Cassazione Penale, Sentenza n. 9133/2025 del 05/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava la sentenza della Corte d'appello dell'8/3/2024 per nullita' delle decisioni di primo e secondo grado a causa del rigetto della richiesta di rinvio dell'udienza del 10/2/2022 formulata per legittimo impedimento del difensore, impegnato in altra udienza innanzi al Tribunale di Sorveglianza di Bologna. Il difensore aveva comunicato via PEC l'impedimento l'8/2/2022 e il ricorrente ha sostenuto che il Tribunale di Ancona aveva disatteso la richiesta senza valutare la documentazione prodotta e senza motivazione sufficiente; inoltre la Corte d'appello avrebbe omesso di considerare l'eccezione di nullita' sollevata in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha rilevato che la Corte d'appello ha esaminato e motivato la questione relativa al rinvio e che la copia della sentenza di secondo grado allegata dal ricorrente era un estratto privo di alcune pagine della motivazione, rilasciato dopo il deposito integrale. Quanto al merito, la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello secondo cui la richiesta di rinvio era intempestiva e carente: era stata rappresentata solo il 8/2/2022 una citazione fissata il 15/12/2021, senza specificare i motivi di indifferibilita' dell'impegno, la tipologia o complessita' dell'attivita' richiesta, l'assenza di altro codifensore e l'impossibilita' di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. Per tali ragioni il rigetto del rinvio e il rigetto del relativo motivo d'appello sono stati confermati. Conseguentemente il ricorso e' stato respinto e le spese del procedimento sono state addebitate al ricorrente.
Norme richiamate
art. 73, quinto comma, d.P.R. 309/90
art. 73, quinto comma, d.P.R. 309/90
Norma sostanziale cui era ascritta la condotta originaria: detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. La sentenza di merito aveva condannato Borrello per tale fattispecie.
art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.
art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.
Disciplina il legittimo impedimento del difensore per impegno professionale in altro procedimento, richiedendo che l'impedimento sia prospettato non appena conosciuta la contemporaneita' e corredato delle specifiche ragioni che rendono essenziale la sua presenza nell'altro processo, dell'assenza di altro codifensore e dell'impossibilita' di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102.
Riguarda la possibilita' di sostituzione del difensore; la Corte ha richiamato la necessita' di rappresentare l'impossibilita' di avvalersi di un sostituto per far valere il legittimo impedimento.
art. 548, secondo comma, cod. proc. pen.
art. 548, secondo comma, cod. proc. pen.
Stabilisce che, se la motivazione della sentenza e' depositata oltre il termine, deve essere notificato alle parti l'avviso di deposito; non e' prescritta la notifica automatica della copia integrale della motivazione, per cui l'onere di acquisire copia integrale e' della parte.
Prevede che, in caso di rigetto del ricorso, il ricorrente e' tenuto al pagamento delle spese del procedimento di cassazione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U n. 4909 del 18/12/2014 e precedenti)
Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014; Sez. U, n. 4708 del 27/03/1992
La giurisprudenza consolidata indica i requisiti necessari per far valere l'impedimento del difensore per impegno professionale in altro procedimento: a) prospettazione immediata dell'impedimento; b) indicazione delle ragioni che rendono essenziale la presenza; c) rappresentazione dell'assenza di altro codifensore; d) rappresentazione dell'impossibilita' di avvalersi di un sostituto.
Massime di principio
- Perche' un impedimento del difensore sia riconosciuto come legittimo occorre prospettarlo tempestivamente e documentarlo con evidenza della data dell'impegno e con la spiegazione di perche' la presenza del difensore sia indispensabile nel procedimento concomitante.
- La mera comunicazione tardiva dell'impegno, anche se documentata, puo' essere ritenuta intempestiva: e' necessario allegare motivi specifici di indifferibilita', la tipologia e complessita' dell'attivita' da svolgere e l'assenza di altro codifensore valido.
- Va sempre indicata l'impossibilita' di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102; l'assenza di tale indicazione rende l'istanza viziata e soggetta a rigetto.
- In caso di deposito della motivazione oltre il termine, la corte provvede solo ad avvisare le parti del deposito; la parte interessata ha l'onere di estrarre copia integrale della sentenza per verificarne la completezza e, se del caso, proporre impugnazioni fondate su elementi che risultino in quella versione integrale.
- Se la Corte d'appello ha motivato la decisione sull'eccezione, la mancata allegazione al ricorso di una copia integrale della motivazione non comporta automaticamente la nullita' della decisione: e' necessario dimostrare che la mancata considerazione della questione sia effettivamente avvenuta nell'originale.
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