Cassazione Penale, Sentenza n. 33911/2023 del 02/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Velletri che aveva condannato CRISTOFARI per violazione dell'art. 186 c.2 lett. b) e 2-bis Cod. Strada. La difesa deduceva la nullità degli atti processuali successivi al decreto di fissazione della prima udienza (10/6/2020) per effetto del provvedimento organizzativo adottato durante l'emergenza COVID-19 e la mancata comunicazione del rinvio, sostenendo che la decorrenza del termine di impugnazione dovesse essere ancorata alla effettiva conoscenza della sentenza o, alternativamente, alla conoscenza e/o al rilascio delle copie del fascicolo (richiesta/ottenimento tra il 27/1/2022 e il 2/2/2022). In subordine si chiedeva la conversione dell'appello in ricorso straordinario per rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello secondo cui l'appello era tardivo: per il calcolo dei termini di impugnazione ordinaria rilevano esclusivamente gli eventi indicati dall'art. 585 c.p.p. e il dies a quo è fissato secondo il criterio legale (anche alla luce degli artt. 544 e 172 c.p.p.), non dall'effettiva conoscenza della sentenza. La Corte ha osservato che, pur potendo la mancata comunicazione del decreto di rinvio integrare una nullità, tale vizio non libera dalla regola di decorrenza legale del termine d'appello né giustifica l'appello tardivo senza aver prima chiesto la restitutio in termini. Quanto alla rescissione del giudicato (art. 629-bis), la Corte ha confermato la natura straordinaria e i rigidi termini del rimedio, ritenendo anche questo tardivo rispetto ai termini di legge. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186 c.2 lett. b) e 2-bis Codice della Strada
Norma sostanziale del reato per cui l'imputato era stato condannato; non è stata oggetto di annullamento nella decisione impugnata.
Rinvio alle statuizioni conseguenti in caso di rigetto del ricorso da parte del Procuratore generale; richiamato nelle conclusioni.
art. 580, art. 585 e art. 179 cod. proc. pen.
Richiamati dalla difesa in relazione alla nullità degli atti e ai termini per l'impugnazione; la Corte di Cassazione ricorda che per la tempestività dell'impugnazione ordinaria rilevano gli eventi indicati dall'art. 585 e il dies a quo si calcola per legge.
art. 6 §2 CEDU
Richiamato come parametro di garanzia del giusto processo invocato dalla difesa; la Corte non ha ritenuto che la situazione emergenziale e le contestate omissioni abbiano legittimato l'impugnazione tardiva sulla base della sola effettiva conoscenza.
art. 111 Cost.
Citata dalla difesa in ordine alle garanzie del giusto processo; la Corte bilancia tali garanzie con le discipline emergenziali e le regole legali di decorrenza dei termini.
art. 83 comma 6 d.l. n. 18/2020 (provvedimenti organizzativi emergenza)
Normativa emergenziale che ha autorizzato provvedimenti organizzativi per la celebrazione/rinvio delle udienze; la Corte osserva che le modalità semplificate non costituiscono di per sé nullità generalizzata se adottate secondo le determinazioni dell'ufficio.
art. 1 comma 1 dl. 8 marzo 2020
Riferimento alle sospensioni/deroghe nel periodo pandemico e alla loro incidenza sul procedimento penale; la giurisprudenza ha ammesso alcune semplificazioni senza escludere tutele processuali, ma il decorso dei termini segue le regole ordinarie.
art. 178 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen.
Norme sulle nullità; la Corte precisa che la comunicazione ai difensori mediante elenchi non integri nullità a regime generale salvo che il mezzo sia inidoneo.
artt. 544 e 585 cod. proc. pen.
Fondamentali per il computo dei termini d'impugnazione: la Corte ribadisce che ai fini della tempestività dell'appello rilevano gli eventi tassativamente indicati dall'art. 585 e il dies a quo è fissato per legge.
art. 172 comma 4 cod. proc. pen.
Principio generale secondo cui il termine per impugnare decorre dal primo giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito della motivazione; applicato per confermare il dies a quo legale.
art. 180 e art. 182 comma 2 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alla sanabilità delle nullità e alla necessità di dedurle nei termini per evitarne l'estinzione, specie nell'ambito delle comunicazioni di rinvio per cause emergenziali.
Norma che disciplina la rescissione del giudicato (mezzo straordinario) invocata dalla difesa; la Corte evidenzia la natura 'extra ordinem' dello strumento, i rigidi requisiti formali e il termine breve (30 giorni) la cui decorrenza non è agganciabile indiscriminatamente alla mera effettiva conoscenza del fascicolo se non nei limiti previsti dalla giurisprudenza.
Massime di principio
- Per l'impugnazione ordinaria (appello) rilevano esclusivamente i dies a quo e gli eventi previsti dall'art. 585 c.p.p.; l'effettiva conoscenza della sentenza non sostituisce il decorso di tali termini.
- La mancata comunicazione di un rinvio deciso per provvedimento organizzativo durante l'emergenza può integrare una nullità degli atti successivi, ma tale nullità deve essere dedotta tempestivamente e non autorizza automaticamente un appello tardivo senza aver utilizzato gli strumenti procedurali (es. restitutio in termini).
- La restitutio in termini è lo strumento idoneo, quando applicabile, per far valere la mancata conoscenza entro i termini ordinari: se non richiesta nei termini, la tardività dell'impugnazione ordinaria rimane decisiva.
- La rescissione del giudicato (art. 629-bis) è un rimedio straordinario con requisiti formali e termini rigorosi: la sua proponibilità e la decorrenza del termine vanno valutate con attenzione e non costituiscono automaticamente conversione di un impugnazione ordinaria tardiva.
- In situazioni emergenziali (es. COVID-19) le semplificazioni procedurali adottate per motivi di salute pubblica non eliminano le garanzie di difesa, ma nemmeno derogano automaticamente le regole legali di decorrenza dei termini; è consigliabile documentare tempestivamente la mancata comunicazione e valutare l'uso degli strumenti sospensivi o restitutori previsti dalla legge.
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