Sentenza n. 5290/2026 - Napoli, Sezione 9
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione dalle successive fasi del concorso, conferma dell’esclusione in sede di riesame e, con motivi aggiunti, approvazione della graduatoria e immissione in servizio dei vincitori
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato ha impugnato la deliberazione del 17 giugno 2024 che lo escludeva dal concorso per due posti a tempo indeterminato di dirigente avvocato, la successiva rettifica del 1° agosto 2024 e la nota del 4 luglio 2024 che confermava l’esclusione; ha inoltre censurato la clausola del bando relativa alle attività documentate presso studi professionali privati, nella misura in cui fosse interpretata come obbligo di allegare documentazione ulteriore all’autocertificazione. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell’art. 3 della l. 241/1990 e del bando, erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo di avere oltre cinque anni di esperienza professionale: iscrizione all’albo degli avvocati dal 17 gennaio 2017 al 18 marzo 2022 e servizio presso l’ASL Napoli 1 Centro dal 1° febbraio 2022. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 18 della l. 241/1990 e del d.P.R. 445/2000, contestando che fosse richiesta, insieme all’autodichiarazione, la prova puntuale delle esperienze dichiarate. Dopo l’ammissione con riserva, ha impugnato con motivi aggiunti l’approvazione della graduatoria del 4 luglio 2025, nella quale risultava al dodicesimo posto, e l’immissione in servizio dei vincitori del 30 luglio 2025, riproponendo le censure originarie per illegittimità derivata. In udienza ha inoltre chiesto istruttoria sulla pretesa disparità di trattamento rispetto ad altri candidati ammessi senza riserva; tale questione era stata introdotta con memoria non notificata alle controparti.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza istruttoria e ha dichiarato inammissibile la nuova contestazione sulla disparità di trattamento: era stata introdotta soltanto con memorie non notificate, in violazione del contraddittorio. Ha ritenuto infondati il ricorso e i motivi aggiunti. Il requisito previsto dall’art. 26, comma 1, del d.lgs. 165/2001 richiedeva, per il profilo professionale in questione, cinque anni di esperienza pertinente; il candidato non poteva soddisfarlo attraverso il servizio presso l’ASL, avendo dichiarato circa due anni di servizio come collaboratore amministrativo di categoria D, né aveva adeguatamente documentato l’esperienza presso lo studio legale per il periodo richiesto. Il bando richiedeva espressamente che l’attività presso studi professionali fosse documentata, poiché occorreva verificare che avesse contenuto analogo a quello del profilo di avvocato; la dichiarazione presentata era inoltre generica e non indicava tipologia e consistenza del contenzioso seguito. Per la stessa ragione è stata respinta la censura fondata sulla disciplina delle autocertificazioni: l’autocertificazione non suppliva all’onere documentale specificamente previsto dal bando per quel requisito. Il TAR ha prescisso dalle eccezioni di inammissibilità e improcedibilità sollevate dal controinteressato e dagli intervenienti, nonché ha respinto i motivi aggiunti, che riproponevano le censure già ritenute infondate. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 26, comma 1, d.lgs. 165/2001
Il che postula che il mancato assolvimento dell’onere di documentare le attività professionali svolte in qualità di avvocato comporta l’impossibilità di poter valutare come sussistente il requisito richiesto, con la conseguente esclusione dal concorso.
Per accedere alla procedura tramite il requisito dell’esperienza presso studi professionali, il candidato deve documentare attività professionali pertinenti e di contenuto analogo al profilo di avvocato; la mera dichiarazione generica non consente di considerare provato il requisito.
A tutto concedere, l’indicazione relativa all’attività libero professionale è del tutto generica, non essendo stata fornita nell’autocertificazione nessuna indicazione circa la tipologia del contenzioso seguito e la relativa consistenza ai fini della valutazione del requisito professionale specifico di ammissione al concorso.
La censura di difetto di motivazione non è fondata quando l’esclusione è giustificata dalla mancata documentazione del requisito e dalla genericità delle informazioni dichiarate, che impedisce di valutarne pertinenza e consistenza.
Come evidenziato, infatti, il bando di concorso era chiaro nel richiedere di “documentare” le attività svolte e ciò in ragione della diversità del requisito specifico contenuto nel punto c).
La disciplina invocata sulle autocertificazioni non impedisce all’amministrazione di applicare una clausola di bando che richiede la documentazione delle esperienze professionali quale requisito specifico di ammissione.
Come evidenziato, infatti, il bando di concorso era chiaro nel richiedere di “documentare” le attività svolte e ciò in ragione della diversità del requisito specifico contenuto nel punto c).
Nel caso deciso, l’autocertificazione non sostituiva la documentazione richiesta dal bando per comprovare l’esperienza professionale specifica.
Preliminarmente, deve respingersi l’istanza istruttoria in quanto la prospettata disparità di trattamento sulla quale la stessa si fonda (con particolare riferimento alla valutazione più favorevole di cui - a detta del difensore del ricorrente- avrebbero beneficiato altri concorrenti) costituisce questione “nuova” introdotta nel presente giudizio solo con le memorie del 24.4.2026 che, tuttavia, non risultano notificate alle controparti in violazione del principio del necessario contraddittorio processuale.
Una questione nuova introdotta con memoria non notificata alle controparti, in violazione del contraddittorio, non può fondare l’istruttoria richiesta e la relativa contestazione è inammissibile.
Massime di principio
- Quando un bando individua come requisito di ammissione esperienze professionali documentate presso studi privati, l’amministrazione può richiedere che esse siano comprovate e sufficientemente descritte per verificarne la durata e la coerenza sostanziale con il profilo messo a concorso; una dichiarazione generica, priva di elementi utili a valutarne contenuto e consistenza, non prova il requisito.
- La disciplina delle autocertificazioni non esclude l’applicazione di un requisito di bando che richieda espressamente la documentazione dell’esperienza professionale, quando tale documentazione è funzionale a verificare la specifica natura e pertinenza dell’esperienza richiesta.
- Una questione nuova introdotta soltanto con memoria non notificata alle controparti, in violazione del contraddittorio processuale, è inammissibile e non può giustificare l’accoglimento di una richiesta istruttoria.
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