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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19233/2021 del 07/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate, revocando le agevolazioni fiscali fruite per l'acquisto di terreni agricoli, ha recuperato a tassazione ordinaria imposte di registro e ipocatastali. Il contribuente ha impugnato gli atti sostenendo che la coltivazione diretta dei terreni non fosse cessata, nonostante la stipula di un contratto di affitto con una società semplice, perché i terreni sarebbero stati ancora direttamente condotti da lui ovvero affidati in affitto al coniuge, imprenditore agricolo. In cassazione ha dedotto: (1) omessa pronuncia/violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 per mancato esame dei motivi d'appello; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente e mera adesione alla decisione di primo grado; (3) violazione della disciplina sulle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, assumendo che la decadenza dipende dalla cessazione della coltivazione diretta e non dalla sola stipula del contratto di affitto; (4) omesso esame di fatti decisivi relativi alla persistente coltivazione dei terreni e al contratto con il coniuge.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo e il quarto motivo di ricorso, assorbiti i primi due. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la controversia verificando, sulla base delle prove offerte dal contribuente, se la stipula del contratto di affitto abbia realmente determinato la cessazione della diretta conduzione e coltivazione dei terreni agricoli, oppure se la coltivazione sia proseguita dal contribuente o dal coniuge imprenditore agricolo, ipotesi che la disciplina considera rilevante ai fini della non decadenza.

Norme richiamate

  • art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ.

    norma processuale richiamata per denunciare nullità della sentenza e omessa pronuncia

  • art. 112 cod. proc. civ.

    richiamato come parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 53

    richiamato in relazione ai requisiti dell'appello nel processo tributario

  • art. 132, c. 2, n. 4, cod. proc. civ.

    richiamato per censurare la motivazione della sentenza

  • art. 118 d.a. cod. proc. civ.

    richiamato sul requisito motivazionale

  • d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 36, c. 2, n. 4, e 61

    richiamati per il contenuto della sentenza tributaria e la motivazione nel giudizio di appello

  • art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ.

    norma processuale richiamata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge

  • l. n. 604 del 1954, artt. 1 e 7

    disciplinano le agevolazioni per la piccola proprietà contadina e la decadenza in caso di alienazione o cessazione della coltivazione diretta

  • art. 1615 cod. civ.

    richiamato tra le norme che il ricorrente assume violate

  • art. 1571 cod. civ.

    richiamato tra le norme che il ricorrente assume violate

  • art. 1380 cod. civ.

    richiamato tra le norme che il ricorrente assume violate

  • d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, art. 11, c. 3

    esclude la decadenza dalle agevolazioni quando il terreno sia concesso in godimento al coniuge, a parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado che esercitano l'attività di imprenditore agricolo, purché permanga la destinazione agricola

  • art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ.

    norma processuale richiamata per l'omesso esame di fatti decisivi

  • l. n. 604 del 1954, art. 7, c. 1

    "Decade dalle agevolazioni tributarie l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta il quale, prima che siano trascorsi cinque anni dagli acquisti fatti a norma della presente legge, aliena volontariamente il fondo o i diritti parziali su di esso acquistati, ovvero cessa dal coltivarlo direttamente."

    la decadenza opera in caso di alienazione o cessazione della coltivazione diretta; il contratto di affitto rileva solo come indice della cessazione, non come causa automatica ed esclusiva

  • d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, art. 11, c. 3

    la concessione in godimento al coniuge imprenditore agricolo, con permanenza della destinazione agricola, non integra causa di decadenza

Massime di principio

  • Nelle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, la stipula di un contratto di affitto non comporta automaticamente la decadenza: essa vale solo come indice sintomatico della possibile cessazione della coltivazione diretta, da verificare in concreto.
  • La decadenza dalle agevolazioni fiscali richiede l'accertamento della reale cessazione della diretta conduzione del fondo; il giudice deve quindi valutare le prove contrarie offerte dal contribuente sulla perdurante coltivazione.
  • La concessione del terreno in godimento al coniuge che eserciti l'attività di imprenditore agricolo, ove permanga la destinazione agricola, è fattispecie espressamente esclusa dalle cause di decadenza e impone un accertamento probatorio specifico.
  • La motivazione della decisione tributaria è censurabile quando risulti fondata su un presupposto giuridico errato, cioè sull'automatica rilevanza del solo titolo contrattuale senza esame del fatto decisivo della persistente coltivazione diretta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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