Cassazione Penale, Ordinanza n. 30908/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda un patteggiamento definito dal Tribunale di La Spezia, con applicazione della pena concordata di anni 1, mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed euro 4.000 di multa per un fatto di cessione/detenzione di stupefacenti commesso a Sarzana il 31 ottobre 2023, in concorso e in continuazione. L'unico motivo di ricorso ha contestato la confisca della somma di euro 1.100, già sottoposta a sequestro preventivo, sostenendo in sostanza l'insussistenza dei presupposti per la misura ablativa. La Corte rileva che la censura ripropone una questione già affrontata in modo adeguato nella sentenza impugnata, la quale aveva motivato sulla sussistenza dei presupposti fattuali e giuridici previsti dagli artt. 85-bis d.P.R. 309/1990 e 240-bis c.p. La difesa, quindi, si limita a contrapporre una diversa lettura di merito, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo era manifestamente infondato e sostanzialmente reiterativo di doglianze già esaminate dal giudice di merito. Ha inoltre affermato che la motivazione del provvedimento impugnato era logica e razionale e che la diversa valutazione prospettata dalla difesa non poteva essere apprezzata in cassazione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato nel titolo di imputazione originario.
Richiamato quale norma sulla continuazione nel titolo di imputazione originario.
Norma incriminatrice per il reato di stupefacenti oggetto della sentenza di patteggiamento.
Indicata come base giuridica tra i presupposti della confisca della somma sequestrata.
Indicata come base giuridica tra i presupposti della confisca della somma sequestrata.
Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre questioni già motivate e decise dal giudice di merito, senza evidenziare un vero vizio di legittimità.
- La censura che mira soltanto a ottenere una diversa valutazione del merito, in presenza di una motivazione razionale e coerente del provvedimento impugnato, non può essere esaminata in sede di legittimità.
- La confisca di somme di denaro può essere mantenuta quando il giudice di merito abbia adeguatamente motivato sulla sussistenza dei relativi presupposti legali; in cassazione non è consentito sostituire a tale motivazione una mera lettura alternativa dei fatti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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