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Sentenza

Sentenza del 05/06/2015 n. 11637 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2003, relativo a IRPEF, addizionali, IVA e IRAP, ritenendo che il contribuente svolgesse un'attività imprenditoriale di affittacamere o gestione di residence. Il contribuente contestava sia la qualificazione dell'attività come impresa, sostenendo che si trattasse di mera locazione stagionale di immobili, sia i criteri utilizzati per la determinazione induttiva dei maggiori ricavi. In Cassazione ha denunciato, tra l'altro, che la CTR non si fosse pronunciata sul giudicato esterno formatosi su precedenti annualità, nel quale era stata esclusa la natura imprenditoriale dell'attività.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando che la CTR aveva omesso di esaminare tempestivamente l'eccezione relativa al giudicato esterno. La precedente sentenza, divenuta definitiva, aveva stabilito che l'attività svolta dal contribuente nello stesso immobile consisteva nella locazione stagionale di alcuni locali e non nella gestione imprenditoriale di un residence. Tale qualificazione, fondata sui medesimi fatti e sullo stesso processo verbale della Guardia di Finanza, è stata ritenuta vincolante anche per l'anno 2003, non essendo stati dedotti fatti sopravvenuti idonei a modificare la situazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata senza rinvio; il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. Le spese dei gradi di merito sono state compensate e quelle di legittimità non sono state poste a carico dell'Agenzia, che non aveva svolto difese.

Norme richiamate

  • Art. 2909 c.c.

    L'autorità della cosa giudicata fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.

    Il giudicato esterno vincola il giudice anche in un successivo processo tra le stesse parti quando riguarda il medesimo rapporto giuridico o una qualificazione giuridica fondamentale comune, anche se il nuovo giudizio riguarda un diverso periodo d'imposta.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.

    La CTR ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato omettendo di esaminare l'eccezione di giudicato esterno tempestivamente formulata dal contribuente.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Nullità della sentenza o del procedimento.

    L'omessa pronuncia su una questione decisiva, quale l'esistenza di un giudicato esterno, costituisce vizio processuale deducibile in Cassazione.

  • Art. 382 c.p.c.

    La Corte, quando accoglie il ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione o alla competenza, cassa senza rinvio.

    La Cassazione ha cassato senza rinvio poiché il giudicato esterno rendeva inutile un nuovo esame della controversia.

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 32, 57 e 61

    L'eccezione di giudicato esterno, avente natura rilevabile anche d'ufficio, può essere dedotta con memoria nel giudizio tributario d'appello quando il giudicato si forma dopo la proposizione dell'appello; non è soggetta alle ordinarie preclusioni previste per le domande e le eccezioni nuove.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

    Il motivo relativo alla motivazione insufficiente sulla qualificazione del reddito è rimasto assorbito dall'accoglimento del motivo fondato sul giudicato esterno.

Massime di principio

  • Una sentenza definitiva precedente tra le stesse parti può vincolare anche un successivo giudizio relativo a un diverso anno d'imposta quando accerta una qualificazione giuridica stabile e comune, come la natura imprenditoriale o non imprenditoriale di un'attività.
  • Il principio di autonomia dei periodi d'imposta non impedisce l'efficacia del giudicato su elementi permanenti o tendenzialmente permanenti; tale efficacia può invece non estendersi a fatti variabili da un anno all'altro.
  • Se il contribuente produce tempestivamente in appello una sentenza sopravvenuta divenuta definitiva, il giudice deve esaminarne l'eventuale efficacia di giudicato esterno, anche se la questione non era contenuta nell'atto di appello originario.
  • La locazione stagionale di immobili, in assenza di un'organizzazione di servizi tipica dell'attività alberghiera o di residence, può essere qualificata come reddito da fabbricati e non come reddito d'impresa, con conseguente esclusione, per quella attività, di IVA e IRAP.
  • L'accertamento induttivo dei ricavi presuppone comunque la corretta qualificazione giuridica dell'attività; se il giudicato esclude la natura d'impresa, vengono meno anche le pretese fiscali fondate su ricavi d'impresa presuntivamente determinati.

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