Cassazione Civile, Ordinanza n. 32389/2022 del 03/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo all'anno 2001, impugnato dal contribuente. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso; in appello la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto parzialmente l'impugnazione, annullando in particolare la ripresa a tassazione di redditi di capitale derivanti dalla partecipazione del contribuente in una società, ritenendo che il presupposto accertamento societario fosse stato annullato e che non fosse stata provata la distribuzione degli utili. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo anzitutto, ex art. 36, primo comma, n. 4, c.p.c. e art. 53 d.lgs. 546/1992, che la CTR aveva pronunciato ultra petita, perché la ripresa relativa al reddito di partecipazione non era stata oggetto di uno specifico motivo di appello; gli altri motivi sono stati assorbiti. La Corte ha rilevato che l'appello del contribuente riguardava solo la ripresa del reddito di lavoro autonomo e non conteneva censure, nemmeno indirette, sulla ripresa da partecipazione societaria, che era stata introdotta solo in memoria difensiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha dichiarato assorbiti gli altri due motivi, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo censurato e, decidendo nel merito, ha respinto il ricorso introduttivo del contribuente anche con riferimento alla ripresa per reddito di partecipazione nella società per l'anno 2001. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e condannato il contribuente alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 36, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato quale base del motivo di ricorso sulla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per denunciare la decisione ultra petita del giudice di appello.
La Corte lo richiama per affermare che i motivi di appello devono essere specifici e delimitano l'oggetto del giudizio di gravame.
art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, c.p.c.
È menzionato in relazione al principio di specificità/autosufficienza del ricorso per cassazione.
È citato solo come base della diversa ripresa fiscale relativa al reddito di lavoro autonomo, poi respinta in appello e non oggetto del capo accolto dalla CTR.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello tributario i motivi di impugnazione delimitano l'oggetto del processo: il giudice non può pronunciarsi su capi della decisione di primo grado non specificamente censurati.
- La censura generica dell'intera sentenza non è sufficiente: l'atto di appello deve contenere una parte argomentativa idonea a contrastare le rationes decidendi della sentenza impugnata.
- La pronuncia su una questione non devoluta integra vizio di ultrapetizione ed è denunciabile in cassazione.
- Quando la causa è matura e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare e decidere nel merito.
- La mancata specifica contestazione in appello impedisce di rimettere in discussione in sede di gravame un capo della sentenza di primo grado, anche se connesso a questioni trattate in difese successive.
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