Cassazione Civile, Ordinanza n. 03948/2026 del 22/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine dal versamento, da parte di una società operante nel settore della distribuzione carburanti, dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) per gli anni 2016-2020. La contribuente ha chiesto il rimborso di quanto versato, assumendo l'illegittimità della disciplina regionale per contrasto con la direttiva 2008/118/CE; il silenzio della Regione sull'istanza è stato considerato rigetto. I giudici tributari di merito hanno accolto la domanda e l'appello dell'ente impositore è stato respinto. La Regione ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 2041 e 2697 c.c. per avere la sentenza posto a suo carico l'onere di provare la traslazione dell'imposta sul consumatore finale e l'assenza di arricchimento senza causa, mentre tale onere sarebbe gravato sulla contribuente quale attrice sostanziale dell'azione di rimborso; con il secondo motivo, la violazione dell'art. 29, comma 4, L. n. 428/1990, sostenendo l'inammissibilità dell'istanza di rimborso per mancata notificazione all'Agenzia delle Entrate e per difetto di prova circa la mancata incidenza della spesa sul reddito d'impresa. Nel giudizio di legittimità la contribuente ha chiesto la decisione ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c., ma la Corte ha ritenuto tale richiesta inammissibile per difetto di interesse, poiché il potere di chiedere la decisione spetta solo al ricorrente; in mancanza di una valida istanza del ricorrente si è verificata l'estinzione del processo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di decisione formulata dalla parte controricorrente, rilevando che l'art. 380-bis c.p.c. attribuisce la facoltà di chiedere la decisione solo al ricorrente. Non essendo stata presentata tale istanza dalla Regione ricorrente, il ricorso si è considerato rinunciato per volontà presunta del ricorrente e il giudizio è stato dichiarato estinto ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Le spese della fase anteriore alla proposta sono state compensate integralmente; nulla è stato disposto per la fase successiva. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. e l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La norma disciplina la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati; la facoltà di chiedere la decisione spetta solo al ricorrente, non al controricorrente privo di ricorso incidentale e di soccombenza rispetto ad esso.
In presenza della mancata iniziativa del ricorrente dopo la proposta ex art. 380-bis c.p.c., il processo si estingue e la Corte provvede sulle spese secondo le regole proprie dell'estinzione.
L'interesse ad agire o a impugnare deve essere concreto e attuale; in sede di impugnazione l'interesse va misurato in funzione dell'utilità giuridica derivante dalla decisione richiesta.
La condanna aggravata presuppone le condizioni e l'iniziativa previste dalla norma; non può essere attivata da un soggetto non legittimato a richiedere la decisione nel procedimento ex art. 380-bis c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione al tema dell'arricchimento senza causa e della ripetizione di imposte asseritamente traslate.
Richiamato nel motivo di ricorso per la distribuzione dell'onere della prova sulla traslazione dell'imposta e sull'assenza di arricchimento indebito.
art. 29, comma 4, L. n. 428 del 1990
Invocato dalla ricorrente come norma che impone, a pena di inammissibilità, la notificazione dell'istanza di rimborso anche all'Agenzia delle Entrate quando la spesa abbia concorso a formare il reddito d'impresa.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha escluso, nel caso concreto, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, trattandosi di giudizio meramente prosecutorio.
Massime di principio
- Nel procedimento di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. la facoltà di chiedere la decisione spetta esclusivamente al ricorrente; il controricorrente, se non è anche ricorrente incidentale e non ha interesse qualificato derivante da un proprio gravame, non può attivare il giudizio di legittimità al posto della parte impugnante.
- L'interesse processuale richiesto dall'art. 100 c.p.c. deve essere concreto e attuale anche in cassazione: la parte può sollecitare una decisione solo se da essa deriva una utilità giuridica immediata e specifica.
- In assenza di una valida richiesta della parte legittimata dopo la proposta di definizione accelerata, si perfeziona il meccanismo estintivo del giudizio di legittimità, con declaratoria di estinzione e regolazione delle spese secondo le regole dell'estinzione stessa.
- La domanda di condanna aggravata ex art. 96 c.p.c. non può essere coltivata mediante iniziativa di soggetto privo della legittimazione a chiedere la decisione nel subprocedimento ex art. 380-bis c.p.c.
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