Cassazione Civile, Ordinanza n. 00076/2023 del 03/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasceva da un'azione revocatoria ordinaria proposta per far dichiarare inefficace, nei confronti del creditore, l'atto con cui era stato costituito un fondo patrimoniale su immobili di esclusiva proprietà di una coniuge fideiussore. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo: ammissibile la revocatoria anche rispetto a crediti eventuali; ammissibile l'azione contro la costituzione del fondo patrimoniale; sussistente l'elemento soggettivo, perché il fondo era stato costituito dopo l'assunzione della garanzia; sussistente l'elemento oggettivo, per l'atto di disposizione patrimoniale; non provata la sufficienza del patrimonio residuo a soddisfare il creditore. In cassazione i ricorrenti deducevano quattro motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che la fideiussione era stata prodotta in atti e che la corte d'appello aveva errato nel ritenere il contrario; 2) violazione dell'art. 2901 c.c., sostenendo l'insussistenza di un credito eventuale; 3) violazione dell'art. 170 c.c., assumendo che i debiti erano stati contratti per fini personali e non per i bisogni della famiglia; 4) violazione dell'art. 2901 c.c., lamentando che non fossero stati individuati in concreto i presupposti della revocatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché mirava a una diversa valutazione delle prove e, comunque, era aspecifico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata; ha rilevato che l'eventuale nullità parziale della fideiussione non poteva essere fatta valere sulla base di una mera deduzione nuova in cassazione e che, in ogni caso, la nullità del contratto non risultava accertabile sulla base di contestazioni in fatto mai sollevate prima. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità, ma la Corte ha ribadito che, in tema di revocatoria, il credito eventuale o litigioso è idoneo a fondare l'azione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva una questione nuova, non trattata nella sentenza impugnata e non autosufficientemente dimostrata come già dedotta nei gradi di merito. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché, pur formalmente denunciando violazione di legge, chiedeva in realtà una rivalutazione del merito sui presupposti della revocatoria. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti in favore della controricorrente costituita.
Norme richiamate
l'azione revocatoria ordinaria è esperibile anche a tutela di crediti eventuali o litigiosi e può colpire la costituzione di un fondo patrimoniale quando l'atto renda più difficile la soddisfazione del creditore.
la revocatoria è funzionale alla conservazione/reintegrazione della garanzia patrimoniale generica del debitore.
la questione della limitazione dei debiti ai bisogni della famiglia non può essere prospettata per la prima volta in cassazione se non risulta trattata nei gradi di merito.
la nullità di singole clausole non comporta necessariamente la nullità dell'intero contratto; la nullità parziale va valutata secondo i criteri dell'articolo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
non può essere usato per ottenere una rivalutazione dei fatti; deve denunciare un reale errore di diritto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
consente solo di censurare l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non una diversa lettura del materiale probatorio.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
i motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
il ricorso è stato trattato in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale previsto dalla norma.
chi in appello contesta l'erronea valutazione di documenti prodotti dalla controparte deve estrarne copia e riprodurli in sede di gravame.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è ammissibile trasformarlo in una richiesta di nuova valutazione delle prove.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; la mancata specificità comporta inammissibilità.
- In tema di revocatoria ordinaria, il credito eventualmente ancora litigioso è sufficiente a integrare la qualità di creditore legittimato ad agire, senza necessità di un previo accertamento definitivo del credito.
- L'azione revocatoria può colpire anche la costituzione di un fondo patrimoniale quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere della garanzia o comunque idoneo a pregiudicare la garanzia patrimoniale generica.
- Questioni nuove, non dedotte e non trattate nei gradi di merito, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, salvo che siano rilevabili d'ufficio e risultino autosufficientemente veicolate dal ricorso.
- La deduzione di nullità di un contratto o di clausole negoziali non può fondarsi in cassazione su mere allegazioni di fatto prive di supporto processuale e documentale adeguato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00024/2023 del 03/01/2023
- ordinanza_civile · 3 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00031/2023 del 03/01/2023
- ordinanza_civile · 3 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00032/2023 del 03/01/2023
- ordinanza_civile · 3 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00033/2023 del 03/01/2023
- ordinanza_civile · 3 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00034/2023 del 03/01/2023
- ordinanza_civile · 3 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00036/2023 del 03/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →