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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10079/2020 del 28/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca negoziatrice)

La controversia

La compagnia assicurativa convenne la società incaricata della negoziazione chiedendo 5.130,85 euro, oltre al risarcimento del danno, perché un assegno di traenza non trasferibile, emesso su suo incarico all’ordine di un beneficiario, mai gli era pervenuto ed era stato riscosso da un’altra persona. La compagnia aveva quindi emesso un secondo assegno dello stesso importo per estinguere il debito. La convenuta sostenne di aver pagato dopo aver verificato i documenti identificativi del portatore e imputò la sottrazione all’attrice, che aveva spedito il titolo per posta ordinaria. Il Tribunale di Torino, con sentenza del 27 maggio 2009, riconobbe la responsabilità della negoziatrice per violazione dell’art. 43 del R.D. n. 1736/1933, ma rigettò la domanda per mancata prova del danno. La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 1792/11 depositata il 12 dicembre 2011, accolse parzialmente l’impugnazione e condannò la negoziatrice a pagare 2.565,42 euro, oltre rivalutazione e interessi, dimezzando il risarcimento per concorso di colpa della compagnia, che aveva spedito l’assegno con posta ordinaria anziché raccomandata. La compagnia propose ricorso per cassazione con tre motivi, contestando: (1) l’applicazione dell’art. 1227, primo comma, c.c., sostenendo che la scelta della modalità di spedizione non fosse causalmente rilevante rispetto all’obbligo della negoziatrice di identificare il presentatore; (2) la sussistenza del nesso causale e l’assenza di uno specifico dovere violato dal mittente, non potendosi desumere la colpa dalla mera imprudenza; (3) la compatibilità del concorso di colpa con la responsabilità della banca, l’asserita natura oggettiva di quest’ultima e l’omessa verifica, da parte della Corte d’appello, della diligenza professionale e della riconoscibilità delle alterazioni nei documenti presentati all’incasso.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso. Hanno stabilito che la spedizione per posta ordinaria di un assegno non trasferibile, quando il titolo viene sottratto e riscosso da un soggetto non legittimato, può integrare un concorso di colpa del mittente ai sensi dell’art. 1227, primo comma, c.c.: la modalità di spedizione può agevolare la sottrazione e costituisce un antecedente causale non imprevedibile, mentre l’uso della posta ordinaria espone volontariamente a un rischio superiore a quello consentito dalla comune prudenza e dal dovere di preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti. Il concorso del mittente non è escluso dalla responsabilità contrattuale della negoziatrice, che resta tenuta a identificare il presentatore con la diligenza professionale richiesta; le responsabilità possono concorrere. Il divieto postale di inserire determinati valori nella corrispondenza ordinaria non costituisce, da solo, fondamento giuridico del concorso di colpa nei rapporti con i terzi. Applicando il principio, la Corte ha ritenuto corretta la riduzione del risarcimento disposta in appello. Ha compensato integralmente le spese per la peculiarità e il contrasto interpretativo della questione e ha dato atto dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1227, comma 1, c.c.

    La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorchè munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl’interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore.

    La spedizione per posta ordinaria può costituire fatto colposo del danneggiato e concausa del danno, se comporta un’esposizione volontaria a un rischio superiore a quello consentito dalle regole di comune prudenza e si inserisce causalmente nella sequenza che conduce alla riscossione da parte di un soggetto non legittimato.

  • artt. 40 e 41 c.p.

    Applicando i predetti principi alla fattispecie in esame, risulta oggettivamente difficile negare che, in caso di sottrazione di un assegno non trasferibile non consegnato direttamente al prenditore, le modalità prescelte per la trasmissione del titolo possano spiegare un’efficienza causale ai fini della riscossione del relativo importo da parte di un soggetto non legittimato: se è vero, infatti, che il pagamento dell’assegno è subordinato al riscontro della corrispondenza tra il soggetto indicato come prenditore e colui che presenta il titolo all’incasso, e quindi all’identificazione di tale soggetto, alla quale la banca deve procedere mediante l’adozione di tutte le cautele e gli accorgimenti suggeriti dalla diligenza professionale, è anche vero, però, che tale pagamento non può aver luogo in mancanza della materiale disponibilità dell’assegno, la cui presentazione alla banca ne costituisce un presupposto indispensabile.

    La causalità si accerta considerando sia la condicio sine qua non sia la causalità adeguata; le modalità di trasmissione possono essere una concausa quando la disponibilità materiale del titolo è presupposto necessario del pagamento, salvo che una causa sopravvenuta renda irrilevanti le concause precedenti.

  • art. 43, comma 2, R.D. n. 1736/1933

    Nel ribadire tale principio, la nuova pronuncia ne ha evidenziato l’incompatibilità con la natura oggettiva della responsabilità, predicabile soltanto in riferimento a fattispecie d’illecito extracontrattuale, precisando che, al fine di sottrarsi alla responsabilità, la banca è tenuta a provare di aver assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi dell’art. 1176 c.c., comma 2, dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere anche in ipotesi di colpa lieve.

    La responsabilità della banca per il pagamento di un assegno non trasferibile a persona diversa dall’effettivo beneficiario deriva dall’inadempimento dell’obbligo di identificare il presentatore secondo la diligenza professionale. Non è una responsabilità oggettiva: la banca può liberarsene provando di avere adempiuto con la diligenza richiesta.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    Nel ribadire tale principio, la nuova pronuncia ne ha evidenziato l’incompatibilità con la natura oggettiva della responsabilità, predicabile soltanto in riferimento a fattispecie d’illecito extracontrattuale, precisando che, al fine di sottrarsi alla responsabilità, la banca è tenuta a provare di aver assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi dell’art. 1176 c.c., comma 2, dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere anche in ipotesi di colpa lieve.

    La diligenza dovuta dalla banca nell’identificazione del presentatore è quella qualificata propria dell’operatore professionale e comprende la responsabilità anche per colpa lieve.

  • art. 1175 c.c.

    In quest’ottica, pertanto, l’utilizzazione della posta ordinaria si pone in contrasto non solo con le regole di comune prudenza, le quali suggerirebbero di avvalersi di modalità di trasmissione più idonee ad assicurare il controllo sul buon esito della spedizione, ma anche con il dovere di agire in modo da preservare gl’interessi di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda, ove ciò non comporti un apprezzabile sacrificio a proprio carico, e ciò in ossequio al principio solidaristico di cui all’art. 2 Cost., che a livello di legislazione ordinaria trova espressione proprio nella regola di cui all’art. 1227 c.c., operante sia in materia extracontrattuale, in virtù nell’espresso richiamo di tale disposizione da parte dell’art. 2056 c.c., sia in materia contrattuale, come riflesso dell’obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede, previsto dall’art. 1175 c.c., in riferimento sia alla formazione che all’interpretazione e all’esecuzione del contratto.

    Il dovere di correttezza e buona fede, nei rapporti contrattuali, impone di preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti quando ciò non comporti un apprezzabile sacrificio; tale dovere concorre a fondare la rilevanza del comportamento del danneggiato ai sensi dell’art. 1227 c.c.

  • art. 2056 c.c.

    In quest’ottica, pertanto, l’utilizzazione della posta ordinaria si pone in contrasto non solo con le regole di comune prudenza, le quali suggerirebbero di avvalersi di modalità di trasmissione più idonee ad assicurare il controllo sul buon esito della spedizione, ma anche con il dovere di agire in modo da preservare gl’interessi di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda, ove ciò non comporti un apprezzabile sacrificio a proprio carico, e ciò in ossequio al principio solidaristico di cui all’art. 2 Cost., che a livello di legislazione ordinaria trova espressione proprio nella regola di cui all’art. 1227 c.c., operante sia in materia extracontrattuale, in virtù nell’espresso richiamo di tale disposizione da parte dell’art. 2056 c.c., sia in materia contrattuale, come riflesso dell’obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede, previsto dall’art. 1175 c.c., in riferimento sia alla formazione che all’interpretazione e all’esecuzione del contratto.

    Il rinvio dell’art. 2056 c.c. rende applicabile il criterio del concorso colposo del danneggiato previsto dall’art. 1227 c.c. anche nell’ambito della responsabilità extracontrattuale.

  • art. 1189 c.c.

    Un altro orientamento ha invece escluso la stessa configurabilità del nesso di causalità, sostenendo che la condotta del mittente che abbia inserito l’assegno non trasferibile in una corrispondenza non assicurata, quand’anche qualificabile come colposa o imprudente, non assume alcuna rilevanza causale rispetto all’evento dannoso, il quale si verifica esclusivamente in conseguenza del comportamento colposo posto in essere dall’istituto di credito negoziatore, emittente o trattario, comportamento valutabile alla stregua di un fatto sopravvenuto rispetto alla trasmissione del titolo per corrispondenza ordinaria, ed idoneo ad interrompere il nesso di causalità.

    La disciplina speciale dell’assegno non trasferibile, ai sensi dell’art. 43 del R.D. n. 1736/1933, deroga alla regola generale del pagamento al creditore apparente: tale quadro non esclude tuttavia, per la decisione, il possibile concorso causale del mittente.

  • art. 1992, comma 2, c.c.

    Un altro orientamento ha invece escluso la stessa configurabilità del nesso di causalità, sostenendo che la condotta del mittente che abbia inserito l’assegno non trasferibile in una corrispondenza non assicurata, quand’anche qualificabile come colposa o imprudente, non assume alcuna rilevanza causale rispetto all’evento dannoso, il quale si verifica esclusivamente in conseguenza del comportamento colposo posto in essere dall’istituto di credito negoziatore, emittente o trattario, comportamento valutabile alla stregua di un fatto sopravvenuto rispetto alla trasmissione del titolo per corrispondenza ordinaria, ed idoneo ad interrompere il nesso di causalità.

    La disciplina dell’assegno non trasferibile deroga alle regole generali dei titoli di credito a legittimazione variabile; la deroga non comporta che la responsabilità della banca escluda in assoluto quella concorrente del mittente.

  • D.P.R. n. 156/1973, art. 83

    La mera inosservanza del divieto, posto dal D.P.R. n. 156 del 1973, art. 83, d’includere denaro, oggetti preziosi e carte di valore esigibili al portatore nella corrispondenza ordinaria o in quella raccomandata, così come quella dell’art. 84 del medesimo D.P.R., il quale impone di assicurare le lettere ed i pacchi contenenti i predetti beni, non costituisce dunque una ragione sufficiente a fondare l’affermazione del concorso di colpa del mittente.

    La violazione del divieto postale non fonda da sola il concorso di colpa del mittente nei rapporti con i terzi, poiché le norme del servizio postale operano nei rapporti tra gestore e mittente. Il concorso può invece risultare dalla valutazione della scelta di spedire per posta ordinaria alla luce delle regole di prudenza e della concreta esposizione al rischio.

  • art. 2 Cost.

    In quest’ottica, pertanto, l’utilizzazione della posta ordinaria si pone in contrasto non solo con le regole di comune prudenza, le quali suggerirebbero di avvalersi di modalità di trasmissione più idonee ad assicurare il controllo sul buon esito della spedizione, ma anche con il dovere di agire in modo da preservare gl’interessi di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda, ove ciò non comporti un apprezzabile sacrificio a proprio carico, e ciò in ossequio al principio solidaristico di cui all’art. 2 Cost., che a livello di legislazione ordinaria trova espressione proprio nella regola di cui all’art. 1227 c.c., operante sia in materia extracontrattuale, in virtù nell’espresso richiamo di tale disposizione da parte dell’art. 2056 c.c., sia in materia contrattuale, come riflesso dell’obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede, previsto dall’art. 1175 c.c., in riferimento sia alla formazione che all’interpretazione e all’esecuzione del contratto.

    Il principio solidaristico rileva quale fondamento del dovere di non esporre senza necessità gli altri soggetti coinvolti a rischi evitabili, quando ciò non comporti un apprezzabile sacrificio.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • La spedizione per posta ordinaria di un assegno non trasferibile può integrare concorso colposo del mittente, se la scelta comporta un’esposizione volontaria a un rischio superiore a quello consentito dalla comune prudenza e si inserisce come antecedente causale nella sottrazione del titolo e nella sua riscossione da parte di un soggetto non legittimato.
  • La responsabilità della banca negoziatrice per il pagamento di un assegno non trasferibile a un soggetto diverso dal beneficiario non esclude, in linea di principio, il concorso causale del mittente: le condotte possono concorrere nella produzione del danno.
  • La banca negoziatrice è tenuta a identificare il presentatore con la diligenza qualificata richiesta all’operatore professionale e può liberarsi provando di aver esattamente adempiuto tale obbligo.
  • Per applicare l’art. 1227, primo comma, c.c., non basta una condotta genericamente imprudente: occorre un comportamento colposo, contrario a una regola di condotta, che abbia efficienza causale nella produzione dell’evento.
  • Il divieto previsto dalla disciplina postale di inserire determinati valori nella corrispondenza ordinaria opera nei rapporti tra mittente e gestore del servizio e la sua mera violazione non basta, da sola, a fondare il concorso di colpa verso i terzi.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoSurroga assicurativa
RamiResponsabilità civileAssicurazioni
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

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