'art. 666 c.p.p.; tale procedura è esperibile solo su istanza di parte e sotto la competenza del giudice dell'esecuzione

  • art. 416-bis c.p.

    Reato per il quale era stata pronunciata la condanna originaria; da esso deriva, secondo la normativa richiamata, la possibilità di imporre sanzioni accessorie specifiche

  • legge n. 92/2012, art. 2, commi 58 e 60

    Secondo il GIP la norma imponeva la sanzione accessoria della revoca di prestazioni assistenziali per condanne ex art. 416-bis; la Corte ha però sottolineato che l'applicazione di tale rimedio sostanziale in fase esecutiva richiede la procedura corretta (art. 666 c.p.p.)

  • art. 178, comma 1, lett. b) c.p.p.

    La violazione della norma processuale che richiede l'impulso di parte per il procedimento di esecuzione comporta la nullità insanabile degli atti conseguenti; la Corte ha applicato questa regola per annullare l'ordinanza

  • Sentenza Corte costituzionale n.137/2021

    Richiamata nel ricorso come elemento non considerato dal GIP; la Corte di cassazione osserva che devono essere verificate le eventuali implicazioni della declaratoria di incostituzionalità prima di applicare misure derivanti da norme eventualmente incostituzionali

Massime di principio

  • La correzione di errori materiali dopo il passaggio in giudicato, nella fase esecutiva, rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione e si svolge secondo la procedura dell'art. 666 c.p.p.; non può essere attivata d'ufficio.
  • L'intervento del giudice per modificare la sanzione accessoria originaria richiede l'istanza di parte: l'assenza di tale istanza invalida gli atti esecutivi conseguenti e può comportare annullamento senza rinvio.
  • L'art. 130 c.p.p. non è strumento idoneo per sopperire, d'ufficio, a omissioni relative alle pene accessorie nella fase esecutiva irreversibile; occorre distinguere tra le procedure previste per la fase di giudizio e quelle della fase esecutiva.
  • Prima di applicare o reintegrare sanzioni accessorie è necessario verificare la vigente efficacia costituzionale delle norme invocate (es. eventuali pronunce di incostituzionalità) e seguire la procedura prevista per l'esecuzione.
  • Se si cerca di correggere omissioni sulla misura delle sanzioni dopo la sentenza definitiva, la parte interessata deve promuovere l'incidente di esecuzione/istanza secondo art. 666 c.p.p.; diversamente il provvedimento è esposto a nullità insanabile.

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