Cassazione Civile, Ordinanza n. 23670/2025 del 21/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consumatore)
La controversia
La controversia nasce da due contratti di appalto stipulati per la ristrutturazione di un immobile. Nell'ambito di tali lavori, la parte attrice aveva incaricato un geometra di redigere l'asseverazione di congruità delle spese, corrispondendogli il relativo compenso tramite l'appaltatore. Sosteneva però che l'opera fosse stata eseguita in modo inesatto e con grave ritardo, e che vi fossero contestazioni anche sull'inclusione di alcuni compensi nell'attestato. Per questo chiedeva l'accertamento negativo del proprio obbligo di pagamento, allegando l'inadempimento del professionista e invocando il foro del consumatore davanti al tribunale del proprio domicilio/residenza. Il convenuto contestava anzitutto che la controparte fosse consumatore, sostenendo che il contratto fosse stato concluso per finalità imprenditoriali, e sollevava eccezione di incompetenza territoriale in favore del tribunale di Torino, richiamando il foro generale del convenuto e il forum contractus. Con il ricorso per regolamento di competenza, la parte attrice censurava sia l'esclusione del foro del consumatore sia l'omessa pronuncia sulla decadenza del convenuto dall'eccezione di incompetenza, deducendo che non erano stati contestati tutti i fori territoriali alternativi previsti dagli artt. 18 e 20 c.p.c.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per regolamento di competenza. Ha ritenuto che l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dal convenuto fosse incompleta, perché il professionista aveva contestato solo alcuni dei possibili fori concorrenti e non anche il foro del domicilio del convenuto né il forum destinatae solutionis. Ha inoltre precisato che, quando la domanda è proposta invocando il foro del consumatore, chi eccepisce l'incompetenza dopo aver negato la natura consumeristica della controversia deve contestare tutti i possibili fori territoriali derogabili e indicare il giudice competente per ciascuno di essi; in difetto, l'eccezione va considerata tamquam non esset. La Corte ha quindi dichiarato la competenza del Tribunale di Parma e ha fissato il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio, ponendo le spese a carico del resistente.
Norme richiamate
richiamato per la nozione di consumatore e per distinguere tra soggetto che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale e soggetto che agisce per finalità professionali o imprenditoriali
art. 34, comma 4, d.lgs. 206/2005
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina del foro del consumatore
richiamato per il foro generale delle persone fisiche, che deve essere integralmente contestato quando si eccepisce l'incompetenza territoriale derogabile
richiamato per il forum contractus e per il forum destinatae solutionis; la Corte evidenzia che, ai fini dell'eccezione di incompetenza, vanno contestati tutti i fori concorrenti pertinenti
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla decadenza dall'eccezione di incompetenza territoriale se non tempestivamente e compiutamente formulata
richiamato come parametro di ricorso per cassazione per violazione di legge e nullità processuale
richiamato dalla Corte per qualificare, sotto il profilo sostanziale, la domanda come eccezione di inadempimento
richiamato per la scrittura difensiva depositata dal resistente nel regolamento di competenza
Massime di principio
- Quando una parte propone domanda invocando il foro del consumatore e la controparte eccepisce l'incompetenza territoriale negando la natura consumeristica del rapporto, l'eccezione deve essere formulata in modo completo con riferimento a tutti i possibili fori territoriali derogabili astrattamente rilevanti nel caso concreto.
- L'eccezione di incompetenza territoriale è incompleta e va trattata come tamquam non esset se la parte si limita a contestare solo alcuni fori concorrenti, omettendo di indicare anche gli ulteriori criteri di collegamento pertinenti e il giudice competente secondo ciascuno di essi.
- Ai fini della competenza per territorio nelle controversie relative a prestazioni professionali, ciò che rileva non è solo il luogo della stipulazione del contratto, ma anche il luogo di esecuzione dell'obbligazione professionale dedotta in giudizio, quando esso costituisce un foro concorrente astrattamente applicabile.
- La qualificazione della controversia come non consumeristica non esonera la parte che eccepisce l'incompetenza dall'onere di contestare tutti i fori territoriali alternativi: l'eccezione deve essere autosufficiente rispetto a tutti i criteri di collegamento applicabili.
- Se la parte attrice deduce sostanzialmente un inadempimento del professionista per sottrarsi al pagamento del compenso, l'oggetto della lite, ai fini del foro facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c., va individuato nell'obbligazione del professionista di eseguire la prestazione, non nell'obbligazione del cliente di corrispondere il prezzo.
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