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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32071/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da una cartella di pagamento emessa per omesso versamento di imposta di registro, ipotecaria e catastale, posta a carico di due coobbligati solidali. Uno dei destinatari aveva impugnato l’atto davanti al giudice tributario; l’altro, non avendo impugnato autonomamente l’atto a sé notificato, era intervenuto volontariamente nel giudizio del coobbligato chiedendo l’estensione degli effetti favorevoli della decisione anche nei propri confronti. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto ammissibile l’intervento e aveva annullato gli atti anche rispetto all’interveniente. Le Agenzie ricorrevano per cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 14 e 21 del d.lgs. n. 546/1992, assumendo che nel processo tributario l’intervento del terzo coobbligato sarebbe inammissibile se non abbia autonomamente impugnato l’atto a lui diretto; (2) violazione degli artt. 1297 e 1306 c.c., sostenendo che non può farsi valere, mediante intervento, l’effetto favorevole di una sentenza resa a favore del coobbligato quando la decisione sia fondata su ragioni personali; (3) nullità per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la CTR avrebbe annullato anche il ruolo e l’atto di pignoramento relativi all’interveniente, benché questi avesse chiesto solo l’estensione del giudizio già promosso dalla società coobbligata.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati sia il primo sia il secondo motivo, affermando che nel processo tributario è ammissibile l’intervento adesivo dipendente del terzo anche in presenza di solidarietà tributaria passiva paritetica, e che l’intervento non comporta, di per sé, indebita rimessione in termini né estensione del thema decidendum oltre i limiti consentiti. Ha respinto anche il terzo motivo, rilevando che il coobbligato interveniente, se impugna autonomamente l’atto nei termini di decadenza, partecipa al giudizio e concorre a determinare il thema decidendum, potendo proporre proprie censure; non vi è dunque ultrapetizione. Le spese sono state poste a carico solidale delle ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    la nullità della sentenza è stata dedotta per asserita violazione delle norme processuali sul litisconsorzio/intervento e sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    la violazione di legge è stata denunciata con riferimento alle norme sulla solidarietà passiva e sugli effetti della sentenza favorevole al coobbligato.

  • art. 14 d.lgs. n. 546/1992

    interpretato in modo costituzionalmente orientato nel senso che, nel processo tributario, è ammissibile l’intervento adesivo dipendente del terzo nelle controversie con solidarietà tributaria, anche passiva paritetica.

  • art. 21 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dalle ricorrenti quale norma che, secondo la loro tesi, impedirebbe al terzo di recuperare in via di intervento la tutela non esercitata con impugnazione autonoma.

  • art. 1297 c.c.

    richiamato per sostenere i limiti dell’efficacia della sentenza nei rapporti tra condebitori solidali.

  • art. 1306 c.c.

    richiamato come base dell’effetto espansivo esterno del giudicato favorevole al condebitore, precisandosi però che tale effetto non coincide con una rimessione in termini e non è sufficiente a fondare la tesi delle ricorrenti.

  • d.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 1

    richiamato per qualificare la solidarietà passiva paritetica tra le parti contraenti in materia di imposta di registro.

Massime di principio

  • Nel processo tributario è ammissibile l’intervento adesivo dipendente del terzo quando la controversia riguarda un’obbligazione tributaria solidale; ciò vale anche nelle ipotesi di solidarietà passiva paritetica.
  • L’intervento del coobbligato solidale non è di per sé incompatibile con l’assetto del processo tributario e non implica automaticamente né estensione indebita del thema decidendum né rimessione in termini.
  • L’effetto espansivo esterno del giudicato favorevole al coobbligato ex art. 1306, comma 2, c.c. non si identifica con la rimessione in termini processuale e non esclude, da solo, la possibilità di far valere la propria posizione nel processo tributario.
  • Se il coobbligato interviene tempestivamente e propone autonome censure nei limiti consentiti, partecipa al giudizio in modo dispositivo e contribuisce a delimitare il thema decidendum; non ricorre ultrapetizione se il giudice si pronuncia sugli atti impugnati nei suoi confronti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

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