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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36731/2022 del 15/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (taxista)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di accertamento elevato nei confronti di un titolare di licenza taxi per avere, in una specifica occasione, adibito il veicolo a noleggio con conducente anziché a taxi. Il giudice di pace aveva annullato il verbale e compensato le spese. L'interessato ha quindi proposto appello soltanto contro la compensazione delle spese, riproponendo anche la questione della mancata contestazione immediata della violazione. Il tribunale ha rigettato l'appello e confermato la compensazione, valorizzando un dubbio sulla natura del servizio prestato. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione degli artt. 2 e 3 L. 21/1992, perché il tribunale avrebbe qualificato il servizio in modo parziale, senza considerare tutti i presupposti normativi del taxi e del noleggio con conducente; 2) violazione degli artt. 200 e 201 cod. strada, perché il tribunale avrebbe escluso l'illegittimità della mancata contestazione immediata richiamando la necessità di redigere un verbale complesso, ragione non prevista tra le ipotesi di contestazione differita; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c., perché, essendo l'opposizione già stata accolta con annullamento del verbale, il giudice d'appello non poteva giustificare la compensazione delle spese richiamando un dubbio sull'esito sostanziale della lite, dubbio peraltro non posto a base della decisione di primo grado.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha ritenuto che, quando l'opposizione al verbale sia stata accolta e l'appello riguardi soltanto la statuizione sulle spese, il giudice di secondo grado non può sovvertire indirettamente l'esito sostanziale della lite per negare la correttezza della condanna/compensazione delle spese, facendo leva su un dubbio sulla fondatezza originaria dell'opposizione. In tema di spese, al di fuori della reciproca soccombenza, la compensazione è consentita solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, da indicare espressamente in motivazione; tali ragioni non possono essere illogiche o erronee. Per effetto dell'accoglimento, la sentenza è stata cassata con rinvio al tribunale di Lucca in diversa composizione, che dovrà riesaminare la sola questione delle spese e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 85, n. 4, cod. strada

    Norma posta a base dell'illecito amministrativo contestato al conducente; il testo non sviluppa però il suo contenuto oltre il richiamo alla violazione relativa all'uso del veicolo.

  • artt. 2 e 3 L. 21/1992

    Richiamati per la distinzione tra servizio taxi e servizio di noleggio con conducente; la Corte di merito avrebbe dovuto considerarne tutti i presupposti definitori.

  • artt. 200 e 201 cod. strada

    Richiamati in relazione alla contestazione immediata o differita della violazione; la Corte ribadisce che la mancata contestazione immediata deve rientrare nelle ipotesi previste dalla legge.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per censurare la regolazione delle spese; la decisione ribadisce che la statuizione sulle spese deve essere coerente con l'esito della lite e con i presupposti di legge.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    "gravi ed eccezionali ragioni"

    La compensazione delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, è legittima solo se sorretta da gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente motivate.

  • d.l. n. 132/2014, conv. dalla L. n. 162/2014

    Viene indicato quale disciplina processuale applicabile ratione temporis alla fattispecie.

  • Corte costituzionale n. 77/2018

    Richiamata per la declaratoria di illegittimità parziale dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella parte in cui non contemplava altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione.

Massime di principio

  • Quando l'appello investe esclusivamente la statuizione sulle spese, il giudice del gravame non può rimettere in discussione l'esito sostanziale già definito a favore dell'appellante per fondare su tale rivalutazione la conferma o il rigetto della decisione sulle spese.
  • La compensazione delle spese, fuori dall'ipotesi di reciproca soccombenza, richiede la presenza di gravi ed eccezionali ragioni, le quali devono essere specificamente indicate in motivazione.
  • Le ragioni addotte per compensare le spese non possono essere illogiche, erronee o comunque incompatibili con il decisum di primo grado; in tal caso la statuizione viola la disciplina sulle spese ed è sindacabile in cassazione.
  • La legittimità della mancata contestazione immediata di una violazione amministrativa deve essere verificata alla luce delle sole ipotesi previste dalla normativa di settore, senza estenderle a circostanze estranee al modello legale.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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