Cassazione Civile, Ordinanza n. 05639/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirenti)
La controversia
La controversia trae origine dall'azione di riscatto proposta dalla ricorrente con riferimento a un fondo, a un fabbricato e relativi accessori venduti con atti autenticati nel 2004. La parte attrice deduceva la violazione del proprio diritto di prelazione, assumendo di essere legittimata sia come conduttrice del compendio venduto sia come proprietaria coltivatrice di un fondo confinante. Sosteneva che la vendita fosse stata preceduta da una serie di operazioni artificiosamente predisposte per eludere la prelazione, tra cui frazionamenti, accatastamenti e scorpori, e lamentava inoltre la simulazione relativa del prezzo indicato negli atti. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d'appello confermava. In cassazione la ricorrente articolava cinque motivi: 1) violazione degli artt. 158 e 276 c.p.c. e questione di costituzionalità sulla partecipazione del giudice ausiliario al collegio; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che il diritto di prelazione le spettasse per effetto dell'estensione prevista dalla l. n. 817/1971 rispetto alla l. n. 590/1965; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. per mancata applicazione del principio di non contestazione sulla qualità di coltivatrice e sulla capacità lavorativa; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. per erroneo rilievo della mancanza di una condizione dell'azione; 5) violazione di plurime norme, contestando il diniego di utilizzo del fatto notorio e della comune esperienza per dimostrare i presupposti agricoli rilevanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha rilevato in via assorbente che la ricorrente aveva dichiarato nel ricorso che la sentenza impugnata le era stata notificata il 17 febbraio 2020, ma non aveva depositato la relata di notificazione della sentenza, come richiesto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. La sentenza munita di relata non era stata prodotta neppure dalle controparti, rimaste intimate, e non poteva operare alcuna deroga fondata sulla disponibilità dell'atto nel fascicolo della controparte o dell'ufficio. Inoltre non ricorreva il caso in cui il ricorso sia stato notificato entro il termine breve dalla pubblicazione della sentenza, poiché nel caso concreto esso era stato notificato oltre tale termine. La Corte ha richiamato la giurisprudenza sulla natura di "fatto processuale" della dichiarazione di avvenuta notifica e sull'onere della parte di produrre la sentenza notificata con relata, nonché la recente esclusione di profili di incostituzionalità della sanzione di improcedibilità. Nulla è stato disposto sulle spese, perché le altre parti non hanno svolto difese, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
La mancata produzione, unitamente al ricorso, della sentenza impugnata munita di relata di notificazione comporta l'improcedibilità del ricorso per cassazione, quando il ricorrente dichiara che la sentenza è stata notificata e la notificazione è rilevante ai fini del termine breve.
La successiva produzione tardiva non può sanare l'omissione del deposito della relata di notificazione richiesto dall'art. 369 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo di ricorso in relazione alla partecipazione del giudice ausiliario al collegio.
Richiamato nel primo motivo di ricorso in relazione alla composizione del collegio giudicante.
Richiamato nei motivi relativi all'onere della prova sui presupposti della prelazione e sulla sussistenza delle condizioni dell'azione.
Richiamato nei motivi relativi al principio di non contestazione e all'utilizzabilità del fatto notorio.
Norma richiamata come fondamento del diritto di prelazione agraria.
Norma richiamata per sostenere l'estensione del diritto di prelazione anche al proprietario coltivatore confinante.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o improcedibilità del ricorso, comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla Corte nel respingere le censure di incostituzionalità della sanzione di improcedibilità.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla Corte nel respingere le censure di incostituzionalità della sanzione di improcedibilità.
art. 6 CEDU
Richiamato dalla Corte nel respingere le censure di incostituzionalità della sanzione di improcedibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, se il ricorrente afferma che la sentenza impugnata gli è stata notificata, assume l'onere di depositare anche la copia della sentenza munita di relata di notificazione, perché la notificazione è un fatto processuale decisivo ai fini della verifica del termine di impugnazione e della ritualità del ricorso.
- La mancata produzione della relata di notificazione della sentenza impugnata determina l'improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., salvo che la relata sia comunque già disponibile nel fascicolo per essere stata prodotta dalla controparte o acquisita d'ufficio.
- La sanzione di improcedibilità per omissione del deposito della relata di notificazione non può essere sanata con una successiva produzione tardiva ai sensi dell'art. 372 c.p.c.
- L'esenzione dall'onere di depositare la sentenza notificata può operare solo quando il ricorso sia proposto entro il termine breve decorrente dalla pubblicazione; se il ricorso è notificato oltre tale termine, l'adempimento resta necessario.
- La questione della composizione del collegio e le censure sul diritto di prelazione restano assorbite quando il ricorso è improcedibile per ragioni processuali preliminari.
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