Cassazione Civile, Ordinanza n. 39254/2021 del 10/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato sia la declaratoria di litispendenza sulla domanda risarcitoria sia il rigetto della sua opposizione esecutiva proposta contro la società creditrice. In cassazione articolava tre motivi: il primo deduceva violazione dell'art. 2909 c.c. e vizio motivazionale, lamentando che la Corte territoriale avesse erroneamente valutato domande relative all'esistenza, all'ammontare e alla titolarità del credito in presenza di un preteso giudicato tra le stesse parti; il secondo denunciava violazione dell'art. 58 TUB e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che non vi fossero i presupposti essenziali per la cessione del credito e quindi che la società cessionaria fosse priva di legittimazione; il terzo prospettava un ulteriore omesso esame di fatto decisivo sul medesimo tema della mancanza dei presupposti della cessione e del difetto di legittimazione della cessionaria. La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito tali censure perché ha rilevato una non emendabile inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 366, n. 3, c.p.c., mancando una precisa esposizione dell'oggetto della domanda originaria e dei dati essenziali dell'opposizione esecutiva. Ha inoltre osservato che i primi due motivi sarebbero stati comunque inammissibili per difetto di specifica indicazione degli atti e dei giudizi richiamati, e che il terzo motivo era comunque infondato nella parte in cui assumeva l'esclusione del credito ceduto per insussistenza della situazione di sofferenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il ricorso non consentisse di comprendere con precisione il contenuto della domanda originaria e i dati essenziali dell'opposizione esecutiva, impedendo così il controllo di legittimità. Ha aggiunto che, anche a voler esaminare le censure, i primi due motivi sarebbero stati inammissibili per carenza di specificità, mentre il terzo era infondato sul piano astratto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione chiara e specifica del fatto processuale e dell'oggetto della domanda, quale presidio indispensabile per l'ammissibile accesso al giudizio di legittimità; la sua mancanza determina inammissibilità non sanabile con atti successivi.
Richiamato come parametro del motivo sul giudicato, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
Richiamato dal ricorrente per contestare la cessione del credito e la legittimazione della cessionaria, ma la doglianza non è stata scrutinata nel merito per difetto di specificità del ricorso.
È richiamato per evidenziare che il ricorso non specificava neppure se l'opposizione esecutiva fosse proposta ai sensi del primo o del secondo comma, né se fosse contro il precetto o contro un'esecuzione già iniziata.
Norma sul procedimento camerale non partecipato nel quale è stata trattata la causa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, disciplinando l'ulteriore contributo unificato nei casi di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è indispensabile una compiuta e autosufficiente esposizione del fatto processuale e dell'oggetto della domanda, così da consentire alla Corte il controllo immediato della decisione impugnata; la mancanza di tale esposizione rende il ricorso inammissibile.
- La doglianza che investe giudicato, cessione del credito o legittimazione processuale deve indicare specificamente gli atti rilevanti, il contenuto delle domande e delle sentenze richiamate e il percorso processuale seguito; in difetto, la censura è inammissibile per carenza di specificità.
- Nelle opposizioni esecutive non sono consentiti motivi nuovi rispetto a quelli tempestivamente introdotti, sicché il ricorrente deve allegare in modo preciso che la questione era stata già dedotta nei gradi di merito.
- La censura che assume l'esclusione di un credito dalla cessione deve confrontarsi con il concreto contenuto dell'accordo di cessione e con gli elementi fattuali che ne giustificano l'inclusione, non essendo sufficiente una mera affermazione astratta sulla mancata 'sofferenza' del credito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, per i ricorsi proposti dopo il 30 gennaio 2013, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
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