Cassazione Civile, Ordinanza n. 09893/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal mancato recupero di un rilevante credito bancario verso una fondazione costituita da un ente locale per la gestione di strutture sanitarie. La banca aveva concesso alla fondazione un fido garantito da pegno su azioni di una società partecipata da enti pubblici; revocato il fido e insoddisfatto il credito, la banca aveva promosso azione contro il Comune fondatore, la Regione vigilante e gli amministratori della fondazione, chiedendo in via principale che il Comune rispondesse delle obbligazioni della fondazione come unico partecipante/fondatore, in via subordinata che fosse dichiarata la responsabilità extracontrattuale del Comune, della Regione e degli amministratori per abuso di direzione, omessa vigilanza e mala gestio, e ulteriormente la condanna del Comune per il credito maturato prima del riconoscimento della personalità giuridica della fondazione. In appello è intervenuta anche la cessionaria del credito, che ha sostenuto di avere acquistato anche le azioni risarcitorie collegate al rapporto. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti, in sintesi: l’erronea esclusione dell’applicazione analogica dell’art. 2362 c.c. alla fondazione unipersonale e la mancata considerazione dell’abuso della personalità giuridica; l’erronea declaratoria di prescrizione delle domande risarcitorie ex art. 2043 c.c.; l’erronea dichiarazione di inammissibilità della domanda contro un amministratore per la mancata tempestiva allegazione del profilo relativo all’anticipata estinzione della fondazione; nonché l’erronea esclusione del trasferimento alla cessionaria anche del diritto al risarcimento del danno extracontrattuale ai sensi dell’art. 58 TUB.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che l’art. 2362 c.c. nella formulazione anteriore alla riforma del 2003 sia norma eccezionale, riferita alla sola unipersonalità sopravvenuta delle società per azioni, e quindi non applicabile in via analogica alle fondazioni, per le quali l’unico fondatore è situazione fisiologica e non eccezionale. Ha inoltre escluso che la motivazione della Corte territoriale fosse apparente, osservando che il richiamo al socio tiranno era solo argomento ad abundantiam. Quanto alla prescrizione, ha confermato che il dies a quo decorre dal momento in cui il danneggiato ha sufficiente conoscenza del danno ingiusto e della sua riferibilità causale, nella specie al più tardi dal 24 febbraio 2007, quando la banca ebbe conferma definitiva dell’incapienza patrimoniale della debitrice, e non dal 2010. Ha poi ritenuto inammissibile la doglianza relativa all’amministratore Bertolini perché la pretesa violazione sull’obbligo di anticipata estinzione della fondazione non era stata adeguatamente allegata nei gradi di merito nei termini processuali consentiti. Infine, ha escluso che la cessione del credito bancario trasferisse automaticamente anche l’autonoma azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. per il preteso illecito che avrebbe causato l’incapienza del debitore ceduto, trattandosi di pretesa distinta e non di garanzia trasferita ex art. 58 TUB. Le spese sono state poste a carico delle ricorrenti, con raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
richiamato solo nel tentativo di sostenere l’assimilazione della fondazione a un ente soggetto a iscrizione, ma non ritenuto decisivo per estendere l’art. 2362 c.c.
In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni risultano essere appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente
norma eccezionale riferita all’unipersonalità sopravvenuta delle società per azioni; non è suscettibile di applicazione analogica alle fondazioni
richiamato per ribadire il tema della responsabilità patrimoniale e della garanzia generica del debitore, ma non esteso a fondare la tesi della cessionaria
invocato dai ricorrenti in relazione alla prova presuntiva dell’abuso e delle condotte illecite, ma non idoneo a sovvertire l’esito
richiamato per denunciare vizio di motivazione; la Corte ha escluso la motivazione apparente
utilizzato per le domande risarcitorie extracontrattuali; la Corte ha applicato il principio della conoscibilità del danno e della sua riferibilità causale ai fini della prescrizione, e ha escluso il trasferimento automatico della relativa azione con la cessione del credito principale
la prescrizione decorre da quando il diritto può essere fatto valere, cioè quando il danneggiato ha sufficiente conoscenza del danno e della sua ingiustizia
termine quinquennale per il risarcimento del danno da fatto illecito
richiamato nel motivo, ma non fondativo della decisione
richiamato nel motivo relativo alla domanda contro l’amministratore Bertolini, ma la Corte ha ritenuto la censura infondata/inammissibile per difetto di allegazione tempestiva
richiamato in relazione alla mancata contestazione dei fatti da parte di alcuni convenuti, ma ritenuto non decisivo
richiamato nel motivo processuale, senza esito favorevole per i ricorrenti
richiamato per denunciare omessa pronuncia, ma la Corte ha escluso il vizio
richiamato in relazione alle contestazioni delle difese convenute, ma non determinante
la cessione del credito bancario trasferisce garanzie e accessori, ma non un’autonoma azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. non ancora accertata e distinta dal credito principale
art. 12 preleggi
richiamato per l’interpretazione della portata della cessione, ma la Corte ne ha escluso l’idoneità a supportare l’estensione invocata
richiamato dalla parte ricorrente sulla disciplina dello scioglimento delle fondazioni, ma non ritenuto decisivo
richiamato dalla parte ricorrente sulla disciplina dello scioglimento delle fondazioni, ma non ritenuto decisivo
richiamato dalla parte ricorrente, ma non incidente sull’esito
richiamato dalla parte ricorrente, ma non incidente sull’esito
richiamato nel motivo, ma non decisivo
art. 212 r.d. 16.03.1942, n. 267
richiamato nel motivo, ma non decisivo
richiamato nel motivo, ma non decisivo
richiamato nel motivo, senza rilievo decisivo
richiamato nel motivo, senza rilievo decisivo
richiamato per l’intervento della cessionaria nel giudizio di appello
richiamato per ribadire l’onere di specifica allegazione del ricorso
art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c.
richiamato per evidenziare che nuove allegazioni/domande sono consentite solo nei termini processuali previsti
richiamato in tema di onere della prova e riparto probatorio nelle domande risarcitorie e nell’eccezione di prescrizione
Massime di principio
- L’art. 2362 c.c. nel testo anteriore alla riforma del 2003 è norma eccezionale, concepita per l’unipersonalità sopravvenuta della società per azioni, e non può essere applicata in via analogica a enti diversi, come le fondazioni, per i quali l’unico fondatore non costituisce una situazione patologica.
- L’abuso della personalità giuridica non può essere ricostruito per mera analogia con la disciplina del socio unico se manca il presupposto normativo di base dell’istituto invocato; in assenza di una specifica previsione, non si può trasformare la responsabilità limitata in responsabilità illimitata per via interpretativa.
- Ai fini della prescrizione del risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, il termine decorre da quando il danneggiato ha sufficiente conoscenza del danno e della sua riferibilità causale, non già dal momento in cui si compiono atti successivi di contestazione o di aggravamento delle difficoltà di recupero.
- L’eccezione di prescrizione non richiede che chi la solleva individui con precisione assoluta il dies a quo, essendo sufficiente la prospettazione della vicenda temporale rilevante; spetta poi al giudice accertare il momento corretto di decorrenza.
- La cessione di un credito bancario, anche ai sensi dell’art. 58 TUB, non trasferisce automaticamente un autonomo diritto al risarcimento del danno extracontrattuale collegato al rapporto sottostante, quando tale pretesa sia distinta dal credito ceduto e non integri una garanzia già esistente in favore del cedente.
- Le doglianze in cassazione che presuppongono una diversa allegazione di fatti o domande devono confrontarsi con i limiti delle allegazioni tempestive e con il principio del contraddittorio: non è consentito colmare in sede successiva carenze assertive introdotte solo con atti tardivi.
- Quando la decisione impugnata si fonda su una ratio autonoma e sufficiente, le critiche dirette a motivazioni ulteriori svolte ad abundantiam non sono idonee a determinare la cassazione della sentenza.
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