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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27281/2026 del 20/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condannato)

La controversia

La decisione riguarda un’istanza di misura alternativa proposta da un condannato, attualmente gravato da una pena residua di anni 3 mesi 9 e giorni 25 di reclusione inflitta per associazione di tipo mafioso e reati in materia di stupefacenti. Il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, ammettendo invece la detenzione domiciliare ex art. 16-nonies d.l. n. 8/1991, ritenendo l’affidamento misura troppo ampia e non idonea a fronteggiare il rischio di recidiva, valorizzando la gravità dei reati, un precedente per ricettazione, pregresse segnalazioni di polizia e una precedente sottoposizione agli arresti domiciliari per ulteriori gravi reati. Il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 47 e 58-ter ord. pen., oltre a illogicità e contraddittorietà della motivazione e travisamento dei fatti. Ha sostenuto che il giudice di merito avesse attribuito rilievo decisivo a dati non attuali, senza considerare il percorso successivo alla commissione dei reati: la collaborazione con la giustizia iniziata nel 2021, ritenuta attendibile e completa; la condotta successiva in carcere, ai domiciliari e in libertà, improntata al rispetto della legge, al lavoro, allo studio e al volontariato; le valutazioni positive della Direzione Nazionale Antimafia, della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce e dell’U.E.P.E. di Brindisi. Ha inoltre denunciato il travisamento del parere della DDA, che sarebbe stato favorevole a entrambe le misure alternative richieste, e il condizionamento della decisione su elementi risalenti o superati.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo relativo alla motivazione dell’ordinanza impugnata. Ha affermato che, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, la gravità del reato, i precedenti penali e la mancata ammissione di colpevolezza non possono assumere da soli valore decisivo in senso negativo; allo stesso modo, non può pretendersi la prova di una completa revisione critica del passato, essendo sufficiente che il processo critico risulti almeno avviato sulla base dell’osservazione della personalità. Nel caso concreto, il Tribunale aveva dato atto di plurimi elementi favorevoli alla prognosi positiva, ma aveva poi fondato il diniego principalmente sulla gravità dei reati, su un risalente precedente riabilitato e su datate denunce, senza valorizzare adeguatamente il percorso di revisione critica e la condotta successiva del condannato. La motivazione è stata quindi ritenuta illogica e contraddittoria. L’ordinanza è stata annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Lecce per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 47 ord. pen.

    Richiamato quale base normativa dell’affidamento in prova al servizio sociale; la Corte ne ribadisce la natura di misura fondata su un giudizio prognostico sulla futura risocializzazione.

  • art. 58-ter ord. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai benefici premiali per i collaboratori di giustizia; la Corte non svolge un’interpretazione autonoma della norma, ma valorizza il dato della collaborazione come elemento positivo del giudizio.

  • art. 16-nonies del d.l. 15 gennaio 1991 n. 8 conv. in l. 15 marzo 1991 n. 82

    Norma richiamata per la detenzione domiciliare concessa in alternativa all’affidamento; il provvedimento di merito aveva ritenuto più adeguata tale misura rispetto all’affidamento in prova.

  • artt. 416-bis c.p., 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Sono le norme riferite ai reati oggetto della condanna in esecuzione, utilizzate come base fattuale della valutazione sulla misura alternativa.

Massime di principio

  • Nel giudizio sull’affidamento in prova al servizio sociale il magistrato deve formulare una prognosi concreta sulla capacità del condannato di rispettare le prescrizioni e reinserirsi socialmente, valorizzando in modo globale gli elementi obiettivi disponibili.
  • La gravità del reato, i precedenti penali o il mancato riconoscimento della colpevolezza non possono essere assunti, da soli, come fattori decisivi per negare la misura alternativa.
  • Ai fini del giudizio favorevole non è necessaria la prova di una completa e definitiva revisione critica del passato; è sufficiente che tale processo di revisione risulti seriamente avviato e sorretto da elementi concreti di condotta attuale.
  • Il giudice di sorveglianza deve confrontarsi con tutti gli elementi positivi emersi dagli atti, inclusi eventuali pareri favorevoli degli organi specialistici, la condotta successiva ai fatti, l’attività lavorativa o di volontariato e l’assenza di nuovi segnali di devianza.
  • La motivazione è viziata quando il diniego della misura alternativa si fonda in modo prevalente su dati risalenti o superati, senza una reale considerazione del percorso rieducativo e della situazione attuale del condannato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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