Cassazione Civile, Ordinanza n. 13487/2023 del 17/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società creditrice, munita di lodo arbitrale nei confronti di uno Stato estero, aveva avviato un pignoramento presso terzi nei confronti di banche e altre società, chiedendo l'accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c. Dopo dichiarazioni negative dei terzi, il giudice dell'esecuzione dichiarò inammissibile l'istanza rispetto a Unicredit perché, secondo il contenuto della memoria di contestazione, la procedente aveva circoscritto il thema decidendum a presunte partecipazioni azionarie dello Stato estero nella banca, mentre la successiva documentazione sui rapporti di conto corrente emersi nel corso della procedura non sarebbe stata utilizzabile. La procedente propose opposizione ex art. 617 c.p.c., poi rigettata dal Tribunale. In cassazione la ricorrente principale deduceva violazione dell'art. 549 c.p.c. e nullità/motivazione carente, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto valorizzare la documentazione bancaria depositata in corso di causa. La società controinteressata CO.FA. propose anche ricorso incidentale, denunciando violazioni degli artt. 549, 152, 547 e 617 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, in sostanza per contestare la delimitazione del thema decidendum e la ritenuta irrilevanza dei conti correnti emersi successivamente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare di difetto di rappresentanza della ricorrente principale, ma ha rilevato che il ricorso principale era carente nell'esposizione sommaria dei fatti e privo di specificità, non confrontandosi adeguatamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla delimitazione originaria dell'oggetto dell'istanza ex art. 549 c.p.c. e sulla mancata tempestiva deduzione, nel subprocedimento esecutivo, della questione relativa ai rapporti di conto corrente. Quanto al ricorso incidentale, lo ha ritenuto inammissibile anche perché la società ricorrente non aveva reagito all'ordinanza del giudice dell'esecuzione e non poteva quindi censurarne ora i vizi per ottenere indirettamente l'accoglimento dell'opposizione altrui. Le spese sono state compensate solo tra la ricorrente principale e la società incidentale, mentre la ricorrente principale è stata condannata alle spese in favore di Unicredit e dello Stato estero; analoga condanna è stata pronunciata nei confronti della ricorrente incidentale in favore dello Stato estero. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 543 c.p.c.
norma sul pignoramento presso terzi, richiamata come atto introduttivo dell'esecuzione espropriativa verso terzi.
art. 547 c.p.c.
norma sulla dichiarazione del terzo pignorato; la Corte ne richiama il ruolo nel procedimento esecutivo presso terzi.
art. 549 c.p.c.
norma sull'accertamento dell'obbligo del terzo; la Corte afferma che l'istanza deve essere proposta su iniziativa di parte, con contraddittorio deformalizzato ma con necessaria specificità di petitum e causa petendi, senza preclusioni formali rigide ma anche senza che il giudice possa procedere d'ufficio.
art. 617 c.p.c.
norma sull'opposizione agli atti esecutivi, utilizzata per contestare l'ordinanza del giudice dell'esecuzione; la Corte ribadisce che essa richiede vizi originari o propri dell'atto opposto.
art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
norma sui requisiti del ricorso per cassazione; la Corte la applica dichiarando il ricorso principale inammissibile per insufficiente esposizione dei fatti e difetto di specificità dei motivi.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
norma sui motivi di ricorso per cassazione; le censure dedotte sono ritenute non idonee a scalfire la ratio decidendi.
art. 2697 c.c.
richiamato per affermare che, ove si contesti il potere rappresentativo di chi ha conferito procura in presenza di atto soggetto a pubblicità legale, grava sulla controparte l'onere di provarne l'irregolarità.
art. 2487-bis c.c.
richiamato per indicare che la nomina del liquidatore è soggetta a pubblicità legale mediante iscrizione nel registro delle imprese.
art. 210 c.p.c.
norma sull'ordine di esibizione, richiamata perché la documentazione bancaria era stata acquisita nel giudizio di merito, ma ciò non bastava a superare la delimitazione originaria dell'istanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nell'espropriazione presso terzi, l'istanza di accertamento dell'obbligo del terzo deve essere proposta dalla parte interessata e deve contenere, almeno in termini sufficientemente circostanziati, l'indicazione del credito azionato e del titolo dell'obbligazione; il procedimento è deformalizzato, ma non privo di specificità minima quanto a petitum e causa petendi.
- La successiva emersione di documenti o di rapporti patrimoniali non dedotti tempestivamente nel subprocedimento ex art. 549 c.p.c. non consente, di per sé, di ampliare retroattivamente il thema decidendum già delimitato dall'istanza introduttiva.
- L'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. non può essere utilizzata per far valere questioni che presuppongono una diversa e più ampia impostazione dell'istanza esecutiva originaria, se questa non è stata tempestivamente formulata in modo idoneo.
- Nel ricorso per cassazione, l'esposizione dei fatti e la formulazione dei motivi devono consentire alla Corte di comprendere immediatamente la vicenda sostanziale e processuale e di valutare la pertinenza delle censure rispetto alla ratio decidendi; in difetto, il ricorso è inammissibile.
- Quando il potere rappresentativo di chi conferisce procura alle liti deriva da un atto soggetto a pubblicità legale, la contestazione della sua validità richiede prova dell'irregolarità da parte di chi la deduce.
- Se una pronuncia si fonda su una specifica ratio decidendi autonoma, il ricorrente deve censurarla espressamente e in modo puntuale; la mancata contestazione di quella ragione decisiva comporta l'inammissibilità del ricorso.
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