Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38805/2024 del 22/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Trento che aveva confermato il sequestro preventivo disposto dal G.I.P. (risorse finanziarie e autovettura) fino alla concorrenza del presunto profitto del reato di euro 4.263.756 e la contestuale applicazione della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduceva: 1) difetto di autonoma e adeguata motivazione e violazione delle norme processuali nella quantificazione del "profitto" confiscabile (contestando il mero recepimento dei calcoli della Guardia di Finanza senza verifiche indipendenti); 2) mancata considerazione da parte del Tribunale delle censure difensive circa l'erroneo metodo di calcolo (cessioni al dettaglio vs cessioni infragruppo, uso di moltiplicatori per dose invece che per grammo, omissione di detrazioni di somme già sequestrate e considerazione non corretta degli episodi con guadagno effettivo accertato); 3) insufficiente motivazione sul "periculum in mora" (assenza di elementi concreti e attuali che giustifichino il pericolo di dispersione, essendo l'ultima condotta contestata risalente al 2021).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato il principio secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro è ammesso solo per violazione di legge o per vizi motivazionali radicali. Ha valutato che il Tribunale del Riesame aveva fornito adeguata motivazione: 1) la quantificazione del profitto poteva fondarsi sui calcoli degli inquirenti e non risultava carente la motivazione del decreto; le censure difensive attengono a profili di prova e di merito che vanno approfonditi in sede dibattimentale; 2) il Tribunale si era confrontato con gli argomenti difensivi e aveva ritenuto non suffragate le alternative prospettate (mancanza di documentazione/consulenze tecniche); 3) il periculum in mora era stato adeguatamente argomentato con elementi concreti che rendevano plausibile il rischio di dispersione e la finalità di reinvestimento dei beni in attività di spaccio. Conseguentemente il ricorso è stato disatteso e il ricorrente condannato al pagamento delle spese, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Fondamento giuridico del sequestro preventivo finalizzato alla confisca; richiede motivazione anche sul "periculum in mora". La Corte ha ritenuto che la motivazione fornita dal G.I.P. e confermata dal Tribunale del Riesame fosse sufficiente e congrua.

  • art. 240 cod. pen.

    Disciplina la confisca per equivalente/profitto del reato; il sequestro è stato disposto fino alla concorrenza del presunto profitto indicato (euro 4.263.756). La Corte ha ritenuto legittima la finalità ablativa del sequestro in relazione a tale norma.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Norma riferita a misure patrimoniali su reati di rilevante allarme sociale; utilizzata nell'impianto del sequestro finalizzato alla confisca. La Corte ne ha condiviso l'applicazione nel contesto dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.

  • D.P.R. 309/1990 (art. 73 comma 7-bis, art. 74 comma 7-bis, art. 85-bis)

    D.P.R. 309/1990, artt. 73 comma 7-bis; 74 comma 7-bis; 85-bis

    Norme del testo unico in materia di stupefacenti che prevedono misure patrimoniali/ablative per i reati in materia di droga; hanno costituito il quadro normativo di riferimento per il sequestro e la finalità di confisca nel procedimento.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Norma formale legata alla motivazione dell'ordinanza; la difesa ne lamentava violazione per mancato esame delle censure. La Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia assolto l'onere motivazionale richiesto dall'art. 125, confrontandosi con le censure ritenute rilevanti.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme invocate dal ricorrente relative alle misure cautelari; la Corte ha valutato che non sussisteva violazione di legge riconducibile a tale norma nel comportamento del G.I.P. e del Tribunale del Riesame.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Richiamata nella contestazione dell'erronea applicazione delle norme sulle misure cautelari; la decisione di legittimità ha ritenuto infondati i motivi che prospettavano violazioni connesse a tale articolo.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Stabilisce i casi di ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio; la Corte ha ricordato che il vizio deducibile in cassazione è la violazione di legge o la mancanza radicale della motivazione, non le semplici critiche di merito.

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. e)

    art. 606 cod. proc. pen., lett. e)

    La Corte ha evidenziato che la censura di "illogicità manifesta" della motivazione è deducibile mediante il motivo specifico di cui alla lett. e) dell'art. 606, e non nell'ambito del ricorso per cassazione avverso ordinanze di sequestro, salvo i limiti sopra richiamati.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna al pagamento delle spese per il ricorso per cassazione; la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi di tale articolo.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro è ammesso principalmente per violazione di legge o per vizi motivazionali radicali; le critiche meramente alternative o di merito (es.: diversa metodologia di calcolo del profitto) sono in genere riservate al giudizio di merito e non sfruttabili con successo in cassazione.
  • Il giudice che dispone il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve motivare anche il periculum in mora con elementi concreti: non è sufficiente un richiamo astratto alla fungibilità del denaro, ma sono ammesse valutazioni fondate su indizi di capacità o finalità di reinvestimento nel proseguimento dell'attività illecita.
  • La quantificazione del "profitto" può fondarsi sui calcoli degli inquirenti se questi appaiono ragionevoli e non privi di logica; le difese che prospettano metodi alternativi (es.: calcolo per grammo invece che per dose, o detrazioni) devono documentare adeguatamente le alternative, idealmente mediante consulenze tecniche, per incidere sul provvedimento cautelare.
  • Se il primo provvedimento è stato annullato per carenze motivazionali, il nuovo decreto può sanare il vizio fornendo ragioni concrete: la Corte verifica che la nuova motivazione affronti i punti critici e non si limiti ad automatismi decisori.
  • Le questioni di prova e di valutazione quantitativa (quantità di droga, modalità di cessione, effettivo guadagno netto) sono primariamente questioni istruttorie e probatorie da sviluppare nelle fasi successive del processo; la via cautelare non è il luogo principale per risolvere controversie tecniche complesse senza adeguata documentazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.