Cassazione Penale, Sentenza n. 09924/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. dal GUP del Tribunale di Ancona, censurando la statuizione di confisca dei beni già sottoposti a sequestro per assenza o insufficienza di motivazione. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., sostenendo che il giudice non avrebbe valutato adeguatamente la documentazione bancaria prodotta dalla difesa che proverebbe entrate lecite sufficienti (circa "+70.000,00" euro) a giustificare gli acquisti contestati.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte osserva preliminarmente che, pur essendo ammissibile il ricorso di cassazione sulla mancata o meramente apparente motivazione della confisca in caso di patteggiamento, nel caso concreto il giudice di merito ha fornito motivazione congrua: richiamando le valutazioni del GIP sul sequestro preventivo, ha ritenuto la sproporzione tra valore dei beni (circa 100.000 euro) e i redditi leciti del ricorrente, la natura saltuaria del lavoro, e la sussistenza di elementi che indicano attività illecita di spaccio. Il giudice ha altresì esaminato la documentazione prodotta dalla difesa e ha ritenuto le entrate lecite risultanti dai movimenti bancari "assai esigue" e insufficienti a giustificare gli acquisti. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia allegato al ricorso la documentazione né reso i dati necessari (periodi, causali, prova delle donazioni), limitandosi a riformulare le deduzioni già svolte in sede di merito; inoltre il ricorso introduce un sindacato probatorio non consentito dal perimetro di cui all'art. 448, comma 2-bis c.p.p. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), senza trovare profili di manifesta illogicità nella motivazione impugnata.
Norme richiamate
Riferimento alla sentenza di patteggiamento cui il ricorso di cassazione è diretto; disciplina il procedimento e la sentenza negoziata.
Limita il sindacato in sede di legittimità sulle motivazioni della sentenza di patteggiamento, ma la Corte riconosce che resta ammissibile il ricorso quando si agiti la mancanza o l'apparenza di motivazione sulla confisca, trattandosi di "illegalità della misura di sicurezza" rilevante ai sensi dell'art. 111 Cost.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Richiamato come possibile vizio di motivazione dedotto dal ricorrente; la Corte però rileva che non sussistono vizi tali (es. mancanza o apparente motivazione) nella statuizione impugnata.
art. 111, comma 7 Cost.
Richiamato per giustificare la rilevanza costituzionale della contestazione della confisca come possibile "violazione di legge" che può rendere ammissibile il ricorso in cassazione.
art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (richiamato) / art. 240-bis c.p.
Riferimenti normativi alla confisca cd. "allargata" per reati in materia di stupefacenti; la Corte precisa che la valutazione sulla sproporzione tra valore dei beni e redditi è sindacabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica o priva di adeguati parametri verificabili.
Richiamato come collegamento normativo al regime sanzionatorio/di confisca previsto per i reati di stupefacenti.
Norma richiamata per l'onere di spese a carico del ricorrente decorrente dall'inammissibilità del ricorso; la Corte dispone anche il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in via equitativa.
Sentenza Corte Cost. n. 186/2000
Richiamata per i criteri relativi alla liquidazione equitativa della somma a favore della Cassa delle Ammende e per escludere che il ricorso sia stato presentato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In ipotesi di patteggiamento la cassazione è generalmente limitata: è ammessa per mancanza o mera apparenza della motivazione riguardo alla confisca, ma non per un ordinario riesame del merito e delle risultanze probatorie.
- Il giudice di merito deve motivare la confisca con parametri razionali e verificabili (es. confronto tra valore dei beni e redditi leciti), e deve confrontare le argomentazioni difensive; se ciò è fatto e la motivazione non è manifestamente illogica la cassazione sarà inammissibile.
- La produzione di documenti bancari o contabili per giustificare la provenienza lecita di risorse richiede precisione: indicazione di periodi, causali, tempi delle donazioni o entrate straordinarie e documentazione probante; dichiarazioni generiche o prive di allegati possono essere ritenute insufficienti.
- In cassazione non è possibile introdurre nuovo esame probatorio: chi impugna deve dimostrare che la motivazione è assente o meramente apparente, non limitarsi a riproporre la rielaborazione degli stessi elementi già valutati dal giudice di merito.
- Se il difensore intende contestare la confisca con base documentale, è essenziale che tali documenti siano stati prodotti e specificamente discussi in sede di merito e che il ricorso di cassazione evidenzi puntualmente omissioni o contraddizioni nella motivazione rispetto a quei documenti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09854/2026 del 16/03/2026
- Sentenza penale · 16 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09855/2026 del 16/03/2026
- Sentenza penale · 16 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09857/2026 del 16/03/2026
- Sentenza penale · 16 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09859/2026 del 16/03/2026
- Sentenza penale · 16 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09860/2026 del 16/03/2026
- Sentenza penale · 16 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09862/2026 del 16/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →